Scadenziario fiscale – Dicembre 2022

12/12/2022

Venerdì 16 dicembre

SCADENZA

ADEMPIMENTO

COMMENTO

16.12.2022

Saldo IMU 2022

I proprietari di immobili e gli altri soggetti passivi, diversi dagli enti non commerciali, devono provvedere al versamento del saldo dell’imposta municipale propria (IMU) dovuta per l’anno 2022:

  • sulla base delle aliquote e delle detrazioni relative al 2022;
  • con eventuale conguaglio rispetto a quanto versato come prima rata;
  • salvo poter beneficiare dell’esonero dal pagamento dell’IMU dovuta per il 2022, a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi dell’art. 78 co. 3 – 4 del DL 14.8.2020 n. 104 (conv. L. 13.10.2020 n. 126) e dell’art. 12 co. 1 – 2 del DL 18.11.2022 n. 176.

Dal 2022 sono comunque diventati esenti i c.d. “immobili merce”.

16.12.2022

Versamento IVA mensile

I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:

liquidare l’IVA relativa al mese di novembre 2022;

versare l’IVA a debito.

I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.

È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.

16.12.2022

Versamento ritenute
e addizionali

I sostituti d’imposta devono versare:

  • le ritenute alla fonte operate nel mese di novembre 2022;
  • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di novembre 2022 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.

Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2022 non è di almeno 500,00 euro.

16.12.2022

Imposta sostitutiva rivalutazioni TFR

I datori di lavoro sostituti d’imposta devono versare l’acconto dell’imposta sostitutiva del 17% in relazione alle rivalutazioni del TFR che maturano nel 2022.

L’acconto è commisurato:

  • al 90% delle rivalutazioni maturate nel 2021;
  • oppure, in alternativa, al 90% di quelle che maturano nel 2022.

È possibile utilizzare in compensazione della suddetta imposta sostitutiva il credito derivante dal versamento negli anni 1997 e/o 1998 dell’anticipo della tassazione del TFR.

Il saldo dovrà essere versato entro il 16.2.2023

16.12.2022

Versamento acconti
da 730/2022

In relazione alle persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2022, i sostituti d’imposta devono versare:

  • il secondo o unico acconto, dovuto per il 2022, a titolo di IRPEF e/o di cedolare secca sulle locazioni;
  • che sono stati trattenuti dagli emolumenti corrisposti a novembre.

Martedì 20 dicembre

SCADENZA

ADEMPIMENTO

COMMENTO

20.12.2022

Regolarizzazione versamento imposte
da modelli REDDITI
2022 e IRAP 2022

I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno effettuato insufficienti versamenti delle imposte dovute a saldo per il 2021 o in acconto per il 2022, relative ai modelli REDDITI 2022 e IRAP 2022, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,4% era il 21.9.2022, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell’1,67%, oltre agli interessi legali.

Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:

  • va effettuato entro il 30.11.2023;
  • comporta l’applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.

Se entro il 21.9.2022 non è stato effettuato alcun versamento, il ravvedimento operoso va effettuato:

  • con riferimento alla scadenza del 22.8.2022 (termine per il versamento senza la maggiorazione dello 0,4%);
  • entro il 30.11.2023;
  • con la sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.

Giovedì 22 dicembre

SCADENZA

ADEMPIMENTO

COMMENTO

22.12.2022

Effettuazione versamenti sospesi per l’emergenza COVID-19

Le Federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, che hanno beneficiato della sospensione dei versamenti, che scadevano nei mesi da gennaio a novembre 2022, delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, comprensive delle addizionali IRPEF, delle imposte sui redditi, dell’IVA, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL, devono effettuare i versamenti sospesi:

  • in un’unica soluzione;
  • senza applicazione di sanzioni e interessi.

Entro il termine in esame devono essere effettuati anche gli adempimenti:

  • relativi ai contributi previdenziali e assistenziali;

che scadevano nei mesi da gennaio a novembre 2022

Martedì 27 dicembre

SCADENZA

ADEMPIMENTO

COMMENTO

27.12.2022

Versamento
acconto IVA

I soggetti titolari di partita IVA, sia mensili che trimestrali, devono versare l’acconto IVA relativo al 2022.

27.12.2022

Presentazione modelli INTRASTAT

I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:

  • relativi al mese di novembre 2022, in via obbligatoria o facoltativa;
  • mediante trasmissione telematica.

I soggetti che, nel mese di novembre 2022, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:

  • i modelli relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa;
  • mediante trasmissione telematica.

Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.

Venerdì 30 dicembre

SCADENZA

ADEMPIMENTO

COMMENTO

30.12.2022

Regolarizzazione secondo o unico acconto 2022

I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente o tardiva i versamenti del secondo o unico acconto delle imposte dovute per l’anno 2022, la cui scadenza del termine era il 30.11.2022, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell’1,5%, oltre agli interessi legali.

