29/10/2015
E’ stato pubblicato in G.U. il D. Lgs. 128/2015 riguardante la nuova riforma reati fiscali 2015. Le nuove disposizioni entreranno in vigore a partire dal 22 ottobre 2015. Di seguito le nuove norme introdotte.
OMESSI VERSAMENTI IVA E RITENUTE D’ACCONTO
Sono state innalzate le soglie penali per omessi versamenti di Iva e ritenute. In particolare:
Soglia precedente | Soglia dal 22/10/2015 | |
Omesso versamento Iva | Euro 50.000,00 | Euro 250.000,00 |
Omesso versamento ritenute | Euro 50.000,00 | Euro 150.000,00 |
DICHIARAZIONE INFEDELE
La soglia di punibilità di 50.000,00 euro di imposta evasa, è stata innalzata a euro 150.000,00 e il valore assoluto di imponibile evaso passa da 2 a 3 milioni di euro.
FAVOR REI
Si evidenzia che le nuove disposizioni godranno del beneficio del “favor re” per i cui i nuovi limiti si applicano anche alle violazioni commesse per il passato.
RIFORMA REATI TRIBUTARI – NUOVI REATI
Sono state introdotte due nuove fattispecie penali: Omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta: comporterà la reclusione da un minimo di un anno e sei mesi a un massimo di quattro anni. L’indebita compensazione di crediti inesistenti: comporterà la reclusione da un minimo di 18 mesi a un massimo di 6 anni. Entrambe le fattispecie scatteranno qualora l’ammontare delle ritenute non versate e delle compensazioni di crediti inesistenti effettuate, risultino superiori a 50.000,00 euro.
SANZIONI PIU’ALTE
Sono previsti incrementi di pena per l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi (modello Unico) e per l’occultamento e sottrazione di scritture contabili.
NON PUNIBILIA’
I reati di omesso versamento e di indebita compensazione (ad eccezione di crediti inesistenti) non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il contribuente estingue i relativi debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi.