LE NOVITA’ DEL DECRETO RISTORI (D.L. 137 DEL 28.10.2020)

12/11/2020

In data 28 ottobre 2020 è stato pubblicato in G.U. n. 269 il D.L. 137/2020 denominato “Decreto Ristori” contenente “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, commesse all’emergenza epidemiologica da Covid19”

A seguire le novità fiscali di maggiore interesse.

 

NUOVO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO –  ART. 1

L’art. 1 del D.L. 137/2020 prevede il riconoscimento di un nuovo contributo a fondo perduto per gli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive introdotte dal DPCM 24.10.2020.

Ambito soggettivo

Possono beneficiare dell’agevolazione i soggetti che:

  • hanno la partita IVA attiva alla data del 25.10.2020;
  • dichiarano di svolgere come attività prevalente, ai sensi dell’art. 35 del DPR 633/72, una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1 al medesimo Decreto e allegato alla presente Circolare (tra cui bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti, piscine, palestre, teatri, cinema, alberghi).

Sono agevolati anche i soggetti con ricavi/compensi 2019 superiori a 5 milioni di euro (esclusi dal precedente contributo).

Calo del fatturato

Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Il contributo spetta anche in assenza di tale requisito ai soggetti riportati nell’Allegato 1 al Decreto  che hanno attivato la partita IVA dall’1.1.2019.

Modalità di erogazione del contributo

Il contributo del D.L. “Ristori”:

  • per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo ex art. 25 del D.L. 34/2020, è corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo;
  • per i soggetti che non hanno presentato istanza per il riconoscimento, è riconosciuto previa presentazione di apposita istanza (un provvedimento definirà i termini di presentazione).

Determinazione del contributo

L’ammontare del contributo è determinato:

  • per i soggetti che hanno già beneficiato del precedente contributo, come quota percentuale del contributo già erogato ai sensi dell’art. 25 del DL 34/2020;
  • per i soggetti che non hanno presentato istanza per il riconoscimento del precedente contributo, come quota percentuale del valore calcolato sulla base dei dati
    presenti nell’istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai dell’art. 25 co. 4, 5 e 6 del DL 34/2020; qualora l’ammontare dei ricavi o compensi di tali soggetti sia superiore a 5 milioni di euro, il valore è calcolato applicando la percentuale del 10%.

Le predette quote percentuali (100%, 150%, 200% o 400%) sono riportate nell’Allegato  1 al D.L. 137/2020 e sono differenziate per settore economico.

L’ammontare del contributo a fondo perduto non può essere comunque superiore a 150.000,00 euro.

 

BONUS CANONE DI LOCAZIONE –  ART. 8

Viene prevista l’estensione del credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo e di affitto d’azienda, di cui all’art. 28 del DL 34/2020 (Decreto Rilancio) per i mesi di ottobre/novembre/dicembre 2020:

  • Per le sole imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all’Allegato 1 al Decreto Ristori (la tabella individua, mediante i codici ATECO, attività che hanno subito limitazioni ad opera del DPCM 24.10.2020);
  • Indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo di imposta precedente (2019) (quindi, anche se hanno registrato ricavi superiori a 5 milioni di euro);
  • Deve essere presente la riduzione di fatturato /corrispettivi pari ad almeno il 50% dei singoli mesi di ottobre-novembre-dicembre 2020 rispetto ai singoli mesi del 2019;
  • Il credito è pari al 60% del canone di locazione di immobili ad uso non abitativo e al 30% del canone nei casi di affitto d’azienda;
  • Si ribadisce che il bonus è calcolato sui canoni dovuti e pagati relativamente a quei mesi;
  • Il bonus del mese di dicembre compete anche se il pagamento avviene nel 2021.

