Notizie in primo piano – Novembre 2022

16/11/2022

1. PROSPETTO “AIUTI DI STATO” DEI MODELLI REDDITI 2019 – MANCATA REGISTRAZIONE DEGLI AIUTI PER DATI INCOERENTI – COMUNICAZIONI AI CONTRIBUENTI PER LA REGOLARIZZAZIONE

Con il provv. Agenzia delle Entrate 18.10.2022 n. 389471, sono state definite le modalità con le quali l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti e della Guardia di finanza le informazioni riguardanti la mancata registrazione nei registri RNA, SIAN e SIPA degli aiuti di Stato e degli aiuti de minimis indicati nelle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770 relative al periodo d’imposta 2018, ai fini dell’adempimento spontaneo di cui all’art. 1 co. 636 della L. 190/2014.

1.1 CONTENUTO DELLE COMUNICAZIONI

Nelle comunicazioni sono contenuti i seguenti dati:

• codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente;

• numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e anno d’imposta;

• data e protocollo telematico della dichiarazione REDDITI, IRAP e 770, relativa al periodo d’imposta 2018;

• dati degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis indicati nella dichiara-zione REDDITI, IRAP e 770 relativa al periodo d’imposta 2018 per cui non è stato possibile procedere all’iscrizione nei registri RNA (Registro Nazionale de-gli aiuti di Stato), SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale) e SIPA (Sistema italiano della pesca e dell’acquacoltura).

1.2 MODALITÀ DI INVIO DELLE COMUNICAZIONI

L’Agenzia delle Entrate trasmette la comunicazione al domicilio digitale dei singoli contribuenti tramite PEC. 

La stessa comunicazione e i relativi allegati sono comunque consultabili dall’interessato all’interno dell’area riservata del portale informatico dell’Agenzia delle Entrate denominata “Cassetto fiscale”, nella sezione “L’Agenzia scrive” – “Comunicazioni relative all’invito alla compliance”.

1.3 SEGNALAZIONE DI CHIARIMENTI E PRECISAZIONI

Il contribuente, anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, può:

• richiedere informazioni;

• ovvero segnalare all’Agenzia delle Entrate, con le modalità indicate nella comunicazione inviata, eventuali inesattezze delle informazioni a disposizione e/o elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

1.4 MODALITÀ DI REGOLARIZZAZIONE

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate specifica anche le modalità con cui il contribuente può regolarizzare l’anomalia e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse.

A fronte della regolarizzazione tramite l’istituto del ravvedimento operoso, i contribuenti possono beneficiare della riduzione delle sanzioni sulla base della disciplina del ravvedimento operoso, in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni, ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 472/97.

 

2. CESSIONE DEI CREDITI D’IMPOSTA ENERGIA E GAS RELATIVI AL TERZO TRIMESTRE 2022 – COMUNICAZIONE E COMPENSAZIONE

Con il provv. 6.10.2022 n. 376961, l’Agenzia delle Entrate ha esteso le modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti alle imprese in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici già previste dal provv. Agenzia delle Entrate 30.6.2022 n. 253445, approvando altresì il nuovo modello di comunicazione e le relative specifiche tecniche.

Con la ris. Agenzia delle Entrate 11.10.2022 n. 59 sono stati istituiti nuovi codici tributo per l’utilizzo in compensazione dei crediti da parte dei cessionari.

2.1 CREDITI D’IMPOSTA INTERESSATI

Le nuove indicazioni riguardano i crediti d’imposta relativi al terzo trimestre 2022 riconosciuti alle:

• imprese energivore (art. 6 co. 1 del DL 115/2022);

• imprese gasivore (art. 6 co. 2 del DL 115/2022);

• imprese non energivore (art. 6 co. 3 del DL 115/2022);

• imprese diverse da quelle gasivore (art. 6 co. 4 del DL 115/2022).

Sono interessati anche i crediti d’imposta per l’acquisto di carburante:

• delle imprese esercenti l’attività della pesca, per il secondo trimestre 2022 (art. 3-bis del DL 50/2022);

• per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca, per il terzo trimestre 2022 (art. 7 del DL 115/2022).

2.2 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE

La cessione dei crediti d’imposta deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate:

• dal 6.10.2022 al 21.12.2022, in relazione ai crediti d’imposta per l’acquisto di carburanti;

• dal 6.10.2022 al 22.3.2023, in relazione ai crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas.

