Alcune novità del Decreto 04/05/2023 n. 48 (Decreto lavoro)

23/05/2023

 

Novità in merito al Decreto lavoro

    1. PREMESSA

Con il DL 4.5.2023 n. 48, pubblicato sulla G.U. 4.5.2023 n. 103, sono state previste numerose disposizioni in materia di rapporti di lavoro e di politiche sociali (c.d. decreto “Lavoro”).

Il DL 48/2023 è entrato in vigore il 5.5.2023, giorno successivo alla sua pubblicazione. Di seguito vengono analizzate alcune delle principali novità contenute nel DL 48/2023.

    1. FRINGE BENEFIT PERIODO D’IMPOSTA 2023

Innalzamento della soglia a 3.000,00 euro – condizioni

L’art. 40 del DL 48/2023 incrementa, per il 2023, la soglia di non imponibilità dei fringe benefit a 3.000,00 euro per i soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.

Per gli altri dipendenti, resta ferma la soglia di 258,23 euro prevista dall’art. 51 co. 3 del TUIR.

2.1 Figli fiscalmente a carico

I figli sono considerati fiscalmente a carico, ai sensi dell’art. 12 co. 2 del TUIR:

  • Se non superano i 24 anni di età e se hanno percepito nell’anno un reddito complessivo pari o inferiore a 4.000,00 euro;
  • Se superano i 24 anni di età e se hanno percepito un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro.

 2.2 Estensione alle utenze domestiche

Rientrano nella soglia di 3.000,00 euro anche le somme erogate o rimborsate ai suddetti dipendenti dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche relative:

  • Al servizio idrico integrato
  • All’energia elettrica
  • Al gas naturale

2.3 Dichiarazione al datore di lavoro

Il dipendente deve dichiarare al datore di lavoro il diritto di avvalersi della maggiore soglia, indicando i codici fiscali dei figli a carico.

    1. MODIFICA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER OMESSO VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI

Per effetto dell’art. 23 del DL 48/2023 viene modificata la disciplina delle sanzioni amministrative pecuniarie in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali di cui all’art. 2 co. 1-bis del DL 463/83 (conv. L. 638/83), al fine di mitigare l’importo della sanzione da irrogare in ipotesi di omissione di importo fino a 10.000,00 euro annui, qualora siano decorsi tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione.

In tal caso, infatti, la sanzione da 10.000,00 a 50.000,00 euro precedentemente prevista viene sostituita da una sanzione da una volta e mezza a quattro volte l’importo omesso.

In relazione al termine per la contestazione delle sanzioni amministrative, l’art. 23 co. 2 del DL 48/2023 stabilisce che, per le violazioni riferite ai periodi di omissione dall’1.1.2023, gli estremi della violazione devono essere notificati entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell’annualità oggetto di violazione, derogando all’art. 14 della L. 689/81 (in base al quale la violazione deve essere contestata immediatamente, ove possibile, oppure notificata ai soggetti interessati entro 90 giorni dall’accertamento).

    1. INCENTIVI ALL’OCCUPAZIONE GIOVANILE

L’art. 27 del DL 48/2023 riconosce ai datori di lavoro privati un incentivo in caso di nuove assunzioni, effettuate a decorrere dall’1.6.2023 e fino al 31.12.2023, di giovani che si trovano nelle seguenti condizioni:

  • Alla data dell’assunzione non devono aver compiuto 30 anni di età;
  • Non lavorano e non sono inseriti in corsi di studi o di formazione (“NEET”);
  • Siano registrati al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”.

4.1 Contratti agevolabili

L’incentivo spetta per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione; • contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere. L’incentivo non si applica ai rapporti di lavoro domestico.

4.2 Misura e durata

L’incentivo è pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali (ridotto al 20% in caso di cumulo con altra misura), per una durata di 12 mesi.

4.3 Fruizione

L’incentivo è corrisposto al datore di lavoro, dietro presentazione di domanda all’INPS, mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili.

4.4 Cumulabilità

L’incentivo è cumulabile con:

  • L’incentivo previsto per l’occupazione giovanile stabile (di cui all’art.1 co.297 della L.29.12.2022 n. 197)
  • Altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi, e comunque nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato.
    1. INCENTIVI PER L’ASSUNZIONE DI BENEFICIARI DELL’ASSEGNO DI INCLUSIONE

L’art. 10 del DL 48/2023 prevede incentivi in caso di assunzione di beneficiari dell’assegno di inclusione, in favore di:

  • Datori di lavoro
  • Agenzie per il lavoro
  • Enti del terzo settore

Ai sensi dell’art. 12 co. 10 del DL 48/2023, le disposizioni di cui all’art. 10 si applicano anche al supporto per la formazione e il lavoro.

5.1 Datori di lavoro

Ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell’assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato:

  • A tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato, è riconosciuto un esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a loro carico (nel limite massimo di importo pari a 8.000,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile) e per un periodo massimo di 12 mesi;
  • A tempo determinato o stagionale, pieno o parziale, è riconosciuto un esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a loro carico (nel limite massimo di importo pari a 4.000,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile) e per un periodo massimo di 12 mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro.

L’esonero è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel limite massimo di 24 mesi (inclusi i periodi di esonero fruiti in caso di assunzione con contratto a tempo determinato). L’esonero non riguarda i premi INAIL.

Il datore di lavoro deve:

  • Inserire l’offerta di lavoro nel sistema informativo SIISL
  • Essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi dell’art.1 co.1175 della L. 27.12.2006 n. 296
  • Essere in regola con gli obblighi di assunzione di lavoratori disabili, fatta salva l’ipotesi di assunzione di beneficiario dell’assegno di inclusione iscritto alle liste di cui alla L. 12.3.99 n. 68
  • Rispettare la normativa europea in materia di aiuti di Stato

Inoltre, il datore non può licenziare il beneficiario nei 24 mesi successivi all’assunzione (pena la restituzione dell’incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili ex art. 116 co. 8 lett. a) della L. 23.12.2000 n. 388), salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo.

Le agevolazioni sono compatibili e aggiuntive rispetto a quelle stabilite per l’assunzione di: 

  • Giovani under 36
  • Donne svantaggiate
  • Disabili

 

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