Legge di bilancio – Le novità fiscali di maggiore interesse

16/01/2023

 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29.12.2022 è stata pubblicata la Legge n. 1974/2022 denominata “Legge di Bilancio 2023” in vigore dal 01 gennaio 2023. Nelle pagine che seguono si riportano le novità e le proroghe fiscali in essa contenute.

LE NOVITA’ FISCALI DI MAGGIORE INTERESSE

1. Superbonus – Aliquota del 90% per le spese 2023

Sono state introdotte ulteriori modifiche alla disciplina del superbonus contenuta nell’art. 119 del DL 34/2020, da ultimo modificata dall’art. 9 del DL 18.11.2022 n. 176 (decreto c.d. “Aiuti-quater”, in corso di conversione in legge).

Riduzione dell’aliquota dal 110% al 90%

In seguito alla modifica del primo periodo del co. 8-bis dell’art. 119 del DL 34/2020 ad opera dell’art. 9 co. 1 lett. a) n. 1 del DL 176/2022 da convertire, è stabilito che per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche su parti comuni di edifici interamente posseduti fino a 4 unità, ma anche dalle persone fisiche per gli interventi sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio e per gli interventi effettuati da ONLUS, ODV e APS iscritte negli appositi registri, il superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2025, nella misura del:

• 110% per le spese sostenute entro il 31.12.2022;

• 90% per le spese sostenute nell’anno 2023;

• 70% per quelle sostenute nell’anno 2024;

• 65% per quelle sostenute nell’anno 2025.

Norma transitoria – Aliquota al 110% per le spese 2023

La riduzione dell’aliquota dal 110% al 90% con riguardo alle spese sostenute nell’anno 2023 per gli interventi effettuati dai suddetti soggetti non si applica:

• agli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali, alla data del 25.11.2022, risulta effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell’art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020 (c.d. “CILAS”);

• agli interventi effettuati dai condomini per i quali:

– la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente alla data di entrata in vigore del DL 176/2022 (stabilita al 19.11.2022) e a condizione che per tali interventi, alla data del 31.12.2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell’art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020;

– la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa tra il 19.11.2022 e quella del 24.11.2022 e a condizione che per tali interventi, alla data del 25.11.2022, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) risulti effettuata, ai sensi dell’art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020;

• agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 31.12.2022 risulta presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

2. Modifiche al regime forfetario

In relazione al regime forfetario di cui all’art. 1 co. 54 – 89 della L. 23.12.2014 n. 190, viene previsto:

• l’incremento da 65.000,00 a 85.000,00 euro del limite di ricavi e compensi per l’accesso e la permanenza nel medesimo;

• la fuoriuscita automatica e immediata dal citato regime nel caso in cui, in corso d’anno, i ricavi o i compensi percepiti superino il limite di 100.000,00 euro.

Le modifiche sono in vigore a decorrere dall’1.1.2023.

Incremento del limite di ricavi e compensi

Il limite si calcola sulla base dei ricavi e dei compensi relativi all’anno precedente, assunti applicando lo stesso criterio di computo (competenza/cassa) previsto dal regime fiscale e contabile applicato in quel periodo d’imposta. Pertanto, per accertare l’applicabilità del regime agevolato dal 2023, occorre:

• considerare il nuovo valore di 85.000,00 euro, da verificare con riferimento al 2022;

• computare i ricavi e i compensi secondo il criterio di cassa, con la sola eccezione degli imprenditori in regime di contabilità ordinaria nel 2022, i quali seguono il principio di competenza.

Così il professionista che ha percepito entro il 31.12.2022 compensi per un ammontare complessivo di 75.000,00 euro può applicare il regime forfetario nel 2023 poiché i compensi, anche se superiori al limite di 65.000,00 euro, sono inferiori alla nuova soglia in vigore dal 2023.

Fuoriuscita dal regime in corso d’anno

In deroga alla regola generale secondo cui la fuoriuscita dal regime si verifica dall’anno successivo a quello in cui sono persi i requisiti d’accesso e permanenza o si è verificata una causa di esclusione, viene prevista l’esclusione immediata dal regime forfetario se, in corso d’anno, i ricavi o i compensi superano la soglia di 100.000,00 euro. In tal caso:

• ai fini delle imposte dirette, il reddito dell’intero anno è determinato con le modalità ordinarie con applicazione di IRPEF e relative addizionali;

• ai fini IVA, è dovuta l’imposta a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.