La comunicazione deve avvenire sulla base del nuovo modello approvato dal provv. Agenzia delle Entrate 6.10.2022 n. 376961 e utilizzando esclusivamente i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle nuove specifiche tecniche.

2.3 UTILIZZO DEI CREDITI D’IMPOSTA DA PARTE DEI CESSIONARI

I cessionari utilizzano i crediti d’imposta ricevuti:

• esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, presentato tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;

• entro il 31.3.2023 per i crediti d’imposta energia e gas relativi al terzo trimestre 2022 o entro il 31.12.2022 per gli altri crediti.

Accettazione dei cessionari

I cessionari sono tenuti preventivamente ad accettare la cessione e comunicare l’opzione irrevocabile per l’utilizzo in compensazione, esclusivamente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate (“Piatta-forma cessione crediti”).

2.4 CODICI TRIBUTO PER L’UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DA PARTE DEI CESSIONARI

Con la ris. Agenzia delle Entrate 11.10.2022 n. 59 sono stati istituiti i seguenti codici tributo per l’utilizzo in compensazione dei crediti da parte dei cessionari:

•“7728”, per il credito d’imposta imprese energivore (art. 6 co. 1 del DL 115/2022);

•“7729”, per il credito d’imposta imprese gasivore (art. 6 co. 2 del DL 115/2022);

•“7730”, per il credito d’imposta imprese non energivore (art. 6 co. 3 del DL 115/2022);

•“7731”, per il credito d’imposta imprese non gasivore (art. 6 co. 4 del DL 115/2022).

Con riguardo ai cessionari dei crediti d’imposta per il carburante, la medesima ris. 59/2022 ha istituito i seguenti codici tributo:

•“7727”, relativo al credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività della pesca secondo trimestre 2022 (art. 3-bis del DL 50/2022);

•“7732”, relativo al credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca terzo trimestre 2022 (art. 7 del DL 115/2022).

2.5 MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO F24

In sede di compilazione del modello F24:

• i suddetti codici tributo vanno esposti nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati” (ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”);

• nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.

 

3. CREDITI D’IMPOSTA ENERGIA E GAS – ULTERIORI CHIARIMENTI

Con le risposte a interpello 31.10.2022 n. 536 e 538, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori indicazioni in merito ai crediti d’imposta riconosciuti a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.

3.1 TRASFERIMENTO NELL’AMBITO DEL CONSOLIDATO

Con la risposta a interpello 536/2022, è stato chiarito che i crediti d’imposta energia e gas possono essere trasferiti, anche parzialmente, dalle società appartenenti al con-solidato alla società consolidante per essere utilizzati, entro il 31.12.2022, ai fini della compensazione con l’IRES del gruppo.

In tal caso, non configurandosi un’ipotesi di cessione, non è richiesto:

• il trasferimento dell’intero credito d’imposta;

• il visto di conformità;

• l’invio della comunicazione di cessione all’Agenzia delle Entrate.

L’eventuale parte residua delle agevolazioni potrà essere utilizzata in compensazione dalle stesse società consolidate, ma non potrà essere ceduta ad altri soggetti, dal momento che si tratterebbe di una cessione parziale, preclusa dalla legge. 

Con il trasferimento, in tutto o in parte, del credito alla società consolidante, infatti, le beneficiarie rinunciano alla possibilità di cederlo per intero ad un terzo.

3.2 RILEVANZA DEI SOLI COSTI D’ACQUISTO DELL’ENERGIA UTILIZZATA IN PROPRIO

In relazione al calcolo dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia a favore delle imprese energivore, con la risposta a interpello 538/2022 è stato precisato che rileva la sola quantità di energia acquistata per uso proprio, e non anche l’energia rivenduta.

L’Agenzia delle Entrate evidenzia che le norme dispongono che il credito d’imposta è riconosciuto in misura percentuale delle “spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata” dalle imprese energivore, nel caso di specie rispettivamente nel primo e nel secondo trimestre 2022.

Il legislatore, dunque, ha posto alla base del calcolo delle agevolazioni la sola quantità di energia elettrica acquistata e rimasta in carico alle suddette imprese che non potranno, pertanto, beneficiare dei crediti d’imposta in esame relativamente alle spese sostenute per la componente energetica acquistata e venduta a soggetti terzi.

 

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