LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL DECRETO 21.10.2021 N. 146 (Decreto fiscale)

11/11/2021

Premessa

Con il DL 21.10.2021 n. 146 (c.d. “Decreto Fiscale”), pubblicato sulla G.U. 21.10.2021 n. 252, sono state emanate ulteriori misure urgenti in materia economica e fiscale e di tutela del lavoro.

Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 146/2021 in materia fiscale e di agevolazioni.

Il DL 146/2021 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.

  1. LA DILAZIONE DEI RUOLI

Il DL 146/2021 introduce alcune agevolazioni per le dilazioni in essere all’8.3.2020. Trattasi della dilazione disciplinata dall’art. 19 del DPR 602/73. In base alla disciplina generale:

  • la dilazione viene concessa senza dimostrare la temporanea difficoltà finanziaria per debiti di importo sino a 60.000,00 euro;
  • la decadenza si verifica con il mancato pagamento di 5 rate, anche non consecutive;

    se si è decaduti, la riammissione può avvenire solo se si pagano, in unica soluzione, le rate scadute.

1.1 Dilazioni in essere all’8.3.2020

Per le dilazioni in essere all’8.3.2020, grazie al DL 146/2021, la decadenza si verifica con il mancato pagamento di 18 rate, anche non consecutive.

Relativamente a tali dilazioni, va detto che, in ragione delle diverse proroghe disposte dalla legislazione emergenziale, le rate sono state sospese dall’8.3.2020 al 31.8.2021.

Queste rate vanno pagate in unica soluzione entro il 31.10.2021 (in sostanza ai debitori è stato concesso un mese in più, posto che prima del DL 146/2021 la scadenza era al 30.9.2021).

1.2 Dilazioni decadute all’8.3.2020

Coloro i quali, all’8.3.2020, erano decaduti da una dilazione dei ruoli, possono essere riammessi senza la necessità di pagare le rate scadute se presentano domanda entro il 31.12.2021.

La decadenza si verifica con il mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive.

1.3 Dilazioni domandate dopo l’8.3.2020

Le dilazioni chieste dopo l’8.3.2020, in base alle FAQ pubblicate da Agenzia delle Entrate-Riscossione in data 22.10.2021, continuano ad avere come termine di pagamento il 30.9.2021 (si rammenta che sono state sospese le rate con scadenza dall’8.3.2020 al 31.8.2021).

Inoltre, la decadenza si verifica con il mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive.

1.4 dilazioni domandate dal 30.11.2020 al 31.12.2021

Per le domande di dilazione presentate dal 30.11.2020 al 31.12.2021:

  • la dilazione viene concessa senza dimostrare la temporanea difficoltà finanziaria per debiti di importo sino a 100.000,00 euro;
  • la decadenza si verifica con il mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive.
  1. LA ROTTAMAZIONE DEI RUOLI E STRALCIO DEGLI OMESSI PAGAMENTI: PROROGA DELLE RATE

Le rate da rottamazione dei ruoli (inclusa la rottamazione dei dazi doganali e dell’IVA all’importazione), nonché quelle relative al saldo e stralcio degli omessi pagamenti, scadute nel corso del 2020 e del 2021, vanno pagate, in unica soluzione, entro il 30.11.2021.

Rimane ferma la tolleranza dei cinque giorni di ritardo.

Ove, in assenza di ulteriori proroghe, il pagamento venisse eseguito tardi o in maniera insufficiente, riemerge il debito a titolo di sanzioni e interessi, e, nel caso del saldo e stralcio, anche la quota capitale che era stata stralciata. Il carico, inoltre, non potrà beneficiare di alcuna rateazione.

