CIRCOLARE INFORMATIVA N. 12 DICEMBRE 2021

10/12/2021

IL CONTRIBUTO PEREQUATIVO

1. Premessa

L’art. 1 co. 16-27 del DL 25.5.2021 n. 73 (c.d. “Sostegni-bis”), conv. L. 23.7.2021 n. 106, al fine di sostenere gli operatori economici maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha previsto il riconoscimento di un contributo a fondo perduto, con finalità perequative, calcolato sul risultato economico d’esercizio.

A seguito dell’autorizzazione della Commissione europea, con il DM 12.11.2021 sono state quindi definite:

  • la percentuale relativa al peggioramento del risultato economico d’esercizio per poter accedere al contributo;
  • le percentuali da applicare per il calcolo del contributo.

Con il provv. Agenzia delle Entrate 29.11.2021 n. 336196:

  • sono stati definiti il contenuto, le modalità e i termini di presentazione dell’istanza per l’accesso al suddetto contributo;
  • è stato approvato un apposito modello, con le relative istruzioni di compilazione, per presentare tale istanza.

2. Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del contributo i soggetti:

  • esercenti attività d’impresa, arte e professione o che producono reddito agrario;
  • titolari di partita IVA attiva al 26.5.2021 (data di entrata in vigore del DL 73/2021), residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.

Esclusioni

Il contributo non spetta:

  • ai soggetti che hanno attivato la partita IVA successivamente al 26.5.2021 (ad eccezione degli eredi che hanno attivato la partita IVA successivamente a tale data per la prosecuzione dell’attività di un soggetto deceduto e dei soggetti che hanno posto in essere un’operazione di trasformazione aziendale e che proseguono quindi l’attività del soggetto confluito);
  • ai soggetti la cui attività è cessata e quindi la partita IVA è stata chiusa alla data del 26.5.2021;
  • agli enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR;
  • agli intermediari finanziari e alle società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del TUIR.

3. Condizioni

Il contributo spetta a condizione che:

  • i ricavi/compensi 2019 (soggetti “solari”) non siano superiori a 10 milioni di euro;
  • vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 almeno pari al 30% rispetto a quello del periodo d’imposta in corso al 31.12.2019.

4. Misura del contributo

L’ammontare del contributo è calcolato applicando le percentuali definite dal DM 12.11.2021 alla differenza tra il risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019, diminuita dei contributi a fondo perduto eventualmente riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate.

A tale importo si applicano quindi le seguenti percentuali:

30%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 100.000,00 euro;

20%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 100.000,00 e 400.000,00 euro;

15%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 400.000,00 e 1 milione di euro;

10%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 1 e 5 milioni di euro;

5%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 5 e 10 milioni.

4.1 Contributo massimo – minimo

L’importo del contributo non può essere comunque superiore a 150.000,00 euro.

A differenza di precedenti contributi a fondo perduto, per il contributo perequativo non è previsto un importo minimo.

4.2. Non spettanza del contributo

Non spetta alcun contributo se l’ammontare complessivo dei contributi già riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate è uguale o maggiore alla differenza tra il risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 e quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019.

4.3 Limiti comunitari

Il contributo a fondo perduto è erogato nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea 19.3.2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche.

In particolare, il contributo a fondo perduto “perequativo” è ascrivibile alla sezione 3.1 “Aiuti di importo limitato” del Quadro temporaneo aiuti di Stato, insieme ai benefici fiscali concessi ai contribuenti durante il periodo di emergenza da Coronavirus.

Qualora, sommando all’importo complessivo di aiuti ricevuti dal richiedente e dall’impresa unica per la sezione 3.1 il contributo richiesto con l’istanza, si dovesse superare il limite massimo applicabile, il richiedente potrà richiedere il contributo limitatamente all’importo che consente di non superare il limite di aiuti di Stato.

In ogni caso, il richiedente può presentare l’istanza per la richiesta del contributo perequativo solo qualora il suddetto massimale non sia superato. 

5. Presentazione dell’istanza per accedere al contributo

Per accedere al contributo a fondo perduto, i soggetti interessati devono presentare un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate, secondo le modalità e i termini stabiliti con il relativo provv. 29.11.2021 n. 336196. 

5.1 Contenuto dell’istanza

L’istanza, oltre ai dati identificativi del richiedente e del suo rappresentante legale, contiene tra l’altro:

  • l’indicazione del risultato economico d’esercizio relativo ai periodi d’imposta in corso al 31.12.2019 e al 31.12.2020;
  • l’importo complessivo dei contributi a fondo perduto già percepiti;
  • l’IBAN del conto corrente bancario o postale intestato al codice fiscale di chi ha richiesto il contributo;
  • il codice fiscale dell’intermediario eventualmente delegato alla trasmissione.

Aiuti di Stato 

Nell’istanza deve essere compilata la sezione dedicata alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, per attestare il possesso dei requisiti previsti per le sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo aiuti di Stato.