3. Introduzione della “flat tax” incrementale

Viene istituita un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali, nella misura del 15%, da applicare sulla quota di reddito d’impresa o di lavoro autonomo maturato nel 2023 in eccedenza rispetto al più elevato tra quelli del triennio precedente. 

L’imposta sostitutiva è operativa limitatamente all’anno 2023, nell’ambito del modello REDDITI PF 2024.

Ambito soggettivo

La misura interessa le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, che non hanno applicato il regime forfetario, di cui alla L. 190/2014. 

La condizione di non aver applicato il regime forfetario dovrebbe valere tanto per il periodo d’imposta 2023, quanto per il triennio precedente di riferimento.

La misura non dovrebbe applicarsi ai soci di società di persone e di associazioni professionali.

Determinazione della base imponibile

La base imponibile dell’imposta sostitutiva è determinata dalla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d’impresa e di lavoro autonomo d’importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022. 

Questo importo deve essere decurtato di una somma pari al 5% del maggiore dei redditi del triennio.

In ogni caso, la base imponibile non può essere superiore a 40.000,00 euro.

Irrilevanza ai fini degli acconti d’imposta

L’applicazione dell’imposta sostitutiva sul reddito incrementale 2023 è irrilevante sotto il profilo degli acconti d’imposta (IRPEF e addizionali) per il periodo d’imposta 2024. A tali fini, ipotizzando l’adozione del metodo di computo storico degli acconti, deve assumersi quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata non applicando la disposizione agevolativa.

Rilevanza del reddito assoggettato ad imposta sostitutiva

La quota di reddito assoggettata ad imposta sostitutiva rileva ai fini della definizione del requisito reddituale per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefìci di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria.

4. Aumento dei limiti di ricavi per la contabilità semplificata

Vengono incrementati i limiti per l’utilizzo del regime di contabilità semplificata per imprese, di cui all’art. 18 del DPR 600/73. 

A decorrere dal 2023, detto regime è adottato “naturalmente” qualora i ricavi, di cui agli artt. 57 e 85 del TUIR, non siano superiori a:

• 500.000,00 euro, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi (anziché 400.000,00 euro);

• 800.000,00 euro, per le imprese aventi per oggetto altre attività (anziché 700.000,00 euro).

L’intervento non ha alcun rilievo per gli esercenti arti e professioni, i quali adottano “naturalmente” il regime di contabilità semplificata (fatta salva l’opzione per quella ordinaria), indipendentemente dall’ammontare dei compensi percepiti.

5. Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice

Sono stati riaperti i termini per l’effettuazione delle seguenti operazioni:

• assegnazione e cessione agevolata ai soci di beni immobili (con l’eccezione di quelli strumentali per destinazione) e di beni mobili registrati (es. autovetture) non strumentali;

• trasformazione in società semplice di società, di persone o di capitali, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.

I benefici fiscali competono per le operazioni poste in essere entro il 30.9.2023.

Imposte sostitutive

I benefici fiscali si sostanziano:

• nell’imposizione sostitutiva dell’8% (10,5% per le società che risultano di comodo per almeno due anni nel triennio 2020-2022) sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati ai soci, o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa a seguito della trasformazione;

• nell’imposizione sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d’imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate.

Per la determinazione della base imponibile dell’imposta sostitutiva dell’8% è possibile assumere, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale.

Le società interessate sono tenute a versare le imposte sostitutive dovute:

• per il 60% entro il 30.9.2023;

• per il rimanente 40% entro il 30.11.2023.

Imposte indirette

In tema di imposte indirette, sono previste la riduzione alla metà delle aliquote dell’im-posta di registro proporzionale e le imposte ipotecaria e catastale fisse.

6. Estromissione agevolata dell’immobile dell’imprenditore individuale

È stata riaperta la disciplina agevolativa dell’estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale, che consente di fare transitare l’immobile dalla sfera imprenditoriale a quella personale con un’imposizione ridotta.