Prima del DL 146/2021, le rate andavano invece pagate:

  • entro il 31.7.2021, per quelle in scadenza il 28.2.2020 e il 31.3.2020;
  • entro il 31.8.2021, per quella in scadenza il 31.5.2020;
  • entro il 30.9.2021, per quella in scadenza il 31.7.2020;
  • entro il 31.10.2021, per quella in scadenza il 30.11.2020;
  • entro il 30.11.2021, per quelle in scadenza il 28.2.2021, il 31.3.2021, il 31.5.2021 e il 31.7.2021.
  1. CARTELLE DI PAGAMENTO NOTIFICATE DALL’1.9.2021 AL 31.12.2021: TERMINI DI PAGAMENTO

Le cartelle di pagamento notificate dall’1.9.2021 al 31.12.2021 vanno pagate entro 150 giorni dalla data di notifica, e non entro i consueti 60 giorni a partire dalla data in cui la notifica si perfezione nei confronti del debitore.

Nel predetto lasso temporale di 150 giorni, di conseguenza, il debitore non è considerato inadempiente, dunque non possono essere attivate azioni esecutive e cautelari e non decorrono gli interessi di mora. 

Il termine per il ricorso, di 60 giorni, non viene prorogato.

  1. CREDITO D’IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO – RIVERSAMENTO – STRALCIO DI SANZIONI E INTERESSI

Viene introdotta una speciale sanatoria per le indebite compensazioni del credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, che si concretizza nella presentazione di un’istanza all’Agenzia delle Entrate entro il 30.9.2022 e nel pagamento delle somme (senza possibilità di compensazione) in un’unica soluzione entro il 16.12.2022 oppure in tre rate annuali di pari importo (con applicazione degli interessi legali).

Essa riguarda le indebite compensazioni eseguite entro il 22.10.2021 (data di entrata in vigore del DL 146/2021) del credito d’imposta per ricerca e sviluppo di cui all’art. 3 del DL 145/2013.

I crediti che rientrano nella sanatoria devono essere maturati dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 e fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 (anni 2015 – 2019 per i soggetti “solari”).

La sanatoria è preclusa se al 22.10.2021 è presente un avviso di recupero del credito d’imposta ormai definitivo.

Ove, invece, l’avviso non sia definitivo è possibile avvalersi della procedura, ma senza pagamento rateale e versando l’intero importo del credito compensato.

4.1 Spese oggetto di sanatoria

Le spese che hanno dato luogo al credito d’imposta per ricerca e sviluppo devono essere state sostenute e ritenute non agevolabili, nel senso che non rientrano nel concetto di ricerca e sviluppo utile per fruire del credito d’imposta.

Non sono agevolabili le spese caratterizzate da condotte fraudolente, da simulazioni oggettive o soggettive o basate su documenti falsi.

Del pari, non sono agevolabili le spese non documentate.

4.2 Benefici

Per avvalersi della sanatoria occorre riversare per intero il credito indebitamente compensato, fruendo dello stralcio delle sanzioni amministrative e degli interessi.

Di norma, si tratta delle sanzioni irrogate in conseguenza della compensazione di crediti inesistenti, dal 100% al 200% dell’importo del credito stesso.

Sul versante penale, il reato di indebita compensazione (art. 10-quater del DLgs. 74/2000) non è più punibile.I benefici sono subordinati al puntuale ed integrale pagamento delle somme dovute, anche in caso di rateizzazione.

4.3 Disposizioni attuative

Il contenuto e le altre modalità attuative dell’istanza di sanatoria saranno stabilite da un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

  1. ABROGAZIONE PATENT BOX E NUOVA AGEVOLAZIONE PER ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO

Viene abrogato il regime del Patent box e sostituito con una nuova “super deduzione” dei costi di ricerca e sviluppo per i titolari di reddito d’impresa.

Il nuovo regime prevede una maggiorazione del 90% dell’importo deducibile dei costi di ricerca e sviluppo relativi a determinati beni immateriali (software protetto da copyright, brevetti industriali, marchi d’impresa, disegni e modelli, processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili), utilizzati direttamente o indirettamente nell’attività propria dell’impresa.

L’opzione per la “super deduzione”:

  • ha durata per cinque periodi d’imposta;
  • è irrevocabile;
  • è rinnovabile;
  • è efficace sia ai fini delle imposte sui redditi che dell’IRAP.