Qualora con il contributo in esame il richiedente superi il limite massimo di aiuti di Stato previsto per la sezione 3.1, occorre indicare nell’apposita sezione il minor importo richiesto per evitare il superamento del limite massimo di aiuti di Stato.

Il soggetto richiedente inoltre:

  • deve compilare nel quadro A l’elenco degli aiuti di Stato da lui ricevuti, specificando per ciascuno se l’ha ricevuto con riferimento alla sezione 3.1 e/o 3.12 del Temporary framework;

– qualora faccia parte di un’impresa unica, deve indicare nel quadro B l’elenco dei codici fiscali di tutti i soggetti facenti parte dell’impresa unica.

5.2 Modalità e termini di presentazione dell’istanza

L’istanza deve essere presentata, direttamente o tramite intermediario, all’Agenzia delle Entrate:

  • dal 29.11.2021 al 28.12.2021, nel caso in cui l’istanza sia presentata tramite l’applicazione desktop telematico;

– dal 30.11.2021 al 28.12.2021, nel caso in cui l’istanza sia presentata tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

5.3 Ricevute

A seguito della presentazione dell’istanza:

  • è rilasciata una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti;
  • successivamente alla ricevuta di presa in carico, l’Agenzia delle Entrate effettua alcuni controlli sulle informazioni contenute nell’istanza e, in caso di superamento degli stessi, comunica l’avvenuto mandato di pagamento del contributo (ovvero il riconoscimento del contributo nel caso di scelta di utilizzo dello stesso come credito d’imposta) nell’apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”, sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito”, accessibile al soggetto richiedente ovvero ad un suo intermediario delegato. Nella medesima area riservata, in caso di mancato superamento dei controlli, l’Agenzia delle Entrate comunica l’eventuale scarto dell’istanza, evidenziando i motivi del rigetto;
  • successivamente alla comunicazionenell’apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”dell’avvenuto mandato di pagamento (ovvero del riconoscimento del contributo nel caso di scelta di utilizzo dello stesso come credito d’imposta), viene rilasciata una seconda ricevuta.

Le ricevute sono messe a disposizione del soggetto che ha trasmesso l’istanza nella sezione “Ricevute” della propria area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate “Servizi – Consultazioni e ricerca – Ricerca ricevute”.

5.4 Comunicazione al soggetto richiedente tramite PEC

Qualora l’istanza sia trasmessa da un intermediario, al soggetto richiedente viene comunque inviata, al proprio indirizzo PEC, una apposita comunicazione relativa alla presentazione dell’istanza o di una rinuncia.

6. Erogazione del contributo

L’Agenzia delle Entrate eroga il contributo a fondo perduto:

  • sulla base delle informazioni contenute nell’istanza o in relazione al minor importo eventualmente indicato nel riquadro “Minor importo richiesto” a seguito della dichiarazione di non superamento dei limiti degli aiuti di Stato per effetto del contributo stesso;
  • mediante la modalità scelta nell’istanza, vale a dire con accredito diretto sul conto corrente bancario o postale corrispondente all’IBAN indicato nell’istanza o sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione mediante il modello F24.

L’Agenzia delle Entrate verifica che il conto sul quale erogare il bonifico, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente.

7. Irrilevanza fiscale del contributo

Il contributo a fondo perduto non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini IRAP.

8. Controlli successivi

Successivamente all’erogazione del contributo, l’Agenzia delle Entrate effettua:

  • il controllo dei dati dichiarati, ai sensi degli artt. 31 ss. del DPR 600/73 in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
  • controlli specifici per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali.

9. Sanzioni

Qualora dai predetti controlli emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, l’Agenzia delle Entrate:

  • recupera il contributo non spettante, con i relativi interessi;
  • irroga le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall’art. 13 co. 5 del DLgs. 471/97 (dal 100% al 200% del contributo indebitamente percepito), con possibilità di applicare il ravvedimento operoso.

L’indebita percezione del contributo è inoltre soggetta alla pena della reclusione da 3 mesi a 6 anni ai sensi dell’art. 316-ter c.p. (o sanzione amministrativa in determinate circostanze).

È comunque consentita la regolarizzazione spontanea da parte del contribuente, mediante restituzione del contributo indebitamente percepito e dei relativi interessi, nonché mediante versamento delle sanzioni.

LE NOVITA’ DEL DECRETO ANTIFRODE

(D.L. 157 del 11.12.2021)

In data 12.11.2021 è entrato in vigore il D.L. 157 (c.d. Decreto Antifrde) che, in relazione alle agevolazioni fiscali esistenti in materia edilizia ha previsto:

  • modifiche alla disciplina recata dagli artt. 119 e 121 del DL 34/2020, che estendono l’obbligo del visto di conformità e della congruità dei prezzi;
  • l’introduzione del nuovo art. 122-bis del DL 34/2020 recante “Misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli preventivi”;
  • la specificazione dei poteri dell’Agenzia delle Entrate, ai fini delle successive attività di controllo e di recupero degli importi dovuti non versati.

