LE VARIAZIONI AL DECRETO FISCALE (in attesa della definitiva conversione in legge)

12/12/2019

Si riportano di seguite le novità/variazioni/modifiche al D.L. 124/2019 (decreto collegato alla Legge di Stabilità per il 2020) intervenute successivamente alla redazione della circolare di novembre 2019.

ESTEROMETRO – IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE

In arrivo la semplificazione nel numero degli invii della trasmissione dei dati delle fatture da e verso l’estero (Esterometro) nel 2020. La trasmissione telematica non sarà più mensile ma trimestrale entro la fine del secondo mese successivo al trimestre di riferimento.

Altro emendamento presentato, riguarda il termine per il versamento dell’Imposta di bollo sulle fatture elettroniche. Nel caso in cui il tributo non superi la soglia annua di euro 1.000,00 il versamento dell’imposta di bollo avrà cadenza semestrale e non più trimestrale. Le scadenze saranno il 16 giugno e il 16 dicembre di ogni anno.

INVIO MODELLO 730 – RIMBORSI – C.U.

A partire dal 2021 il modello 730 potrà essere inviato all’Agenzia delle Entrate entro il 30 settembre. I Caf e i Professionisti abilitati dovranno trasmettere all’Agenzia delle Entrate il modello 730 “progressivamente” in base alla consegna parte del contribuente.

Dal lato dei rimborsi il Decreto attuale prevede che il rimborso debba essere erogato comunque nella prima retribuzione utili e comunque nella retribuzione di competenza del mese successivo a quelli in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione.

Sempre dal 2021 la scadenza di invio delle Certificazioni Uniche sarà posticipata dal 07 marzo al 16 marzo.

AGGIORNAMENTO REGISTRATORI TELEMATICI PER LA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

E’ previsto il rinvio al 01 luglio 2020 e non più al 01 gennaio 2020 della lotteria degli scontrini. E’ stata inoltre abolita la sanzione da euro 100.00 a euro 500,00 in capo all’esercente che al momento dell’acquisto rifiuti di inserire il codice lotteria fornito dal cliente.

Visto lo slittamento della partenza della “lotteria degli scontrini” si ritiene che possa essere differito anche il termine per l’adeguamento dei registratori telematici che consenta la lettura del codice lotteria personale del singolo cliente.

RITENUTE E COMPENSAZIONI IN PRESENZA DI CONTRATTI DI APPALTO/ SUBAPPALTO E CONTRATTI D’OPERA (Art. 4)

Riscritto l’art. 4 del D.Lgs 124/2019. Diversamente da quanto indicato nella circolare di novembre per effetto di emendamenti presentati, non sarà più il committente a dover procedere al versamento delle ritenute in sostituzione dell’appaltatore/subappaltatore.

Questi gli emendamenti all’art. 4 presentati:

  1. Confermato il divieto di compensare le ritenute dei lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione del contratto di appalto con propri crediti nel modello F24
  2. Introdotto il limite di euro 200.000,00 annuo. In sostanza il committente di opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000,00 deve chiedere all’impresa appaltatrice e alle imprese subappaltatrici copia delle deleghe di pagamento F24 delle ritenute fiscali relative ai dipendenti impiegati nel relativo contratto, per il riscontro dell’ammontare complessivo. Di fatto il committente deve svolgere attività di controllo e più di versamento.
  3. Nel caso in cui il committente non svolga tale attività di controllo sarà tenuto a pagare una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la corretta determinazione ed esecuzione delle ritenute e per il relativo versamento.
  4. E’ prevista la disapplicazione di tale norma in presenza di questi requisiti in capo all’impresa appaltatrice:

a) Essere in attività da almeno tre anni (prima erano 5);

b) Essere in regola con gli obblighi dichiarativi;

c)  Abbia eseguito nell’ultimo triennio versamenti per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi e dei compensi risultanti dalle dichiarazioni

d)  Non abbia iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi per importi superiori a euro 50.000,00.

Vista la complessità della norma e in particolare l’impatto che la stessa comporta nell’organizzazione aziendale è probabile che in sede di approvazione definitiva vengano introdotte ulteriori modifiche.