Le modalità di esercizio dell’opzione saranno definite con un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

5.1 Decorrenza e regime transitorio

Le nuove disposizioni si applicano alle opzioni esercitate a decorrere dal 22.10.2021 (data di entrata in vigore del DL 146/2021) e, a partire dalla medesima data, è abrogato il Patent box.

I soggetti che abbiano esercitato l’opzione Patent box in data antecedente al 22.10.2021 possono scegliere, in alternativa al regime opzionato, di aderire al nuovo regime agevolativo, previa comunicazione da inviare secondo le modalità che saranno stabilite con un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

5.2 DISPOSIZIONI ATTUATIVE

Le disposizioni attuative della nuova agevolazione saranno definite con un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

5.3 Divieto di cumulo con il credito ricerca e sviluppo

Per l’intera durata dell’opzione per la “super deduzione”, non è possibile fruire del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo in relazione ai medesimi costi.

  1. DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI AIUTI DI STATO

Viene integrato l’art. 1 co. 13 del DL 41/2021, comprendendo nel quadro normativo che consente di fruire dei massimali previsti dalle Sezioni 3.1 o 3.12 del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato anche i seguenti aiuti:

  • contributo a fondo perduto per le start up di cui all’art. 1-ter del DL 41/2021;
  • definizione agevolata degli avvisi bonari ex art. 5 del DL 41/2021;
  • esenzione prima rata IMU ex art. 6-sexies del DL 41/2021;
  • contributo a fondo perduto ex art. 1 del DL 73/2021 (c.d. “Sostegni-bis”);
  • proroga del credito d’imposta locazioni ex art. 4 del DL 73/2021.
  1. CONTRIBUTI PER ACQUISTO DI VEICOLI ECOLOGICI

Vengono stanziati ulteriori 100 milioni di euro per l’anno 2021 per proseguire nella concessione delle previste agevolazioni per l’acquisto di veicoli ecologici, che sarebbero venute meno anticipatamente per esaurimento delle precedenti risorse.

In particolare, vengono destinati:

  • ulteriori 65 milioni di euro per la concessione dei contributi per l’acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica, con emissioni di anidride carbonica comprese nella fascia da 0 a 60 grammi per chilometro, di prezzo inferiore a 50.000,00 euro IVA esclusa, con eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato alle classi da Euro 0 a Euro 4 (art. 1 co. 1031 della L. 30.12.2018 n. 145);
  • ulteriori 20 milioni di euro per la concessione dei contributi per l’acquisto, anche in locazione finanziaria, di veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, con massa fino a 3,5 tonnellate, con eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino a Euro 4/IV, di cui 15 milioni di euro riservati ai veicoli esclusivamente elettrici (art. 1 co. 657 della L. 30.12.2020 n. 178);
  • ulteriori 10 milioni di euro per la concessione dei contributi per l’acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica, omologati in una classe non inferiore a Euro 6 di ultima generazione con emissioni di anidride carbonica comprese nella fascia da 61 a 135 grammi per chilometro, con prezzo inferiore a 40.000,00 euro al netto dell’IVA, con contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore a Euro 6 che sia stato immatricolato prima dell’1.1.2011 (art. 1 co. 654 – 655 della L. 30.12.2020 n. 178);
  • ulteriori 5 milioni di euro per la concessione alle persone fisiche dei contributi per l’acquisto di un veicolo di categoria M1 usato, con prezzo non superiore a 25.000,00 euro, omologato in una classe non inferiore a Euro 6 e con emissioni di anidride carbonica comprese nella fascia da 0 a 160 grammi per chilometro, con contestuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria, immatricolato da almeno 10 anni (art. 73-quinquies co. 2 lett. d) del DL 25.5.2021
    n. 73, conv. L. 23.7.2021 n. 106).