A seguire le novità introdotte:

  1. Visto di conformità e congruità delle spese per le detrazioni “edilizie”

Nel caso di esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta corrispondente alla detrazione “edilizia” altrimenti spettante (diversa dal superbonus 110%), il nuovo co. 1-ter dell’art. 121 del DL 34/2020 dispone che:

  • il contribuente richieda il visto di conformità;
  • i tecnici abilitati asseverino la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell’art. 119 co. 13-bis del DL 34/2020.

L’obbligo del visto di conformità e di attestazione della congruità delle spese esteso a tutte le opzioni esercitate ai sensi dell’art. 121 co. 1 del DL 34/2020, è obbligatorio, in via di principio, per tutte le comunicazioni trasmesse a partire dal 12.11.2021.

Con riguardo ai bonus diversi dal superbonus, la circ. 16/2021 dell’Agenzia delle Entrate precisa che:

  • i sopravvenuti obblighi di visto di conformità e di attestazione di congruità delle spese si applicano sulle comunicazioni di opzione presentate all’Agenzia delle Entrate a decorrere dal 12.11.2021, con l’esclusione però di quelle che si riferiscono a spese sostenute (con stipula di accordi di cessione o emissione di fatture con annotazione dello sconto da parte del fornitore) prima di tale data;
  • il visto di conformità, per l’opzione di sconto in fattura o di cessione del credito, può essere rilasciato dai medesimi soggetti abilitati al suo rilascio nel caso di “opzioni superbonus”, con applicazione delle medesime sanzioni in caso di conformità infedele; 
  • a sua volta l’attestazione di congruità delle spese può essere rilasciata dai tecnici abilitati al suo rilascio con riguardo alle spese relative a “interventi superbonus”;
  • l’attestazione di congruità delle spese può essere rilasciata anche in assenza di un SAL o di una dichiarazione di fine lavori, ma è necessario che si riferisca a interventi che “risultino perlomeno iniziati”.

l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che l’obbligo di apporre il visto di conformità alla comunicazione e di attestazione della congruità delle spese non sussiste per i contribuenti che pur non avendo ancora trasmesso telematicamente la comunicazione all’Agenzia delle Entrate, anteriormente al 12.11.2021, hanno:

  • ricevuto le fatture da parte dei fornitori;
  • assolto ai relativi pagamenti;
  • esercitato l’opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione.
  1. Superbonus del 110% – Visto di conformità esteso

Per quanto riguarda il superbonus del 110% di cui all’art. 119 del DL 34/2020, invece, il visto di conformità (già richiesto in caso di opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020) diventa obbligatorio anche nel caso in cui si intenda fruire della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, con l’eccezione delle dichiarazioni:

  • precompilate presentate direttamente dal contribuente all’Agenzia delle Entrate;
  • presentate tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale.

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 16/2021 ha chiarito che l’obbligo di rilasciare il visto di conformità:

  • è escluso nel caso sia presentata la dichiarazione precompilata direttamente dal contribuente (modello 730 o modello REDDITI), ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (modello 730);
  • trova applicazione per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, cui si applica il “criterio di cassa”, con riferimento alle spese sostenute dal 12.11.2021. L’obbligo non riguarda le spese sostenute nel 2020 indicate nelle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2021 per tale anno di imposta (730/2021 o modello REDDITI 2021 anche se presentati dopo l’11.11.2021);
  • trova applicazione per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali, cui si applica il criterio di competenza, con riferimento alle fatture emesse dal 12.11.2021 (a prescindere dal periodo di imputazione della spesa);
  • riguarda solo i dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione del 110%.

Detraibilità delle spese per il visto di conformità

Le spese sostenute per l’apposizione del visto di confomità, anche nel caso in cui il contribuente fruisca del superbonus direttamente nella propria dichiarazione dei redditi, sono detraibili ai sensi dell’art. 119 co. 15 del DL 34/2020.

ALTRE INFORMAZIONI

IL NUOVO ESTEROMETRO: DIFFERIMENTO ENTRATA IN VIGORE

Come anticipato nelle circolari dei mesi precedenti, per effetto delle variazioni introdotte dalla Legge 178/2020 in tema di Esterometro, a partire dal 01.01.2022 doveva entrare in vigore il “NUOVO ESTEROMETRO” ossia l’obbligo di comunicare le operazioni effettuate dal 1 gennaio 2022 relative a cessioni di beni/prestazioni di servizi effettuate/ricevute verso/da soggetti non stabiliti in Italia in via telematica tramite SDI secondo il formato previsto per la fattura elettronica. La norma aveva anche disciplinato i nuovi termini di invio di tali documenti e in particolare:

  • con riferimento agli acquisti l’invio deve essere effettuato entro il 15 esimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione, 
  • per le vendite entro 12 giorni dalla data di effettuazione delle operazioni.

