La conversione in legge del Decreto Legge 29.09.2023 n. 132: Proroghe dei termini

12/12/2023

 

1. PREMESSA

Con il DL 29.9.2023 n. 132, pubblicato sulla G.U. 29.9.2023 n. 228 ed entrato in vigore il 30.9.2023, sono state emanate disposizioni urgenti in materia di proroghe di termini legislativi, in particolare in ambito fiscale.

Il DL 29.9.2023 n. 132 è stato convertito nella L. 27.11.2023 n. 170, pubblicata sulla G.U. 28.11.2023 n. 278 ed entrata in vigore il 29.11.2023, prevedendo numerose novità rispetto al testo originario.

Di seguito vengono analizzate le principali novità apportate in sede di conversione in legge del DL 132/2023.

 

2. RAVVEDIMENTO OPEROSO SPECIALE – RIAPERTURA ENTRO IL 20.12.2023

La L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023) ha previsto un ravvedimento operoso speciale che consentiva di beneficiare dello sconto delle sanzioni a 1/18 del minimo, pagando le intere imposte e gli interessi legali.

Gli importi andavano pagati entro il 30.9.2023 e, sempre entro tale data, era necessario rimuovere la violazione (nella maggior parte dei casi occorreva presentare una dichiarazione integrativa).

In caso di opzione per il pagamento rateale, entro il 30.9.2023 sarebbe stato necessario pagare la prima delle otto rate.

2.1 Posticipazione del pagamento dal 30.9.2023 al 20.12.2023

L’art. 3-bis del DL 132/2023, inserito in sede di conversione in legge, stabilisce che i contribuenti che, entro il 30.9.2023, non hanno perfezionato il ravvedimento operoso speciale possono farlo entro il 20.12.2023, pagando però tutte le somme in unica soluzione. Non è di conseguenza ammessa la dilazione nelle 8 rate.

Entro il 20.12.2023 è necessario rimuovere la violazione, qualora ciò non sia ancora avvenuto.

2.2 Contribuenti interessati

Possono beneficiare della posticipazione del termine al 20.12.2023, coloro i quali entro il 30.9.2023:

  • non hanno pagato tutte le somme;
  • hanno pagato la prima rata in un momento successivo;
  • non hanno trasmesso la dichiarazione integrativa entro il 30.9.2023.

 

3. EFFETTUAZIONE DEI VERSAMENTI E DEGLI ADEMPIMENTI SOSPESI PER I SOGGETTI ALLUVIONATI DI MAGGIO – PROROGA

L’art. 3 co. 2-quater del DL 132/2023, inserito in sede di conversione in legge, proroga dal 20.11.2023 al 10.12.2023 i termini per l’effettuazione degli adempimenti e dei versamenti sospesi ai sensi dell’art. 1 del DL 61/2023, in relazione ai soggetti colpiti dall’alluvione di maggio 2023.

In sostanza, viene modificato l’art. 1 co. 7 del DL 61/2023 – che disciplina le tempistiche e le modalità di ripresa degli adempimenti e versamenti sospesi – sostituendo le parole “20 novembre 2023” con le parole “10 dicembre 2023”, ovunque ricorrono.

3.1 Ambito soggettivo

La sospensione riguarda i soggetti che alla data dell’1.5.2023 avevano la residenza o la sede legale od operativa in uno dei territori dell’Emilia Romagna, delle Marche e della Toscana colpiti dall’alluvione (elencati nell’allegato 1 al DL 61/2023).

3.2 Versamenti e adempimenti sospesi

Sono stati sospesi i termini, in scadenza dall’1.5.2023 al 31.8.2023, degli adempimenti e dei versamenti:

  • tributari;
  • delle ritenute IRPEF operate dai sostituti d’imposta sui redditi dei lavoratori dipendenti e assimilati (ai sensi degli artt. 23 e 24 del DPR 600/73) e delle trattenute relative alle addizionali regionali e comunali IRPEF;
  • dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’INPS e dei premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria.

3.3 Modalità e termine

Il versamento deve essere effettuato entro il 10.12.2023, in unica soluzione e senza applicazione di sanzioni e interessi.

 

4. “NUOVA SABATINI” – TERMINE PROLUNGATO PER L’ULTIMAZIONE DEGLI INVESTIMENTI – ESTENSIONE AI CONTRATTI STIPULATI FINO AL 31.12.2023

L’art. 6-quater del DL 132/2023, inserito in sede di conversione in legge, intervenendo sull’art. 1 co. 415 della L. 197/2022, estende ai contratti di finanziamento stipulati fino al 31.12.2023, nell’ambito della c.d. “Nuova Sabatini” (di cui all’art. 2 del DL 69/2013), in luogo del precedente termine del 30.6.2023, la possibilità di ultimare gli investimenti entro 18 mesi (anziché entro gli ordinari 12 mesi).

 

5. RINVIO DELL’OBBLIGO DI UTILIZZARE IL PROSPETTO DELLE ALIQUOTE IMU

L’art. 6-ter co. 1 del DL 132/2023, inserito in sede di conversione in legge, rinvia dal 2024 al 2025 la decorrenza dell’obbligo, per i Comuni, di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU tramite l’elaborazione dell’apposito prospetto, mediante l’applicazione informatica “Gestione IMU” resa disponibile sul portale del Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi del DM 7.7.2023. 

Disciplina del prospetto delle aliquote IMU

Dal 2025, i Comuni, per i quali vige l’obbligo di utilizzare il prospetto delle aliquote IMU ai sensi del DM 7.7.2023: 

  • potranno diversificare le aliquote esclusivamente sulla base di fattispecie predeterminate, individuate dal DM 7.7.2023; 
  • anche se non intendono diversificare le aliquote, dovranno redigere la delibera di approvazione delle stesse, unitamente al prospetto, attraverso l’apposita piattaforma informatica, entro il 14 ottobre dell’anno di riferimento (in caso di mancata approvazione delle aliquote rispettando modalità e termini prescritti, si applicheranno le aliquote di base previste dall’art. 1 co. 748 – 755 della L. 160/2019).

 

Studio Pietrobon & Associati è a tua disposizione per chiarire ogni dubbio. Contattaci per richiedere una consulenza o per avere informazioni sui nostri servizi.
Richiedi una consulenza