30/05/2023
1.1 Diritto camerale annuale per il 2023
Relativamente al 2023, il diritto camerale annuale è dovuto nelle misure stabilite dal DM 21.4.2011 ridotte del 50%, in applicazione dell’art. 28 co. 1 del DL 24.6.2014 n. 90 (conv. L. 11.8.2014 n. 114) il quale aveva avviato un processo di progressiva riduzione degli importi del tributo.
Come riepilogato dalla nota del Ministero dello Sviluppo economico 11.11.2022 n. 339674, le misure del tributo variano in base alla Sezione, ordinaria o speciale, del Registro in cui l’impresa è iscritta.
Sezione ordinaria del Registro delle imprese
Relativamente alle imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro, le misure sono le seguenti:
Unità locali e sedi secondarie di imprese estere
Le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero devono versare, per ciascuna unità o sede, l’importo di 55,00 euro.
1.2 Maggiorazioni deliberate dalle camere di commercio
Le singole Camere di Commercio possono essere autorizzate ad applicare maggiorazioni al diritto camerale come sopra definito.
1.3 Maggiorazione del 20%
L’art. 18 co. 10 della L. 580/93 prevede la possibilità di applicare maggiorazioni, fino al 20%, rispetto al diritto annuale ordinariamente dovuto. Dette maggiorazioni devono essere:
Maggiorazioni per il triennio 2023, 2024 e 2025
Per il triennio 2023, 2024 e 2025, le maggiorazioni sono state approvate con il DM 23.2.2023, pubblicato sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy il 17.4.2023.
Per la generalità delle Camere di Commercio indicate nell’Allegato 1 al decreto è fissato un incremento del tributo nella misura del 20%.
Applicabilità delle maggiorazioni e termini di versamento
Le imprese che hanno già versato il diritto annuale a partire dall’1.1.2023 possono effettuare il conguaglio rispetto all’importo pagato entro il termine per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi (ai sensi dell’art. 17 co. 3 lett. b) del DPR 435/2001), cioè entro:
Presupponendo che le maggiorazioni trovino applicazione a seguito della pubblicazione del decreto sul sito ministeriale, avvenuta il 17.4.2023, è possibile distinguere tra:
Il provv. Agenzia delle Entrate 27.4.2023 n. 140005 ha definito le condizioni per l’accesso ai benefici del regime premiale ai fini ISA, confermando il meccanismo basato non solo sul risultato di affidabilità relativo al 2022, ma anche sulla media del risultato di tale anno e quello dell’anno precedente. Risultano confermati anche i punteggi che danno accesso ai benefici.
2.1 Ambito soggettivo
Il regime premiale è applicabile se per l’attività esercitata in misura prevalente è previsto uno specifico ISA e se lo stesso è applicato dal contribuente. Conseguentemente, ne risultano esclusi i contribuenti che, per la presenza di una causa di esclusione, nel periodo d’imposta interessato:
2.2 Benefici fruibili
Al raggiungimento dei punteggi ISA di seguito riepilogati, è possibile fruire:
Decorso per l’utilizzo in compensazione del credito
Con la risposta a interpello 18.4.2023 n. 297, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che se il contribuente, nel momento in cui tenta di ravvedere l’omessa presentazione del modello F24 “a zero”, presenta la delega di pagamento ma questa viene scartata per decorso dei termini di utilizzo del credito in compensazione, non solo perde il diritto di compensare ma è soggetto alle sanzioni da omesso versamento ex art. 13 del DLgs. 471/97 in relazione alle imposte che avrebbero dovuto essere pagate mediante quella stessa compensazione.
Interventi al di fuori della garanzia – esclusione dell’ambito di applicazione dell’iva
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 24.4.2023 n. 304, ha affermato che le sostituzioni di prodotti o di parti difettose degli stessi non costituiscono operazioni imponibili ai fini IVA, nel caso in cui siano effettuate in esecuzione di un’obbligazione contrattuale o di specifici adempimenti normativi e non sussista un corrispettivo, in quanto il prezzo di vendita dei beni è comprensivo anche di eventuali cessioni in sostituzione.
4.1 Sostituzione prodotti difettosi fuori garanzia
L’Amministrazione finanziaria ha esaminato il caso di una società che ha ceduto impianti a soggetti privati o a rivenditori, stabilendo che nel prezzo fossero comprese anche eventuali prestazioni di manutenzione o sostituzione degli impianti difettosi o pericolosi.
L’Amministrazione finanziaria ha avuto modo di chiarire in passato come in un caso analogo non dovessero essere assoggettate ad IVA tali operazioni, “trattandosi di prestazioni dovute contrattualmente” o, comunque, in virtù di una precisa “disposizione legislativa”; esse venivano inoltre “rese gratuitamente”, in quanto nel prezzo di vendita dei beni dovevano “intendersi comprese anche le suddette prestazioni di adeguamento” (R.M. 345753/84).
L’Agenzia delle Entrate conferma, nella risposta 304/2023, che sono irrilevanti, ai fini IVA, le operazioni di richiamo e sostituzione di beni difettosi, dal momento che l’intervento avviene in adempimento di specifici obblighi normativi e nel prezzo originario di vendita sono compresi “gli oneri e le spese inerenti alle spese di sostituzione per tali circostanze”.
Trattamento fiscale
L’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 21.4.2023 n. 301 ha esaminato i profili fiscali relativi all’erogazione di servizi sostitutivi di mensa aziendale, avvalendosi di ristoratori convenzionati, presso i quali è possibile pagare con una card elettronica oppure tramite una “app”. La fattura è inviata direttamente al datore di lavoro che effettua il pagamento complessivo di tutti i pasti dei propri dipendenti.
L’Agenzia ha chiarito che:
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