23/05/2023
Con il DL 4.5.2023 n. 48, pubblicato sulla G.U. 4.5.2023 n. 103, sono state previste numerose disposizioni in materia di rapporti di lavoro e di politiche sociali (c.d. decreto “Lavoro”).
Il DL 48/2023 è entrato in vigore il 5.5.2023, giorno successivo alla sua pubblicazione. Di seguito vengono analizzate alcune delle principali novità contenute nel DL 48/2023.
Innalzamento della soglia a 3.000,00 euro – condizioni
L’art. 40 del DL 48/2023 incrementa, per il 2023, la soglia di non imponibilità dei fringe benefit a 3.000,00 euro per i soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.
Per gli altri dipendenti, resta ferma la soglia di 258,23 euro prevista dall’art. 51 co. 3 del TUIR.
2.1 Figli fiscalmente a carico
I figli sono considerati fiscalmente a carico, ai sensi dell’art. 12 co. 2 del TUIR:
2.2 Estensione alle utenze domestiche
Rientrano nella soglia di 3.000,00 euro anche le somme erogate o rimborsate ai suddetti dipendenti dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche relative:
2.3 Dichiarazione al datore di lavoro
Il dipendente deve dichiarare al datore di lavoro il diritto di avvalersi della maggiore soglia, indicando i codici fiscali dei figli a carico.
Per effetto dell’art. 23 del DL 48/2023 viene modificata la disciplina delle sanzioni amministrative pecuniarie in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali di cui all’art. 2 co. 1-bis del DL 463/83 (conv. L. 638/83), al fine di mitigare l’importo della sanzione da irrogare in ipotesi di omissione di importo fino a 10.000,00 euro annui, qualora siano decorsi tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione.
In tal caso, infatti, la sanzione da 10.000,00 a 50.000,00 euro precedentemente prevista viene sostituita da una sanzione da una volta e mezza a quattro volte l’importo omesso.
In relazione al termine per la contestazione delle sanzioni amministrative, l’art. 23 co. 2 del DL 48/2023 stabilisce che, per le violazioni riferite ai periodi di omissione dall’1.1.2023, gli estremi della violazione devono essere notificati entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell’annualità oggetto di violazione, derogando all’art. 14 della L. 689/81 (in base al quale la violazione deve essere contestata immediatamente, ove possibile, oppure notificata ai soggetti interessati entro 90 giorni dall’accertamento).
L’art. 27 del DL 48/2023 riconosce ai datori di lavoro privati un incentivo in caso di nuove assunzioni, effettuate a decorrere dall’1.6.2023 e fino al 31.12.2023, di giovani che si trovano nelle seguenti condizioni:
4.1 Contratti agevolabili
L’incentivo spetta per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione; • contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere. L’incentivo non si applica ai rapporti di lavoro domestico.
4.2 Misura e durata
L’incentivo è pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali (ridotto al 20% in caso di cumulo con altra misura), per una durata di 12 mesi.
4.3 Fruizione
L’incentivo è corrisposto al datore di lavoro, dietro presentazione di domanda all’INPS, mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili.
4.4 Cumulabilità
L’incentivo è cumulabile con:
L’art. 10 del DL 48/2023 prevede incentivi in caso di assunzione di beneficiari dell’assegno di inclusione, in favore di:
Ai sensi dell’art. 12 co. 10 del DL 48/2023, le disposizioni di cui all’art. 10 si applicano anche al supporto per la formazione e il lavoro.
5.1 Datori di lavoro
Ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell’assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato:
L’esonero è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel limite massimo di 24 mesi (inclusi i periodi di esonero fruiti in caso di assunzione con contratto a tempo determinato). L’esonero non riguarda i premi INAIL.
Il datore di lavoro deve:
Inoltre, il datore non può licenziare il beneficiario nei 24 mesi successivi all’assunzione (pena la restituzione dell’incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili ex art. 116 co. 8 lett. a) della L. 23.12.2000 n. 388), salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo.
Le agevolazioni sono compatibili e aggiuntive rispetto a quelle stabilite per l’assunzione di:
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