In sede di conversione del D.L. 146/2021 (Decreto Fiscale) è stato approvato un emendamento in base al quale le nuove modalità di invio del nuovo esterometro sono state differite al 01.07.2022.

LA DISCIPLINA DEGLI OMAGGI

La concessione di omaggi da parte delle imprese e degli esercenti arti e professioni rappresenta un fatto usuale, in special modo in occasione di festività e ricorrenze.

Di seguito si riepilogano i principali aspetti del regime fiscale di tali cessioni nell’ambito delle imposte sui redditi e dell’IVA.

  1. IMPOSTE SUI REDDITI

Gli oneri sostenuti per la distribuzione di omaggi possono assumere diversa natura reddituale a seconda che il bene venga ceduto:

  • ai clienti;
  • ai dipendenti e ai soggetti fiscalmente assimilati (es. collaboratori coordinati e continuativi).
    1. 1.1.OMAGGI AI CLIENTI

In linea generale, gli oneri sostenuti per omaggi distribuiti ai clienti sono deducibili:

  • interamente, se il valore unitario dei beni in omaggio destinati ad uno stesso soggetto non supera i 50,00 euro;
  • nell’esercizio di sostenimento della spesa nel rispetto dei limiti percentuali previsti dall’art. 108 co. 2 del TUIR, se il valore unitario dell’omaggio supera i 50,00 euro ovvero vengono dati in omaggio prestazioni di servizi o titoli rappresentativi delle stesse (es. tessere per entrare al cinema, carnet per centro benessere), in quanto rientrano tra le c.d. “spese di rappresentanza”.

Ai fini di determinare il “valore unitario” dell’omaggio consegnato, occorre fare riferimento:

  • al regalo nel suo complesso (es. cesto natalizio), e non ai singoli beni che lo compongono;
  • al valore di mercato del bene.

Beni autoprodotti

Per i beni autoprodotti dall’impresa (beni alla cui ideazione, produzione e commercializzazione è diretta l’attività d’impresa che vengono prodotti dalla società o che sono commissionati a lavoranti esterni e acquistati dall’impresa per la successiva rivendita):

  • al fine di individuare le spese di rappresentanza da sottoporre al regime di deducibilità limitata, rileva il valore di mercato dell’omaggio;
  • una volta qualificata la spesa come di rappresentanza (se, quindi, il valore di mercato risulta superiore a 50,00 euro), ai fini del calcolo del limite di deducibilità concorre invece, per intero, il costo di produzione effettivamente sostenuto dall’impresa, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia inferiore o meno a 50,00 euro.

1.2. OMAGGI AI DIPENDENTI E SOGGETTI ASSIMILATI

In linea generale, il costo sostenuto dal datore di lavoro per l’acquisto di beni da destinare in omaggio ai dipendenti e ai soggetti assimilati (es. collaboratori) è deducibile dal reddito d’impresa secondo le norme relative ai costi per le prestazioni di lavoro.

Tale regola non si applica alle spese di istruzione, educazione, ricreazione, di assistenza sociale e di culto che sono deducibili dal reddito d’impresa nel limite del 5 per mille delle spese per prestazioni di lavoro dipendente.

Lato dipendenti, gli omaggi ricevuti in relazione al rapporto di lavoro concorrono a formare il reddito per il lavoratore dipendente; risultano non imponibili gli omaggi ricevuti che, nel periodo d’imposta 2020, non superino, insieme all’ammontare degli altri fringe benefit, l’importo di 516,46 euro (limite così elevato dall’art. 112 del DL 104/2020, rispetto alla precedente soglia di 258,23 euro).

  1. IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

Le cessioni gratuite di beni ai clienti seguono la disciplina generale di imponibilità IVA, ad eccezione dei beni non rientranti nell’attività propria dell’impresa, per i quali sono previsti alcuni casi di esclusione. A seguire le precisazioni.

    1. Beni rientranti nell’attività propria dell’impresa

Gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o commercio rientra nell’attività dell’impresa, non costituiscono spese di rappresentanza. Pertanto, l’IVA assolta all’atto dell’acquisto è detraibile senza limitazioni.

Ai fini della determinazione della base imponibile, il valore da prendere a riferimento, a seguito delle modifiche introdotte dalla L. 7.7.2009 n. 88 (legge Comunitaria 2008), è il prezzo d’acquisto dei beni e non più il loro “valore normale”.

2.1.1.Documentazione per la cessione

La rivalsa dell’IVA non è obbligatoria per le cessioni gratuite di beni.

In assenza di rivalsa, l’operazione può essere certificata, alternativamente:

  • emettendo, in un unico esemplare, un’autofattura con l’indicazione del prezzo di acquisto dei beni, dell’aliquota applicabile e della relativa imposta, specificando anche che trattasi di “autofattura per omaggi”. Tale documento, che deve essere annotato esclusivamente sul registro IVA delle vendite, può essere emesso singolarmente per ciascuna cessione, ovvero mensilmente per tutte le cessioni effettuate nel mese;
  • annotando, su un apposito “registro degli omaggi”, l’ammontare globale dei prezzi di acquisto dei beni ceduti gratuitamente, riferito alle cessioni effettuate in ciascun giorno, distinte per aliquota.