IN BREVE

BONUS INDUSTRIA 4.0:

AL VIA LA COMUNICAZIONE PER GLI INVESTIMENTI 2020

Nel corso del mese di ottobre il MISE ha reso disponibili i modelli da utilizzare per comunicare i dati e le informazioni relative agli investimenti per i quali il contribuente ha beneficiato dei bonus “Industria 4.0” previsti dalla Legge di Stabilità 2020 e 2021. 

In particolare la comunicazione degli investimenti effettuati nel 2020 va inviata entro il 31.12.2021, mentre quella relativa agli investimenti effettuati nel 2021 va trasmessa entro il termine di presentazione del modello redditi relativo al periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti (30.11.2022 per i solari).

La comunicazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante, va inviata il formato elettronico tramite PEC al seguente indirizzo:

benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it

Il mancato invio del modello:

  • non comporta la disapplicazione/revoca dell’agevolazione;
  • non determina effetti in sede di controllo dell’amministrazione finanziaria.
  • I dati forniti nel modello sono acquisiti dal MISE al solo fine di poter valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative

 

Lunedì 15 novembre

SCADENZA

ADEMPIMENTO

COMMENTO

15.11.2021

Rivalutazione partecipazioni
non quotate

Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che possiedono partecipazioni non quotate all’1.1.2021, al di fuori dell’ambito d’impresa, possono rideterminare il loro costo o valore fiscale di acquisto:

  • facendo redigere e asseverare un’apposita perizia di stima da parte di un professionista abilitato;
  • versando il totale dell’imposta sostitutiva dovuta, pari all’11% sia per le partecipazioni “qualificate” che per quelle “non qualificate”, oppure la prima di tre rate annuali di pari importo.

15.11.2021

Rivalutazione terreni

Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che possiedono terreni agricoli o edificabili all’1.1.2021, al di fuori dell’ambito d’impresa, possono rideterminare il loro costo o valore fiscale di acquisto:

  • facendo redigere e asseverare un’apposita perizia di stima da parte di un professionista abilitato;
  • versando il totale dell’imposta sostitutiva dell’11% dovuta, oppure la prima di tre rate annuali di pari importo.

15.11.2021

Rivalutazione all’1.7.2020 delle partecipazioni non quotate o dei terreni

Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che hanno rideterminato il costo o valore fiscale di acquisto delle partecipazioni non quotate o dei terreni, posseduti all’1.7.2020, con versamento rateale dell’imposta sostitutiva dell’11%, devono versare la seconda delle tre rate annuali dell’imposta dovuta, unitamente agli interessi del 3% annuo a decorrere dal 16.11.2020.

Martedì 16 Novembre

SCADENZA

ADEMPIMENTO

COMMENTO

16.11.2021

Versamento rate imposte e contributi

I soggetti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2021 e IRAP 2021:

  • la sesta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2021;
  • la quinta rata, se la prima rata è stata versata nel mese di luglio 2021;
  • la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.8.2021 o il 15.9.2021;
  • la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.9.2021.

16.11.2021

Versamento ritenute
e addizionali

I sostituti d’imposta devono versare:

  • le ritenute alla fonte operate nel mese di ottobre 2021;
  • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di ottobre 2021 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.

16.11.2021

Versamento rata
 saldo IVA 2020

I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in relazione al saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2020 (modello IVA 2021):

  • la nona rata, se la prima rata è stata versata entro il 16.3.2021;
  • la sesta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2021;
  • la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.7.2021;
  • la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 15.9.2021.

16.11.2021

Versamento IVA mensile

I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:

  • liquidare l’IVA relativa al mese di ottobre 2021;
  • versare l’IVA a debito.

16.11.2021

Versamento IVA terzo trimestre 2021

I contribuenti titolari di partita IVA in regime opzionale trimestrale devono:

  • liquidare l’IVA relativa al trimestre luglio-settembre 2021;
  • versare l’IVA a debito, con la maggiorazione dell’1% a titolo di interessi.

È possibile il versamento, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.

