Altre informazioni utili – Maggio 2023

30/05/2023

Novità fiscali relative al mese di Maggio 2023

    1. DIRITTO CAMERALE ANNO 2023: AUMENTO E TERMINE DI VERSAMENTO 

1.1 Diritto camerale annuale per il 2023

Relativamente al 2023, il diritto camerale annuale è dovuto nelle misure stabilite dal DM 21.4.2011 ridotte del 50%, in applicazione dell’art. 28 co. 1 del DL 24.6.2014 n. 90 (conv. L. 11.8.2014 n. 114) il quale aveva avviato un processo di progressiva riduzione degli importi del tributo.

Come riepilogato dalla nota del Ministero dello Sviluppo economico 11.11.2022 n. 339674, le misure del tributo variano in base alla Sezione, ordinaria o speciale, del Registro in cui l’impresa è iscritta.

Sezione ordinaria del Registro delle imprese

Relativamente alle imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro, le misure sono le seguenti:

  • Imprese individuali: 100,00 euro (unità locale 20,00 euro)
  • Tutte le altre imprese: importi variabili in relazione all’aliquota applicabile per lo scaglione di fatturato relativo al 2022, da un minimo di 100,00 euro ad un massimo di 20.000,00 euro (unità locale 20% di quanto dovuto dalla sede principale con un massimo di 100,00 euro)

Unità locali e sedi secondarie di imprese estere

Le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero devono versare, per ciascuna unità o sede, l’importo di 55,00 euro.

1.2 Maggiorazioni deliberate dalle camere di commercio

Le singole Camere di Commercio possono essere autorizzate ad applicare maggiorazioni al diritto camerale come sopra definito.

 1.3 Maggiorazione del 20%

L’art. 18 co. 10 della L. 580/93 prevede la possibilità di applicare maggiorazioni, fino al 20%, rispetto al diritto annuale ordinariamente dovuto. Dette maggiorazioni devono essere:

  • Dirette a finanziare programmi e progetti, condivisi con le Regioni, aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l’organizzazione di servizi alle imprese
  • Autorizzate dal Ministero dello Sviluppo economico, ora denominato Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Maggiorazioni per il triennio 2023, 2024 e 2025

Per il triennio 2023, 2024 e 2025, le maggiorazioni sono state approvate con il DM 23.2.2023, pubblicato sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy il 17.4.2023.

Per la generalità delle Camere di Commercio indicate nell’Allegato 1 al decreto è fissato un incremento del tributo nella misura del 20%.

Applicabilità delle maggiorazioni e termini di versamento

Le imprese che hanno già versato il diritto annuale a partire dall’1.1.2023 possono effettuare il conguaglio rispetto all’importo pagato entro il termine per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi (ai sensi dell’art. 17 co. 3 lett. b) del DPR 435/2001), cioè entro:

  • Il 30.11.2023, per i soggetti “solari”
  • L’ultimo giorno dell’undicesimo mese del periodo d’imposta, per i soggetti “non solari”

Presupponendo che le maggiorazioni trovino applicazione a seguito della pubblicazione del decreto sul sito ministeriale, avvenuta il 17.4.2023, è possibile distinguere tra:

  • Le imprese che, a tale data, hanno già provveduto al versamento del tributo (siano esse nuove imprese che si sono iscritte per la prima volta al Registro delle imprese nel 2023, oppure imprese già iscritte in anni precedenti), le quali dovranno provvedere al conguaglio entro il prossimo 30.11.2023 (ovvero l’ultimo giorno dell’undicesimo mese del periodo d’imposta, per i soggetti “non solari”)
  • Le imprese che, a tale data, non hanno invece ancora effettuato il pagamento, le quali versano il tributo alle scadenze ordinarie (coincidenti, cioè, con quelle per il primo acconto delle imposte sui redditi), applicando automaticamente le maggiorazioni autorizzate
    1. REGIME PREMIALE ISA

Il provv. Agenzia delle Entrate 27.4.2023 n. 140005 ha definito le condizioni per l’accesso ai benefici del regime premiale ai fini ISA, confermando il meccanismo basato non solo sul risultato di affidabilità relativo al 2022, ma anche sulla media del risultato di tale anno e quello dell’anno precedente. Risultano confermati anche i punteggi che danno accesso ai benefici.