Le autofatture per omaggi devono essere emesse in modalità elettronica ai sensi dell’art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015:

  • riportando i dati del cedente/prestatore sia nella sezione “Dati del cedente/prestatore” sia nella sezione “Dati del cessionario/committente”;
  • indicando “TD27” nel campo “tipo documento”.

L’IVA non addebitata in rivalsa è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi.

2.1.2. Campioni gratuiti

Sono escluse da IVA le cessioni gratuite di campioni:

  • di modico valore;
  • appositamente contrassegnati, in maniera indelebile; l’obbligo può essere correttamente assolto anche mediante l’apposizione di un’etichettatura, benché rimuovibile, sui beni o sull’involucro che li contiene;
  • che avvengono “per promuovere il bene, al fine di migliorarne la conoscenza e la diffusione presso gli utilizzatori, attuali e potenziali”.
    1. Beni non rientranti nell’attività propria dell’impresa

Gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa, costituiscono sempre spese di rappresentanza, indipendentemente dal costo unitario dei beni stessi.

Per i beni non rientranti nell’attività propria dell’impresa (non essendo di propria produzione o commercio), la cessione gratuita è sempre esclusa da IVA.

L’IVA relativa alle spese di rappresentanza, invece, è detraibile solo in relazione all’acquisto di beni di costo unitario non superiore a 50,00 euro. 

Pertanto, l’IVA “a monte” è:

  • detraibile, se il valore unitario del bene non è superiore a 50,00 euro;
  • indetraibile, se il valore unitario del bene è superiore a 50,00 euro.
    1. Omaggi ai dipendenti e ai soggetti assimilati

I beni acquistati per essere ceduti a titolo di omaggio ai propri dipendenti e ai soggetti assimilati (es. collaboratori) non sono inerenti all’attività d’impresa e non possono nemmeno essere qualificati come spese di rappresentanza; di conseguenza, la relativa IVA è indetraibile, mentre la loro cessione gratuita è esclusa dal campo di applicazione dell’imposta.

Se gli omaggi sono rappresentati da beni oggetto dell’attività d’impresa, spetta la detrazione dell’imposta, mentre la cessione gratuita è imponibile.

Tabella riepilogativa per beni non rientranti nell’attività dell’impresa

Destinatari dell’omaggio

DETRAZIONE IVA (SU ACQUISTO)

CESSIONE gratuita

IRES/IRPEF Deducibilità costo

Clienti

SI se costo unitario ≤ € 50

NO se costo unitario ≥ € 50

Esclusa da Iva

Costo deducibile integralmente se valore unitario ≤ € 50

Nel limite annuo deducibile se valore unitario ≥ € 50

Dipendenti

NO 

Esclusa da Iva

Deducibilità integrale nell’esercizio

  1. CESSIONE DI “BUONI ACQUISTO” (VOUCHER)

È ormai prassi diffusa concedere omaggi anche sotto forma di “buoni acquisto” (voucher), che consentono l’acquisto di beni/servizi negli esercizi convenzionati.

    1. Trattamento Iva

La disciplina IVA applicabile all’emissione, al trasferimento e al riscatto dei voucher è stata riformata con il DLgs. 29.11.2018 n. 141, al fine di recepire le novità introdotte dalla direttiva 2016/1065/UE. Le nuove disposizioni trovano applicazione per i buoni emessi successivamente al 31.12.2018.

Nell’ambito della nuova disciplina, i voucher (o “buoni corrispettivo”) sono definiti come strumenti che contengono l’obbligo di essere accettati come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che riportano sul supporto utilizzato o sulla relativa documentazione le informazioni necessarie a individuare i beni o servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo dei buoni medesimi.

Inoltre, nella nuova disciplina, si distingue tra:

  • buoni “monouso”, se al momento dell’emissione risultano già noti tutti gli elementi che consentono di determinare il trattamento IVA applicabile all’operazione ad esso sottesa (es. natura, qualità, quantità dei beni o servizi forniti). In tal caso la cessione di beni o la prestazione di servizi cui il buono-corrispettivo “monouso” dà diritto si considera effettuata all’atto dell’emissione del buono-corrispettivo, nonché all’atto di ciascun trasferimento dello stesso antecedentemente al riscatto;
  • buoni “multiuso”, se la disciplina applicabile, ai fini IVA, alla cessione di beni o alla prestazione di servizi cui il buono-corrispettivo dà diritto non è nota al momento della sua emissione (ad esempio perché è possibile utilizzare il buono presso un dettagliante che cede beni soggetti ad aliquote IVA diverse). In tale ipotesi, l’operazione si considera effettuata solo nel momento in cui il buono è riscattato, dando luogo ad una cessione di beni o una prestazione di servizi (l’esigibilità dell’imposta sorge, quindi, secondo le ordinarie regole di cui all’art. 6 del DPR 633/72).
    1. Trattamento ai fini delle imposte dirette

La deducibilità delle spese sostenute per l’acquisto di voucher che le imprese omaggiano ai propri clienti segue il trattamento delle spese di rappresentanza.

