Scadenzario fiscale – Dicembre 2023

12/12/2023

Lunedì 11 dicembre

SCADENZA ADEMPIMENTO COMMENTO
11.12.2023 Domanda all’INPS per il riconteggio dei debiti contributivi fino a 1.000,00 euro annullati Gli artigiani e commercianti, i lavoratori autonomi agricoli, i committenti e professionisti iscritti alla Gestione separata possono presentare all’INPS la domanda per richiedere il riconteggio dei debiti fino a 1.000,00 euro, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2015, che sono stati annullati.

Il pagamento degli importi dovuti a titolo di contributi e sanzioni deve essere effettuato, in unica soluzione, entro il 31.12.2023.

 

Martedì 12 dicembre

SCADENZA ADEMPIMENTO COMMENTO
11.12.2023 Domande contributi energia per enti del Terzo settore e ONLUS Gli enti del Terzo settore (ETS) e le ONLUS, a prescindere dal settore in cui operano, devono presentare, entro le ore 12.00, le domande di contributo:

  • a fronte dei maggiori oneri sostenuti per l’energia elettrica e il gas;
  • tramite la piattaforma informatica accessibile, previa registrazione, dal sito di Invitalia (www.invitalia.it).

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle domande.

 

Venerdì 15 dicembre

SCADENZA ADEMPIMENTO COMMENTO
15.12.2023 Ravvedimento speciale per le violazioni relative ai corrispettivi I commercianti al minuto e i soggetti assimilati, che hanno commesso violazioni in relazione agli obblighi di certificazione, memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi nel periodo dall’1.1.2022 al 30.6.2023 possono effettuare il ravvedimento operoso anche se le violazioni sono già state constatate con verbale alla data del 31.10.2023, purché non ci sia l’atto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento.

In base alle regole ordinarie, infatti, il verbale impedisce il ravvedimento.

15.12.2023 Trasmissione dati acquisti dall’estero I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:

  • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;
  • in relazione ai documenti comprovanti l’operazione ricevuti nel mese precedente o ad operazioni effettuate nel mese precedente.

La comunicazione non riguarda:

  • le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;
  • gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 – 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.

 

Lunedì 18 dicembre

SCADENZA ADEMPIMENTO COMMENTO
18.12.2023 Comunicazione cessione crediti d’imposta per acquisto carburanti relativi al primo trimestre 2023 Le imprese esercenti attività agricola, della pesca o l’attività agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61, devono comunicare all’Agenzia delle Entrate la cessione dei crediti d’imposta per l’acquisto di gasolio e benzina utilizzati per l’esercizio dell’attività, relativi al primo trimestre (mesi di gennaio, febbraio e marzo) 2023:

  • sulla base del modello approvato dall’Agenzia delle Entrate;
  • utilizzando esclusivamente i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, nel rispetto delle previste specifiche tecniche;
  • direttamente, o tramite un intermediario abilitato, oppure da parte del soggetto che rilascia il visto di conformità, in presenza del relativo obbligo.
18.12.2023 Saldo IMU 2023 I proprietari di immobili e gli altri soggetti passivi, diversi dagli enti non commerciali, devono provvedere al versamento del saldo dell’imposta municipale propria (IMU) dovuta per l’anno 2023:

  • sulla base delle aliquote e delle detrazioni relative al 2023;
  • con eventuale conguaglio rispetto a quanto versato come prima rata;

Si ricorda che dal 2022 sono diventati esenti i c.d. “immobili merce”.

18.12.2023 Seconda rata IMU 2023 enti non commerciali Gli enti non commerciali devono provvedere al versamento della seconda rata dell’imposta municipale propria (IMU) dovuta per l’anno 2023, pari al 50% dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno 2022.

Il conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta per l’anno 2023 dovrà essere corrisposto entro il 16.6.2024.

18.12.2023 Versamento IVA mensile I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:

  • liquidare l’IVA relativa al mese di novembre 2023;
  • versare l’IVA a debito.

I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.

È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.

18.12.2023 Versamento ritenute e addizionali I sostituti d’imposta devono versare:

  • le ritenute alla fonte operate nel mese di novembre 2023;
  • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di novembre 2023 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.

Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2023 non è di almeno 500,00 euro.

18.12.2023

segue

Imposta sostitutiva rivalutazioni TFR I datori di lavoro sostituti d’imposta devono versare l’acconto dell’imposta sostitutiva del 17% in relazione alle rivalutazioni del TFR che maturano nel 2023.

L’acconto è commisurato:

  • al 90% delle rivalutazioni maturate nel 2022;
  • oppure, in alternativa, al 90% di quelle che maturano nel 2023.