Ambito soggettivo

Possono beneficiare delle agevolazioni gli imprenditori che risultano in attività:

• sia alla data del 31.10.2022 (data alla quale gli immobili strumentali devono risultare posseduti dall’imprenditore);

• sia alla data dell’1.1.2023 (data alla quale sono riferiti gli effetti dell’estromissione).

Ambito oggettivo

L’estromissione agevolata riguarda gli immobili strumentali per natura e gli immobili strumentali per destinazione. Gli immobili oggetto dell’agevolazione:

• devono essere posseduti al 31.10.2022 e a tale data presentare il requisito della strumentalità;

• devono risultare posseduti anche alla data dell’1.1.2023.

Imposta sostitutiva

Il regime agevolativo in commento prevede:

• l’assoggettamento della plusvalenza derivante dall’estromissione ad un’imposta sostitutiva pari all’8%;

• la possibilità di determinare la plusvalenza assumendo, in luogo del valore normale dell’immobile, il suo valore catastale.

Adempimenti

Ai fini delle agevolazioni in esame:

• l’operazione deve avvenire tra l’1.1.2023 e il 31.5.2023, anche mediante comportamento concludente (es. annotazione nelle scritture contabili);

• l’imposta sostitutiva deve essere corrisposta per il 60% entro il 30.11.2023 e per il rimanente 40% entro il 30.6.2024.

7. Rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni (quotate e non quotate)

Viene prevista la proroga per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate di cui all’art. 5 della L. 448/2001, estendendo il suo ambito di applicazione anche alle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione. Inoltre, è stata prorogata anche la rivalutazione dei terreni (agricoli e edificabili) di cui all’art. 7 della L. 448/2001.

Per il 2023, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data dell’1.1.2023, al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. a) – c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.

Modalità di rivalutazione

Per rideterminare il valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni, occorrerà che, entro il 15.11.2023, un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegnere e così via) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno.

Invece, per la rideterminazione del costo dei titoli, delle quote o dei diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione posseduti all’1.1.2023, il nuovo co. 1-bis dell’art. 5 della L. 448/2001 prevede la possibilità di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2022 ai sensi dell’art. 9 co. 4 lett. a) del TUIR.

Aliquota unica del 16% per l’imposta sostitutiva

La rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) e dei terreni per l’anno 2023 prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota unica del 16%.

Versamento dell’imposta sostitutiva

L’imposta sostitutiva del 16% deve essere versata:

• per l’intero ammontare, entro il 15.11.2023;

• oppure, in caso di opzione per il versamento rateale, in tre rate annuali di pari importo scadenti, rispettivamente, il 15.11.2023, il 15.11.2024 e il 15.11.2025; le rate successive alla prima dovranno essere maggiorate degli interessi del 3% annuo, a decorrere dal 15.11.2023.

La rideterminazione si perfeziona con il versamento, entro il 15.11.2023, del totale dell’imposta sostitutiva dovuta o della prima rata.

8. Regime di deducibilità dei costi “black list”

Vengono reintrodotti i limiti di deducibilità alle spese derivanti da operazioni intercorse con imprese o professionisti residenti o localizzati in Stati o territori considerati “non cooperativi” ai fini fiscali. 

Individuazione degli Stati o territori “non cooperativi”

Si considerano Paesi o territori non cooperativi quelli individuati nella c.d. “black list” dell’Unione europea. Essa ricomprende, allo stato attuale, American Samoa, Anguilla, Bahamas, Fiji, Guam, Palau, Panama, Samoa, Trinidad and Tobago, Turks and Caicos Islands, US Virgin Islands e Vanuatu.

Limiti alla deducibilità dei costi

Per effetto delle modifiche:

• i costi che non eccedono il valore normale (che, cioè, sono in linea con gli importi di mercato) sono deducibili tout court (senza la necessità di dimostrare l’effettivo interesse economico dell’operazione);

• i costi che eccedono il valore normale sono deducibili, per l’eccedenza, a fronte della dimostrazione dell’effettivo interesse economico dell’operazione.