Nel caso in cui i buoni acquisto siano concessi ai dipendenti, gli stessi costituiscono fringe benefit per i dipendenti per effetto del co. 3-bis dell’art. 51 del TUIR e i relativi costi rientrerebbero tra quelli deducibili per la società.

VERSAMENTO DELL’ACCONTO IVA

Il prossimo 27 dicembre 2021 scade il termine di versamento dell’acconto IVA dovuto per il 2021. L’acconto, che non è dovuto nel caso in cui risulti inferiore ad € 103,29, si versa tramite Mod. F24 utilizzando alternativamente uno dei seguenti codici tributo:

  • 6013, per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell’Iva mensilmente;
  • 6035, per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell’Iva trimestralmente.

Al versamento dell’acconto non si applica la maggiorazione dell’1% normalmente prevista per i contribuenti che optano per le liquidazioni trimestrali. Per la determinazione dell’acconto si deve utilizzare alternativamente uno dei criteri illustrati nella tabella che segue:

Metodo

Determinazione dell’acconto Iva

Storico

Con questo criterio, certamente preferibile per la semplicità di calcolo, l’acconto è pari all’88% del versamento IVA dovuto relativamente:

  • al mese di dicembre 2020 per i contribuenti mensili;
  • al saldo dell’anno 2020 per i contribuenti trimestrali;
  • al 4° trimestre dell’anno precedente (ottobre-novembre-dicembre 2020), per i contribuenti trimestrali “speciali” (autotrasportatori, distributori di carburante, odontotecnici).

In tutti i casi il calcolo si esegue sull’importo dell’Iva dovuta al lordo dell’eventuale acconto versato nel mese di dicembre 2020.

Storico: casi particolari di variazione di regime

Se, a seguito della variazione del volume d’affari, la cadenza dei versamenti IVA è cambiata nel 2021 rispetto a quella adottata nel 2020, passando da trimestrale a mensile o viceversa, nel calcolo dell’acconto con il metodo storico occorre commisurare l’acconto come segue:

  • contribuente trimestrale nel 2020 che è passato mensile nel 2021: l’acconto dell’88% è pari ad un terzo dell’IVA versata (a saldo e in acconto) per il quarto trimestre del 2020; nel caso in cui nell’anno precedente si sia versato un acconto superiore al dovuto, ottenendo un saldo a credito in sede di dichiarazione annuale, l’acconto per il 2021 è pari ad un terzo della differenza tra acconto versato e saldo a credito da dichiarazione annuale;
  • contribuente mensile nel 2020 che è passato trimestrale nel 2021: l’acconto dell’88% è pari alla somma dell’IVA versata (compreso l’acconto eventualmente versato in dicembre 2020) per gli ultimi tre mesi del 2020, al netto dell’eventuale eccedenza detraibile risultante dalla liquidazione relativa al mese di dicembre 2020.

Analitico (o delle operazione effettuate)

Con questo criterio, l’acconto risulta pari al 100% dell’IVA risultante da una liquidazione “parziale” e straordinaria, effettuata considerando le operazioni attive effettuate fino al 20 dicembre 2021, anche se non sono ancora state emesse e registrate le relative fatture di vendita, e le operazioni passive registrate fino alla medesima data. Tale metodo può essere conveniente per il contribuente a cui risulta un debito IVA inferiore rispetto al metodo storico.

Previsionale

Analogamente a quanto avviene nel calcolo degli acconti delle imposte sui redditi, con questo criterio l’acconto da versare si determina nella misura pari all’88% dell’IVA che si prevede di dover versare per il mese di dicembre dell’anno in corso per i contribuenti mensili o per l’ultimo trimestre dell’anno in corso per i contribuenti trimestrali. Anche tale metodo risulta conveniente per il contribuente nelle ipotesi in cui il versamento dovuto risulti inferiore a quello derivante dall’applicazione del metodo storico.

Naturalmente con questo metodo, contrariamente agli altri due, vi è il rischio di vedersi applicare sanzioni nel caso di versamento che risulta, una volta liquidata definitivamente l’Iva, inferiore al dovuto.

 

Martedì 14 dicembre

SCADENZA

ADEMPIMENTO

COMMENTO

14.12.2021

Regolarizzazione versamento imposte
da modelli REDDITI 2021 e IRAP 2021

I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente i versamenti delle somme dovute a saldo per il 2020 o in acconto per il 2021, relative ai modelli REDDITI 2021 e IRAP 2021, la cui scadenza del termine era il 15.9.2021 per effetto della proroga di cui all’art. 9-ter del DL 73/2021, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell’1,67%, oltre agli interessi legali.

Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:

  • va effettuato entro il 30.11.2022;
  • comporta l’applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.

14.12.2021

Versamento rate sospese
per l’emergenza
COVID-19 della “rottamazione delle cartelle” e/o del “saldo e stralcio”

I soggetti con carichi affidati agli Agenti della Riscossione tra l’1.1.2000 e il 31.12.2017, che hanno aderito alla definizione agevolata delle cartelle di pagamento, degli accertamenti esecutivi e degli avvisi di addebito (c.d. “rottamazione-ter”) e/o al “saldo e stralcio” degli omessi versamenti di imposte e contributi, devono effettuare il versamento delle rate scadute negli anni 2020 e 2021, che erano state sospese a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Giovedì 16 dicembre

SCADENZA

ADEMPIMENTO

COMMENTO

16.12.2021

Saldo IMU 2021

I proprietari di immobili e gli altri soggetti passivi, diversi dagli enti non commerciali, devono provvedere al versamento del saldo dell’imposta municipale propria (IMU) dovuta per l’anno 2021:

  • sulla base delle aliquote e delle detrazioni relative al 2021;
  • con eventuale conguaglio rispetto a quanto versato come prima rata;
  • salvo poter beneficiare dell’esonero dal pagamento dell’IMU dovuta per il 2021, o della sola prima rata, a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

16.12.2021

Seconda rata IMU 2021 enti non commerciali

Gli enti non commerciali devono provvedere al versamento della seconda rata dell’imposta municipale propria (IMU) dovuta per l’anno 2021:

  • pari al 50% dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno 2020;
  • salvo poter beneficiare dell’esonero dal pagamento dell’IMU dovuta per il 2021, o della sola prima rata, a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta per l’anno 2021 dovrà essere corrisposto entro il 16.6.2022.

16.12.2021

Effettuazione versamenti da
“avvisi bonari”, sospesi per l’emergenza COVID-19

I soggetti che, entro il 16.9.2020 o il 16.12.2020 (in caso di opzione per il versamento in 4 rate mensili) non hanno effettuato i pagamenti derivanti da “avvisi bonari”, emessi a seguito di liquidazione automatica o controllo formale delle dichiarazioni, il cui termine di versamento scadeva dall’8.3.2020 al 31.5.2020 e che erano stati sospesi per effetto dell’emergenza sanitaria da COVID-19, possono effettuarli senza applicazione di ulteriori sanzioni e interessi.

16.12.2021

Versamento IVA mensile

I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:

  • liquidare l’IVA relativa al mese di novembre 2021;
  • versare l’IVA a debito.

I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.

È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.

16.12.2021

Versamento ritenute
e addizionali

I sostituti d’imposta devono versare:

  • le ritenute alla fonte operate nel mese di novembre 2021;
  • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di novembre 2021 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.

Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2021 non è di almeno 500,00 euro.

16.12.2021

Imposta sostitutiva rivalutazioni TFR

I datori di lavoro sostituti d’imposta devono versare l’acconto dell’imposta sostitutiva del 17% in relazione alle rivalutazioni del TFR che maturano nel 2021.

L’acconto è commisurato:

  • al 90% delle rivalutazioni maturate nel 2020;
  • oppure, in alternativa, al 90% di quelle che maturano nel 2021.

È possibile utilizzare in compensazione della suddetta imposta sostitutiva il credito derivante dal versamento negli anni 1997 e/o 1998 dell’anticipo della tassazione del TFR.

Il saldo dovrà essere versato entro il 16.2.2022.

Lunedì 20 dicembre

SCADENZA

ADEMPIMENTO

COMMENTO

20.12.2021

Regolarizzazione versamento imposte
da modelli REDDITI 2021 e IRAP 2021

I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2021, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2021 in seconda convocazione, che svolgono attività senza indici di affidabilità fiscale (ISA) o dichiarano ricavi superiori a 5.164.569,00 euro, che hanno effettuato insufficienti versamenti delle imposte dovute a saldo per il 2020 o in acconto per il 2021, relative ai modelli REDDITI 2021 e IRAP 2021, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,4% era il 20.9.2021, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell’1,67%, oltre agli interessi legali.

Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:

  • va effettuato entro il 30.11.2022;
  • comporta l’applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.

Se entro il 20.9.2021 non è stato effettuato alcun versamento, il ravvedimento operoso va effettuato:

  • con riferimento alla scadenza del 20.8.2021 (termine per il versamento senza la maggiorazione dello 0,4%);
  • entro il 30.11.2022;
  • con la sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.

Lunedì 27 dicembre

SCADENZA

ADEMPIMENTO

COMMENTO

27.12.2021

Versamento
acconto IVA

I soggetti titolari di partita IVA, sia mensili che trimestrali, devono versare l’acconto IVA relativo al 2021.

27.12.2021

Presentazione modelli INTRASTAT

I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:

  • relativi al mese di novembre 2021, in via obbligatoria o facoltativa;
  • mediante trasmissione telematica.