16.11.2021

Versamento IVA terzo trimestre 2021

I contribuenti titolari di partita IVA in regime trimestrale “per natura” (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori) devono:

  • liquidare l’IVA relativa al trimestre luglio-settembre 2021;
  • versare l’IVA a debito, senza maggiorazione di interessi.

16.11.2021

Contributi INPS artigiani e commercianti

I soggetti iscritti alla Gestione artigiani o commercianti dell’INPS devono effettuare il versamento della terza rata dei contributi previdenziali compresi nel minimale di reddito (c.d. “fissi”), relativa al trimestre luglio-settembre 2021.

Le informazioni per il versamento della contribuzione dovuta possono essere prelevate dal Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, attraverso il sito dell’INPS (www.inps.it).

16.11.2021

Rata premi INAIL

I datori di lavoro e i committenti devono versare la quarta e ultima rata dei premi INAIL:

  • dovuti a saldo per il 2020 e in acconto per il 2021;
  • con applicazione dei previsti interessi.

Giovedì 18 novembre

SCADENZA

ADEMPIMENTO

COMMENTO

18.11.2021

Regolarizzazione versamento imposte
da modelli REDDITI 2021 e IRAP 2021

I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente i versamenti delle somme dovute a saldo per il 2020 o in acconto per il 2021, relative ai modelli REDDITI 2021 e IRAP 2021, la cui scadenza del termine senza la maggiorazione dello 0,4% era il 20.8.2021, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell’1,67%, oltre agli interessi legali.

Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:

  • va effettuato entro il 30.11.2022;
  • comporta l’applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali. 

Sabato 20 novembre

SCADENZA

ADEMPIMENTO

COMMENTO

20.11.2021

Inizio presentazione istanze per la “super ACE”

Le società di capitali, gli enti commerciali, gli imprenditori individuali e le società di persone commerciali in contabilità ordinaria, possono iniziare a presentare all’Agenzia delle Entrate l’apposita comunicazione:

  • per il riconoscimento del credito d’imposta corrispondente al rendimento nozionale del 15% sugli incrementi di capitale proprio (es. versamenti in denaro, rinunce a crediti, accantonamento di utili a riserva) intervenuti nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020 (anno 2021, per i soggetti “solari”), c.d. “super-ACE”;
  • utilizzando il modello approvato;
  • in via telematica, direttamente o mediante un intermediario abilitato.

La comunicazione può essere presentata fino alla scadenza del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020 (30.11.2022, in relazione al periodo d’imposta 2021 dei soggetti “solari”).

L’invio della comunicazione e il rilascio della ricevuta attestante il riconoscimento del credito d’imposta sono però condizioni necessarie per il suo utilizzo in compensazione nel modello F24.

Giovedì 25 novembre

SCADENZA

ADEMPIMENTO

COMMENTO

25.11.2021

Presentazione modelli INTRASTAT

I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:

  • relativi al mese di ottobre 2021, in via obbligatoria o facoltativa;
  • mediante trasmissione telematica.

I soggetti che, nel mese di ottobre 2021, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:

  • i modelli relativi al mese di ottobre 2021, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa;
  • mediante trasmissione telematica.

Martedì 30 Novembre

SCADENZA

ADEMPIMENTO

COMMENTO

30.11.2021

Versamento rate sospese
per l’emergenza
COVID-19 della “rottamazione delle cartelle” e/o del “saldo e stralcio”

I soggetti con carichi affidati agli Agenti della Riscossione tra l’1.1.2000 e il 31.12.2017, che hanno aderito alla definizione agevolata delle cartelle di pagamento, degli accertamenti esecutivi e degli avvisi di addebito (c.d. “rottamazione-ter”) e/o al “saldo e stralcio” degli omessi versamenti di imposte e contributi, devono effettuare il versamento delle rate scadute nell’anno 2020, il 28.2.2021, il 31.3.2021, il 31.5.2021 e il 31.7.2021, che erano state sospese a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Rimanendo a più completa disposizione per fornirVi ulteriori chiarimenti e precisazioni, cogliamo l’occasione per porgerVi cordiali saluti.