30.12.2022

Adempimenti persone decedute

Gli eredi delle persone decedute dopo il 28.2.2022 devono provvedere al versamento:

dell’IRPEF, dell’IRAP, dell’IVA, delle addizionali, delle imposte sostitutive, delle imposte patrimoniali e delle altre somme liquidate nella dichiarazione dei redditi;

dovute dal defunto in relazione all’anno 2021.

30.12.2022

Adempimenti
persone decedute

Gli eredi delle persone decedute dall’1.3.2022 al 30.6.2022:

devono presentare presso un ufficio postale il modello REDDITI 2022 cui era obbligato il defunto;

possono regolarizzare mediante il ravvedimento operoso, in relazione all’operato del defunto, l’infedele presentazione della dichiarazione relativa al 2020 e gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2021, con riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo.

Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:

segue

  • nell’anno 2020, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo;
  • nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo.

Il ravvedimento operoso si perfeziona mediante:

  • il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni;
  • la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative.

30.12.2022

Registrazione contratti di locazione

Le parti contraenti devono provvedere:

  • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di dicembre 2022 e al pagamento della relativa imposta di registro;
  • al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di dicembre 2022.

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI”, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.

Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate.

Sabato 31 dicembre

SCADENZA

ADEMPIMENTO

COMMENTO

31.12.2022

Dichiarazione
IMU 2021

I soggetti passivi IMU, diversi dagli enti non commerciali, devono presentare la dichiarazione relativa all’anno 2021, qualora obbligatoria:

  • mediante consegna o spedizione cartacea, oppure mediante PEC o in via telematica (direttamente o tramite gli intermediari abilitati);
  • utilizzando il nuovo modello approvato dal DM 29.7.2022.

Gli enti non commerciali devono presentare la dichiarazione relativa all’anno 2021:

  • esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati;
  • utilizzando lo specifico modello approvato dal DM 26.6.2014.

31.12.2022

Ravvedimento
IMU 2021

I soggetti passivi IMU possono regolarizzare l’omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’imposta dovuta per il 2021, con applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.

31.12.2022

Rimborsi
modelli 730/2022 integrativi

I sostituti d’imposta devono effettuare, nei confronti dei dipendenti, pensionati e titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente, che hanno presentato il modello 730/2022 integrativo, i relativi rimborsi.

31.12.2022

Opzione per
il regime ex
L. 398/91

Le società e associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro, le pro loco, le bande musicali, i cori amatoriali, le associazioni filodrammatiche, di musica e danza popolare, devono comunicare l’opzione per il regime fiscale agevolato di cui alla L. 16.12.91 n. 398:

alla SIAE competente, in ragione del proprio domicilio fiscale;

a decorrere dal 2023.

L’opzione è vincolante per 5 anni.

31.12.2022

Dichiarazione ritenuta ridotta sulle provvigioni

I percipienti provvigioni di intermediazione (es. agenti, mediatori, rappresentanti di commercio) che si avvalgono dell’opera continuativa di dipendenti o di terzi, ai fini dell’applicazione della ritenuta d’acconto sul 20% (invece che sul 50%) delle provvigioni corrisposte, devono spedire ai committenti, preponenti o mandanti:

l’apposita dichiarazione per gli anni 2023 e seguenti (la dichiarazione è valida fino a revoca o alla perdita dei requisiti);

mediante raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata (PEC).

31.12.2022

Contributi previdenza complementare

Le persone fisiche che, nel 2021, hanno versato contributi o premi di previdenza complementare, devono comunicare al fondo pensione o all’impresa assicuratrice l’importo dei contributi o dei premi versati che non sono stati dedotti, in tutto o in parte, nella relativa dichiarazione dei redditi (730/2022 o REDDITI PF 2022).

Le prestazioni previdenziali complementari riferibili ai contributi e ai premi non dedotti, infatti, non concorrono alla formazione della base imponibile della prestazione erogata dalla forma pensionistica complementare.

31.12.2022

Trasparenza fiscale

I soggetti IRES “solari” devono comunicare all’Agenzia delle Entrate la conferma dell’opzione triennale per il regime della trasparenza fiscale, in caso di fusione o scissione della società partecipata.

In generale, la conferma dell’opzione deve essere comunicata entro la fine del periodo d’imposta da cui decorrono gli effetti fiscali dell’operazione.

31.12.2022

Dichiarazione e versamento IVA
regime “IOSS”

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di novembre 2022 riguardante le vendite a distanza di beni importati:

  • non soggetti ad accisa;
  • spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro;
  • destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell’Unione europea.

La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.

Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.

 

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