Separata indicazione in dichiarazione dei redditi e regime sanzionatorio

Viene reintrodotto l’obbligo di indicazione separata dei costi nella dichiarazione dei redditi. In caso di omessa o incompleta indicazione dei costi è prevista una sanzione amministrativa pari al 10% dei medesimi, con massimo di 50.000,00 euro.

9. Imprese operanti nel commercio di prodotti di consumo al dettaglio – Ammortamento dei fabbricati strumentali al 6%

Viene incrementata al 6% l’aliquota di ammortamento dei fabbricati strumentali utilizzati per l’esercizio delle imprese operanti nei settori del commercio di prodotti di consumo al dettaglio.

La medesima misura si applica alle società immobiliari di gestione aderenti al consolidato fiscale, in relazione ai fabbricati locati ad imprese operanti nei settori indicati e aderenti al medesimo regime di tassazione di gruppo.

La disposizione si applica per i periodi d’imposta 2023-2027.

10. Crediti d’imposta per acquisto di energia elettrica e gas naturale – Proroga per il primo trimestre 2023

I crediti d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale vengono riconosciuti anche per il primo trimestre 2023, con un incremento delle misure.

Crediti d’imposta per il primo trimestre 2023

Ferme restando le specifiche condizioni previste, i crediti d’imposta sono riconosciuti in misura pari al:

• 45% alle imprese energivore, alle imprese gasivore e alle imprese non gasivore;

• 35% alle imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW.

Modalità di utilizzo

I crediti d’imposta:

• sono utilizzabili in compensazione nel modello F24 entro il 31.12.2023;

• sono cedibili, solo per intero, dalle medesime imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti “vigilati”. I crediti dovranno essere comunque utilizzati dal cessionario entro il 31.12.2023.

Prospetto di sintesi del credito d’imposta

SOGGETTI

1 trimestre 2022

2 trimestre

2022

3 trimestre 2022

4 trimestre 2022

1 trimestre  2023

Imprese energivore

20%

25%

25%

40%

45%

Imprese non energivore

_____

15%

15%

30%

35%

Imprese gasivore

10%

25%

25%

40%

45%

Imprese non gasivore

_______

25%

25%

40%

45%

Imprese attività agromeccanica

_______

__________

_________

20%

20%

Imprese attività agricola

20%

_______

20%

20%

20%

Imprese attività pesca

20%

20%

20%

20%

20%

11. Credito d’imposta per il carburante delle imprese agricole e della pesca primo trimestre 2023

Alle imprese agricole e della pesca, nonché alle imprese esercenti attività agromeccanica (codice ATECO 1.61), viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell’anno 2023.

12. Utilizzo del credito d’imposta per il carburante delle imprese agricole e della pesca terzo trimestre 2022

Il credito d’imposta per l’acquisto di carburante per le imprese agricole e della pesca relativo al terzo trimestre 2022:

• è utilizzabile in compensazione nel modello F24 entro il 31.3.2023;

• è cedibile, solo per intero, dalle medesime imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti “vigilati”. I crediti dovranno essere comunque utilizzati dal cessionario entro il 31.3.2023.

13. Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali

Viene prorogato dal 30.6.2023 al 30.9.2023 il termine “lungo” per l’effettuazione degli investimenti in beni materiali 4.0 prenotati entro il 31.12.2022.

14. Rinvio del termine per la domanda di riversamento del credito ricerca e sviluppo

Vene ulteriormente prorogato dal 31.10.2023 al 30.11.2023 il termine per la presentazione della domanda di riversamento del credito d’imposta per ricerca e sviluppo indebitamente compensato, introdotta dall’art. 5 co. 7 – 12 del DL 146/2021.

Per accedere alla regolarizzazione il contribuente deve presentare una richiesta predisposta utilizzando l’apposito modello approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 1.6.2022 n. 188987 e procedere al riversamento del credito, che non può avvenire mediante la compensazione di crediti ex art. 17 del DLgs. 241/97.

L’ulteriore proroga al 30.11.2023 del termine di presentazione della domanda non ha conseguenze sui termini per effettuare i pagamenti precedentemente stabiliti. Il riversamento del credito dovrà quindi essere effettuato:

• in un’unica soluzione, entro il 16.12.2023;

• oppure, se è ammesso il versamento rateale, in 3 rate annuali di pari importo, scadenti rispettivamente il 16.12.2023, il 16.12.2024 e il 16.12.2025, maggiorate degli interessi legali a decorrere dal 17.12.2023.