È possibile utilizzare in compensazione della suddetta imposta sostitutiva il credito derivante dal versamento negli anni 1997 e/o 1998 dell’anticipo della tassazione del TFR.

Il saldo dovrà essere versato entro il 16.2.2024.

18.12.2023 Versamento acconti da 730/2023 In relazione alle persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2023, i sostituti d’imposta devono versare:

  • il secondo o unico acconto, dovuto per il 2023, a titolo di IRPEF e/o di cedolare secca sulle locazioni;
  • che sono stati trattenuti dagli emolumenti corrisposti a novembre.

 

Mercoledì 20 dicembre

SCADENZA ADEMPIMENTO COMMENTO
20.12.2023 Perfezionamento del ravvedimento operoso “speciale” Con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, i soggetti che hanno commesso violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 e ai periodi d’imposta precedenti, potevano regolarizzarle entro il 30.9.2023 con il pagamento di 1/18 del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti.

Se entro il 30.9.2023 i contribuenti non hanno perfezionato il ravvedimento operoso speciale, possono farlo entro il 20.12.2023, pagando però tutte le somme in unica soluzione; non è quindi ammessa la dilazione nelle previste otto rate.

Entro il 20.12.2023 è inoltre necessario rimuovere la violazione (es. presentando una dichiarazione integrativa), qualora ciò non sia ancora avvenuto.

Possono quindi beneficiare della posticipazione del termine al 20.12.2023, coloro i quali entro il 30.9.2023:

  • non hanno pagato tutte le somme;
  • hanno pagato la prima rata in un momento successivo;
  • non hanno trasmesso la dichiarazione integrativa.

 

Mercoledì 27 dicembre

SCADENZA ADEMPIMENTO COMMENTO
27.12.2023 Versamento acconto IVA I soggetti titolari di partita IVA, sia mensili che trimestrali, devono versare l’acconto IVA relativo al 2023.
27.12.2023 Presentazione modelli INTRASTAT I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:

  • relativi al mese di novembre 2023, in via obbligatoria o facoltativa;
  • mediante trasmissione telematica.

I soggetti che, nel mese di novembre 2023, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:

  • i modelli relativi ai mesi di ottobre e novembre 2023, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa;
  • mediante trasmissione telematica.

Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.

 

Domenica 31 dicembre

SCADENZA ADEMPIMENTO COMMENTO
31.12.2023

(prorogata al 30/06/2024)

Adeguamento statuti degli enti sportivi dilettantistici Le associazioni e società sportive dilettantistiche devono adeguare i propri statuti alle nuove disposizioni previste dal DLgs. 28.2.2021 n. 36 in materia di riforma dello sport.

Le modifiche statutarie effettuate entro il 31.12.2023 per adeguarsi alle suddette novità sono esenti dall’imposta di registro.

Il mancato adeguamento entro tale data comporterà la cancellazione d’ufficio dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD).

31.12.2023 Adeguamento statuti degli enti del Terzo settore Le ONLUS, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale possono modificare gli statuti, con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria, al fine:

  • di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili del DLgs. 3.7.2017 n. 117 (codice del Terzo settore);
  • oppure di introdurre clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni, derogabili mediante specifica clausola statutaria.
31.12.2023 Dichiarazione ritenuta ridotta sulle provvigioni I percipienti provvigioni di intermediazione (es. agenti, mediatori, rappresentanti di commercio) che si avvalgono dell’opera continuativa di dipendenti o di terzi, ai fini dell’applicazione della ritenuta d’acconto sul 20% (invece che sul 50%) delle provvigioni corrisposte, devono spedire ai committenti, preponenti o mandanti:

  • l’apposita dichiarazione per gli anni 2024 e seguenti (la dichiarazione è valida fino a revoca o alla perdita dei requisiti);
  • mediante raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata (PEC).
31.12.2023 Contributi previdenza complementare Le persone fisiche che, nel 2022, hanno versato contributi o premi di previdenza complementare, devono comunicare al fondo pensione o all’impresa assicuratrice l’importo dei contributi o dei premi versati che non sono stati dedotti, in tutto o in parte, nella relativa dichiarazione dei redditi (730/2023 o REDDITI PF 2023).

Le prestazioni previdenziali complementari riferibili ai contributi e ai premi non dedotti, infatti, non concorrono alla formazione della base imponibile della prestazione erogata dalla forma pensionistica complementare.

31.12.2023 Opzione per il regime del risparmio amministrato o gestito Le persone fisiche e gli altri contribuenti soggetti al capital gain possono esercitare o revocare l’opzione:

  • per il regime del “risparmio amministrato” o del “risparmio gestito”;
  • in relazione ai rapporti di custodia e amministrazione titoli presso intermediari abilitati.

L’opzione o la revoca ha effetto dall’anno 2024.

31.12.2023 Trasparenza fiscale I soggetti IRES “solari” devono comunicare all’Agenzia delle Entrate la conferma dell’opzione triennale per il regime della trasparenza fiscale, in caso di fusione o scissione della società partecipata.

In generale, la conferma dell’opzione deve essere comunicata entro la fine del periodo d’imposta da cui decorrono gli effetti fiscali dell’operazione.

31.12.2023 Opzione per il regime delle SIIQ o SIINQ Le società per azioni “solari” o le stabili organizzazioni, che svolgono in via prevalente attività di locazione immobiliare, devono presentare alla competente Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate la comunicazione:

  • dell’opzione per il regime delle Società di Investimento Immobiliare Quotate (SIIQ) o delle Società di Investimento Immobiliare Non Quotate (SIINQ), a decorrere dal periodo d’imposta 2024;
  • redatta sull’apposito modello;
  • mediante consegna diretta o spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Per i soggetti “non solari”, l’opzione deve essere comunicata entro il termine del periodo d’imposta anteriore a quello di decorrenza.

 

Martedì 2 gennaio 2024

SCADENZA ADEMPIMENTO COMMENTO
02.01.2024 Comunicazione crediti d’imposta inutilizzabili derivanti da interventi “edilizi” L’ultimo cessionario o il fornitore, titolare di crediti d’imposta derivanti dalle opzioni di cessione del credito o sconto sul corrispettivo, di cui all’art. 121 del DL 34/2020, qualora questi crediti risultino inutilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini per l’impiego in compensazione, devono darne comunicazione:

  • all’Agenzia delle Entrate;
  • tramite l’apposito servizio web disponibile nell’area riservata del relativo sito internet, all’interno della “Piattaforma cessione crediti”.

La comunicazione entro il 2.1.2024 si applica se la conoscenza dell’evento che ha determinato l’inutilizzabilità del credito è avvenuta prima dell’1.12.2023.

Se la conoscenza dell’evento che ha determinato l’inutilizzabilità del credito è invece avvenuta dall’1.12.2023, la comunicazione va effettuata entro 30 giorni da detta conoscenza.

La mancata comunicazione nei predetti termini comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa tributaria pari a 100,00 euro.

02.01.2024 Regolarizzazione secondo o unico acconto 2023 I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente o tardiva i versamenti del secondo o unico acconto delle imposte dovute per l’anno 2023, la cui scadenza del termine era il 30.11.2023, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell’1,5%, oltre agli interessi legali.

Si ricorda che l’art. 4 del DL 18.10.2023 n. 145 ha stabilito che le persone fisiche titolari di partita IVA che, nel 2022, dichiarano ricavi o compensi non superiori a 170.000,00 euro, possono effettuare il versamento del secondo o unico acconto dovuto per il 2023 in base alla dichiarazione dei redditi:

  • entro il 16.1.2024, in unica soluzione;
  • oppure in 5 rate mensili di pari importo, scadenti il giorno 16 dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2024; sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo (0,33% mensile).
02.01.2024 Adempimenti persone decedute Gli eredi delle persone decedute dopo il 28.2.2023 devono provvedere al versamento:

  • dell’IRPEF, dell’IRAP, dell’IVA, delle addizionali, delle imposte sostitutive, delle imposte patrimoniali e delle altre somme liquidate nella dichiarazione dei redditi;
  • dovute dal defunto in relazione all’anno 2022.
02.01.2024 Adempimenti persone decedute Gli eredi delle persone decedute dall’1.3.2023 al 30.6.2023:

  • devono presentare presso un ufficio postale il modello REDDITI 2023 cui era obbligato il defunto;
  • possono regolarizzare mediante il ravvedimento operoso, in relazione all’operato del defunto, l’infedele presentazione della dichiarazione relativa al 2021 e gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2022, con riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo.

Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:

  • nell’anno 2021, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo;
  • nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo.

Il ravvedimento operoso si perfeziona mediante:

  • il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni;
  • la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative.
02.01.2024 Registrazione contratti di locazione Le parti contraenti devono provvedere:

  • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di dicembre 2023 e al pagamento della relativa imposta di registro;
  • al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di dicembre 2023.

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI”, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.

Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate.

02.01.2024 Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS” I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di novembre 2023 riguardante le vendite a distanza di beni importati:

  • non soggetti ad accisa;
  • spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro;
  • destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell’Unione europea.

La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.

Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.

 

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