I soggetti che, nel mese di novembre 2021, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:

  • i modelli relativi ai mesi di ottobre e novembre 2021, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa;
  • mediante trasmissione telematica.

Martedì 28 dicembre

SCADENZA

ADEMPIMENTO

COMMENTO

28.12.2021

Domande contributo fondo perduto “perequativo”

Gli esercenti attività d’impresa, arte o professione o titolari di reddito agrario, con ricavi o compensi 2019 non superiori a 10 milioni di euro, salve le previste esclusioni, devono presentare all’Agenzia delle Entrate l’istanza di concessione del contributo a fondo perduto c.d. “perequativo”:

  • per sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, in presenza di un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 almeno del 30% rispetto a quello del periodo d’imposta in corso al 31.12.2019;
  • mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, oppure il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate;
  • direttamente o tramite un intermediario abilitato.

Giovedì 30 dicembre

SCADENZA

ADEMPIMENTO

COMMENTO

30.12.2021

Registrazione contratti di locazione

Le parti contraenti devono provvedere:

  • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di dicembre 2021 e al pagamento della relativa imposta di registro;
  • al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di dicembre 2021.

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI”, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019
n. 64442.

Venerdì 31 dicembre

SCADENZA

ADEMPIMENTO

COMMENTO

31.12.2021

Presentazione richiesta di un nuovo piano di dilazione

I soggetti che alla data dell’8.3.2020 sono decaduti da un piano di dilazione ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/73, possono richiedere all’Agente della Riscossione una nuova richiesta di rateazione.

Al fine di accedere alla nuova dilazione non è necessario effettuare il versamento delle rate scadute alla data di presentazione della richiesta.

31.12.2021

Definizione agevolata degli “avvisi bonari”

I soggetti titolari di partita IVA attiva al 23.3.2021, che hanno subito nel 2020 una riduzione del volume di affari (o dei ricavi) superiore del 30% rispetto al 2019, devono presentare all’Agenzia delle Entrate l’autodichiarazione:

  • relativa al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”;
  • ai fini della definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi e IVA relative ai periodi d’imposta in corso al 31.12.2017 e al 31.12.2018 (c.d. “avvisi bonari”).

Nel caso in cui la proposta di definizione agevolata non venga ricevuta dal contribuente in tempo utile per rispettare il termine in esame, l’autodichiarazione deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui è effettuato il pagamento degli importi dovuti per la definizione o della prima rata.

31.12.2021

Comunicazione cessione crediti d’imposta per
i canoni di locazione

I soggetti che hanno maturato i crediti d’imposta per botteghe e negozi (art. 65 del DL 18/2020) e/o per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda (art. 28 del DL 34/2020), devono comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate la cessione, anche parziale, dei suddetti crediti d’imposta, se non ancora effettuata:

  • utilizzando le funzionalità disponibili nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate;
  • compilando l’apposito modello;
  • direttamente, o avvalendosi di un intermediario abilitato.

31.12.2021

Comunicazione dei dati relativi ad alcuni crediti d’imposta

Le imprese devono comunicare al Ministero dello Sviluppo economico, al fine di valutare l’andamento e l’efficacia delle misure agevolative, i dati riguardanti l’applicazione dei crediti d’imposta per:

  • gli investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, ricadenti nell’ambito di applicazione dell’art. 1 co. 189 – 190 della L. 160/2019;
  • gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, attività di innovazione tecnologica e attività di design e ideazione estetica, di cui all’art. 1 co. 200 – 202 della
    L. 160/2019, effettuati nell’anno 2020;
  • le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano nazionale Impresa 4.0, di cui all’art. 1 co. 46 – 56 della L. 205/2017, sostenute nell’anno 2020.

La comunicazione, che non costituisce presupposto per l’applicazione dell’agevolazione, deve avvenire:

  • utilizzando l’apposito modello approvato per ciascun credito d’imposta;
  • tramite PEC all’indirizzo, rispettivamente, benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it, cirsid@pec.mise.gov.it e formazione4.0@pec.mise.gov.it.

31.12.2021

Dichiarazione ritenuta ridotta sulle provvigioni

I percipienti provvigioni di intermediazione (es. agenti, mediatori, rappresentanti di commercio) che si avvalgono del-l’opera continuativa di dipendenti o di terzi, ai fini dell’applicazione della ritenuta d’acconto sul 20% (invece che sul 50%) delle provvigioni corrisposte, devono spedire ai committenti, preponenti o mandanti:

  • l’apposita dichiarazione per gli anni 2022 e seguenti (la dichiarazione è valida fino a revoca o alla perdita dei requisiti);
  • mediante raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata (PEC).

Rimanendo a più completa disposizione per fornirVi ulteriori chiarimenti e precisazioni, cogliamo l’occasione per porgerVi cordiali saluti.

Studio Pietrobon & Associati