2.1 Ambito soggettivo

Il regime premiale è applicabile se per l’attività esercitata in misura prevalente è previsto uno specifico ISA e se lo stesso è applicato dal contribuente. Conseguentemente, ne risultano esclusi i contribuenti che, per la presenza di una causa di esclusione, nel periodo d’imposta interessato:

  • Non presentano il modello ISA
  • Oppure presentano il modello solo per fini statistici o ai fini dell’acquisizione dei dati necessari all’elaborazione futura degli ISA (circ. Agenzia delle Entrate 2.8.2019 n. 17, § 4, 16.6.2020 n. 16, § 8.1, 4.6.2021 n. 6, § 1.1)

2.2 Benefici fruibili

Al raggiungimento dei punteggi ISA di seguito riepilogati, è possibile fruire:

  • Dell’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti IVA, IRPEF/IRES e IRAP e dell’esonero dall’apposizione del visto di conformità o dalla prestazione della garanzia per i rimborsi del credito IVA, con punteggio di 8 per il 2022, oppure di 8,5 come media semplice tra i punteggi del 2021 e del 2022
  • Dell’esclusione della disciplina delle società non operative e dell’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo per il periodo d’imposta 2022, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato, con punteggio di 9 tanto per il 2022 quanto come media semplice tra 2021 e 2022
  • Dell’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici, con punteggio di 8,5 per il 2022, oppure 9 come media semplice tra 2021 e 2022
  • Dell’anticipazione di un anno dei termini di accertamento per il periodo d’imposta 2022 con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, con punteggio di 8
    1. OMESSA PRESENTAZIONE MODELLO F24 CON SALDO “ZERO” 

Decorso per l’utilizzo in compensazione del credito

Con la risposta a interpello 18.4.2023 n. 297, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che se il contribuente, nel momento in cui tenta di ravvedere l’omessa presentazione del modello F24 “a zero”, presenta la delega di pagamento ma questa viene scartata per decorso dei termini di utilizzo del credito in compensazione, non solo perde il diritto di compensare ma è soggetto alle sanzioni da omesso versamento ex art. 13 del DLgs. 471/97 in relazione alle imposte che avrebbero dovuto essere pagate mediante quella stessa compensazione.

    1. SOSTITUZIONE DI BENI DIFETTOSI

Interventi al di fuori della garanzia – esclusione dell’ambito di applicazione dell’iva

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 24.4.2023 n. 304, ha affermato che le sostituzioni di prodotti o di parti difettose degli stessi non costituiscono operazioni imponibili ai fini IVA, nel caso in cui siano effettuate in esecuzione di un’obbligazione contrattuale o di specifici adempimenti normativi e non sussista un corrispettivo, in quanto il prezzo di vendita dei beni è comprensivo anche di eventuali cessioni in sostituzione.

4.1 Sostituzione prodotti difettosi fuori garanzia

L’Amministrazione finanziaria ha esaminato il caso di una società che ha ceduto impianti a soggetti privati o a rivenditori, stabilendo che nel prezzo fossero comprese anche eventuali prestazioni di manutenzione o sostituzione degli impianti difettosi o pericolosi.

L’Amministrazione finanziaria ha avuto modo di chiarire in passato come in un caso analogo non dovessero essere assoggettate ad IVA tali operazioni, “trattandosi di prestazioni dovute contrattualmente” o, comunque, in virtù di una precisa “disposizione legislativa”; esse venivano inoltre “rese gratuitamente”, in quanto nel prezzo di vendita dei beni dovevano “intendersi comprese anche le suddette prestazioni di adeguamento” (R.M. 345753/84).

L’Agenzia delle Entrate conferma, nella risposta 304/2023, che sono irrilevanti, ai fini IVA, le operazioni di richiamo e sostituzione di beni difettosi, dal momento che l’intervento avviene in adempimento di specifici obblighi normativi e nel prezzo originario di vendita sono compresi “gli oneri e le spese inerenti alle spese di sostituzione per tali circostanze”.

    1. SOMMINISTRAZIONE DI PASTI AI DIPENDENTI

Trattamento fiscale

L’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 21.4.2023 n. 301 ha esaminato i profili fiscali relativi all’erogazione di servizi sostitutivi di mensa aziendale, avvalendosi di ristoratori convenzionati, presso i quali è possibile pagare con una card elettronica oppure tramite una “app”. La fattura è inviata direttamente al datore di lavoro che effettua il pagamento complessivo di tutti i pasti dei propri dipendenti.

L’Agenzia ha chiarito che:

  • Le suddette somministrazioni di pasti ai dipendenti possono fruire dell’aliquota IVA del 4% di cui al n. 37, Tabella A, Parte II, allegata al DPR 633/72
  • Gli esercizi commerciali convenzionati possono emettere fattura differita entro il giorno 15 del mese successivo a quello di erogazione di tutti i pasti
  • Ai fini IRES, sono interamente deducibili i costi relativi alla gestione, anche in appalto, di una mensa aziendale a favore dei dipendenti
  • Ugualmente deducibili sono le spese in esame ai fini IRAP, in base al principio della c.d. “presa diretta” della base imponibile dal bilancio
  • Per quanto riguarda il trattamento IRPEF l’importo del pasto non concorre a formare il reddito imponibile del lavoratore dipendente

 

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