La nuova norma introdotta in materia di credito d’imposta locazioni dal DL “Ristori” è soggetta ai limiti comunitari del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato” di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19.3.2020, diversamente dalle modifiche al credito d’imposta apportate dall’art. 77 del DL 104/2020 DL “Agosto” (tra cui l’estensione del credito al mese di giugno o luglio, ovvero l’estensione del credito “fino al 31.12.2020” per le strutture turistico-ricettive), la cui efficacia è subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione UE.

 

CANCELLAZIONE SECONDA RATA IMU –  ART. 9

Non è dovuta la seconda rata dell’IMU per il 2020, in scadenza entro il 16.12.2020, per gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività che sono state sospese o limitate a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

L’abolizione riguarda i soli proprietari di immobili che siano al contempo anche gestori delle attività beneficiarie, esercitate nei medesimi immobili.

Nello specifico, l’esenzione riguarda gli immobili nei quali si esercitano le attività elencate nell’Allegato 1 al DL 137/2020, che si vanno ad aggiungere a quelle previste dall’art. 78 del DL 104/2020 convertito (decreto “Agosto”).

 

PROROGA MODELLO 770/2020 –  ART. 10

Il termine di presentazione del modello 770/2020 è stato differito al 10.12.2020 e non al 30.11.2020 come previsto dalla bozza del decreto e riportato nella circolare di Ottobre 2020.

 

SOSPENSIONE VERSAMENTI CONTRIBUTIVI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI – ART. 13

Per i datori di lavoro operanti nei settori interessati dalle limitazioni previste dal DPCM 24.10.2020 esercenti come attività prevalente un’attività oggetto delle predette limitazioni è disposta la sospensione dei termini che scadono per il mese di novembre 2020 (16.12.2020) relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali / premi per l’assicurazione obbligatoria (INAIL).

Tali versamenti dovranno essere effettuati entro il 16.03.2021 senza sanzioni e interessi, sia in un’unica soluzione, sia in forma rateizzata con un massimo di 4 rate mensili di pari importo con la prima rata scadente il 16.03.2021.

Si informa che il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determinala decadenza dal beneficio della rateazione.

 

INDENNITA’ LAVORATORI DIPENDENTI E AUTONOMI –  ARTT. 15 – 17

Il DL 28.10.2020 n. 137 ha istituito nuove indennità in favore delle categorie di lavoratori sotto indicate.

indennità erogate dall’inps

Per effetto dell’art. 15 del DL 137/2020, è riconosciuta un’indennità onnicomprensiva, pari a 1.000,00 euro, in favore dei soggetti, in possesso di determinate condizioni, appartenenti alle seguenti categorie:

  • Lavoratori beneficiari dell’indennità di cui all’articolo 9 del D.L. 104/2020 (Decreto Agosto)
  • lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali, anche in regime di somministrazione;
  • lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro dal 1 gennaio 209 e che abbiano svolto almeno prestazioni lavorative di trenta giornate;
  • lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo tra il 1 gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Decreto;
  • lavoratori autonomi occasionali.
  • incaricati alle vendite a domicilio.

I soggetti sopra indicati alla data di presentazione della domanda non devono essere titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente, né titolare di pensione.

  • lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo;
  • lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali.

Le indennità onnicomprensive previste per ciascuna categoria di beneficiari:

  • non sono cumulabili tra di loro, né con il reddito di emergenza;
  • non sono imponibili ai fini IRPEF.

Ove risulti necessaria la presentazione, le domande per l’indennità dovranno essere inoltrate all’INPS entro il 30.11.2020.

 

INDENNITÀ EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE SPA

L’art. 17 del DL 137/2020 riconosce, per il mese di novembre 2020, un’indennità di 800,00 euro in favore dei collaboratori sportivi che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

Tale indennità è erogata dalla società “Sport e Salute spa”. I soggetti già beneficiari delle analoghe indennità per i mesi precedenti (da marzo a giugno 2020), per i quali permangano i requisiti, non devono presentare ulteriori domande in quanto l’indennità per novembre è erogata automaticamente. Per gli altri soggetti, invece, il termine di presentazione delle domande è stabilito al 30.11.2020.