15. Certificazione sulla qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo

Viene modificato l’art. 23 co. 2 del DL 73/2022 stabilendo che le certificazioni sulla qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica, di transizione ecologica, di design e innovazione estetica possono essere richieste a condizione che le violazioni relative all’utilizzo dei relativi crediti d’imposta “non siano state già constatate con il processo verbale di constatazione”.

A seguito di tale modifica, sono ampliate le condizioni di accesso alla certificazione, in quanto prima la certificazione era esclusa anche nel caso in cui fossero solo “iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

16. Legge Sabatini

Viene rifinanziata l’agevolazione e viene prevista l’estensione di 6 mesi (quindi da 12 a 18 mesi) del termine per l’ultimazione degli investimenti relativi a contratti stipulati dall’1.1.2022 al 30.6.2023

17. Contrasto all’apertura di partite IVA “fittizie”

Sono rafforzati i controlli conseguenti all’attribuzione del numero di partita IVA, a esito delle quali l’Agenzia delle Entrate può invitare il contribuente a comparire di persona, al fine di dimostrare l’effettivo esercizio dell’attività d’impresa, arte o professione e l’assenza dei profili di rischio individuati dall’Agenzia delle Entrate.

Nel caso di mancata comparizione di persona del contribuente ovvero di esito negativo dei riscontri operati sui documenti esibiti, l’Ufficio emana un provvedimento di cessazione della partita IVA e irroga una sanzione pari a 3.000,00 euro.

Per la riapertura della partita IVA è necessario il previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria che abbia la durata di tre anni dalla data del rilascio e sia di importo non inferiore a 50.000,00 euro (salvo siano state commesse violazioni fiscali di ammontare più elevato).

18. Crediti d’imposta

Vengono previsti/prorogati anche per il 2023 i seguenti crediti d’imposta:

  1. Credito d’imposta per restauro di impianti sportivi pubblici (sport bonus) solo per i titolari di redditi d’impresa.
  2. Credito d’imposta per le sponsorizzazioni sportive con un limite massimo di euro 10.000,00.
  3. Credito d’imposta per il 2023 e 2024 pari al 36% per l’acquisto di materiali riciclati nel limite massimo annuale di 20.000,00.

19. Riduzione imposta sostitutiva sui premi di risultato

L’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionale e comunale sui premi di risultato, prevista dall’art. 1 co. 182 della L. 28.12.2015 n. 208, viene ridotta dal 10% al 5% per i premi e le somme erogati nell’anno 2023.

20. Aliquota IVA per le somministrazioni di gas e servizi di teleriscaldamento del primo trimestre 2023

È prorogata, in via transitoria, l’aliquota IVA del 5% per le somministrazioni di gas metano usato per combustione ad usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023.

L’aliquota del 5% è prorogata anche per le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto “servizio energia”, contabilizzate per i consumi stimati o effettivi relativi al periodo dall’1.1.2023 al 31.3.2023.

Qualora le somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota IVA del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023.

Inoltre, in deroga alla disciplina ordinaria, l’aliquota del 5% è prevista anche per le forniture di servizi di teleriscaldamento, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023.

21. Terreni dei coltivatori diretti e IAP – Proroga dell’esenzione IRPEF

Viene prorogata anche per il 2023 l’agevolazione prevista dal co. 44 dell’art. 1 della L. 232/2016 per i coltivatori diretti (CD) e per gli imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all’art. 1 del DLgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, in relazione ai redditi fondiari dei terreni da loro posseduti e condotti.

Redditi fondiari per i terreni dei CD e IAP dal 2017 al 2023

Dal 2017 e fino al 2023, la disciplina fiscale dei terreni in argomento è quindi la seguente:

• i terreni posseduti e condotti da CD o IAP sono esenti da IRPEF sia per il reddito dominicale che per il reddito agrario;

• i terreni che vengono affittati per coltivarli continuano a generare reddito dominicale in capo al proprietario, mentre l’esenzione dall’IRPEF si applica sul reddito agrario in capo ai CD o IAP.

 

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