Altre informazioni importanti – Dicembre 2023

12/12/2023

1. LA GESTIONE DELLE FATTURE DI FINE ANNO

Negli ultimi giorni dell’anno occorre porre particolare attenzione alla data di ricezione delle fatture  di acquisto, considerati gli effetti che si determinano con riferimento al diritto alla detrazione dell’imposta.

La legge delega di riforma fiscale ha introdotto un correttivo alla vigente disciplina di detrazione Iva delle fatture di fine anno. Infatti l’art. 7 co. 1 lett. d) n. 3 della legge 111/2023 ha eliminato la limitazione prevista dall’art. 1 del DPRE 100/98 stabilendo che: 

“In relazione ai beni e servizi acquistati o importati per i quali l’esigibilità dell’imposta si verifica nell’anno precedente a quello di ricezione della fattura, il diritto alla detrazione possa essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui la fattura è ricevuta”.

Si potrà quindi ritenere superata la previsione in base alla quale la detrazione non può essere esercitata nel periodo in cui l’imposta è divenuta esigibile, ma in quello di ricezione del documento. Per cui l’Iva su fatture datate dicembre 2023 (per prestazioni ricevute e/o acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2023) ma recapitate tramite SdI entro il 15 gennaio 2024 potrà alternativamente essere detratta:

  • Nella liquidazione di dicembre 2023;
  • Nella dichiarazione Iva 2024 (periodo d’imposta 2023) registrando la fattura in apposito sezionale;
  • Nella liquidazione di gennaio 2024 (registrando la fattura nel mese di gennaio 2024).

 

2. LA DETRAZIONE IVA PER OMAGGI AL PERSONALE DIPENDENTE

Gli omaggi ai dipendenti presentano una propria disciplina specifica, indipendente dalla loro funzione di rappresentanza o pubblicità per l’impresa che li distribuisce. 

La disciplina in esame è applicabile anche ai titolari di altri rapporti di lavoro i cui redditi siano fiscalmente assimilati al lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 50 del TUIR, in particolare i collaboratori coordinati e continuativi.

In linea generale, il costo sostenuto dal datore di lavoro per l’acquisto di beni da destinare in omaggio ai dipendenti e ai soggetti fiscalmente assimilati (es. collaboratori coordinati e continuativi) è deducibile dal reddito d’impresa secondo le norme relative ai costi per le prestazioni di lavoro di cui all’art. 95 del TUIR che considera deducibili dal reddito le spese sostenute a titolo di liberalità a favore dei lavoratori dipendenti (e assimilati), purché queste non abbiano finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto. 

2.1 Limite di non concorrenza al reddito per le cessioni gratuite di beni e altri fringe benefit – novità

Le erogazioni liberali concesse ai dipendenti (e soggetti assimilati) sono, in linea generale, assoggettate a tassazione. Ai sensi dell’art. 51 co. 3 del TUIR, non concorre a formare il reddito del dipendente (o soggetto assimilato) il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati gratuitamente se complessivamente di importo non superiore a 258,23 euro per periodo d’imposta. 

L’art. 40 del DL 4.5.2023 n. 48, conv. L. 3.7.2023 n. 85, ha previsto l’incremento, per il periodo d’imposta 2023, della soglia di non imponibilità dei fringe benefit a 3.000,00 euro, restringendo, rispetto al passato, la platea dei beneficiari ai soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.

Pertanto, per il periodo d’imposta 2023, sussistono due soglie distinte per la non imponibilità dei fringe benefit, con ambito di applicazione differente, sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo:

  • per i dipendenti senza figli fiscalmente a carico, la soglia ordinaria di 258,23 euro riconosciuta dall’art. 51 co. 3 del TUIR per i beni ceduti e i servizi prestati ai dipendenti (non anche per le somme relative al pagamento delle utenze domestiche);
  • per i dipendenti con figli fiscalmente a carico, la soglia di 3.000,00 euro, con possibilità di includervi anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Se il predetto valore è superiore al citato limite specifico, lo stesso concorre interamente alla formazione del reddito. 

La C.M. 23.12.97 n. 326/E (§ 2.3.1) ha precisato che il summenzionato limite di esenzione va determinato considerando anche il valore complessivo di tutti i fringe benefit disciplinati dall’art. 51 co. 4 del TUIR, concessi al lavoratore nel periodo d’imposta. 

2.2 Corresponsione di buoni acquisto

Ai sensi del co. 3-bis dell’art. 51 del TUIR (introdotto dall’art. 1 co. 190 lett. b) della L. 208/2015), ai “fini dell’applicazione dei commi 2 e 3, l’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale”.

Come chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 15.6.2016 n. 28 (§ 2.4), il co. 3-bis, nel disciplinare in via generale tale modalità di erogazione dei benefit, sancisce che i titoli che li rappresentano, anche se connotati da un valore nominale, non configurano denaro.

Pertanto, i voucher natalizi costituirebbero fringe benefit in capo ai dipendenti e beneficerebbero dell’esclusione da imposizione se di importo non superiore nel periodo d’imposta 2023 a 258,23 euro o 3.000,00 euro (complessivamente con gli altri fringe benefit ricevuti).

Bonus carburante

L’art. 1 co. 1 del DL 14.1.2023 n. 5, conv. L. 10.3.2023 n. 23, ha previsto, anche per il periodo d’imposta 2023, la possibilità per i datori di lavoro privati di erogare ai propri lavoratori dipendenti buoni benzina, o titoli analoghi, esclusi da imposizione fiscale ai sensi dell’art. 51 co. 3 del TUIR per un ammontare massimo di 200,00 euro per lavoratore (c.d. “bonus carburante”).

Pertanto, al fine di fruire dell’esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2023 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di 200,00 euro per uno o più buoni benzina ed un valore di 258,23 euro, ovvero 3.000,00 euro in relazione ai dipendenti con figli fiscalmente a carico, per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina), nonché, per i soli dipendenti con figli fiscalmente a carico, per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Qualora il valore dei beni ceduti (ivi inclusi quelli relativi al bonus carburante) e dei servizi prestati sia di importo superiore ai rispettivi (e distinti) limiti fissati dalle norme in commento (258,23 euro per il regime “ordinario” dell’art. 51 co. 3 del TUIR, elevato a 3.000,00 euro per i dipendenti con figli fiscalmente a carico, e/o 200,00 euro per il bonus carburante), ciascun valore, per l’intero, sarà soggetto a tassazione ordinaria.

Mutuando le esemplificazioni fornite nell’ambito della circ. Agenzia delle Entrate 14.7.2022 n. 27, nel caso in cui un lavoratore dipendente senza figli fiscalmente a carico benefici, nell’anno d’imposta 2023, di buoni benzina per 100,00 euro e di altri benefit (diversi dai buoni benzina) per un valore pari a 300,00 euro, solo quest’ultima somma sarà interamente sottoposta a tassazione ordinaria.

Di contro, se il valore dei buoni benzina è pari a 250,00 euro e quello degli altri benefit è pari a 200,00 euro, l’intera somma di 450,00 euro non concorre alla formazione del reddito del lavoratore dipendente, poiché l’eccedenza di 50,00 euro relativa ai buoni benzina confluisce nell’importo ancora capiente degli altri benefit di cui all’art. 51 co. 3 del TUIR.

2.3 Disciplina IVA

I beni acquistati per essere ceduti a titolo di omaggio ai propri dipendenti non sono inerenti all’attività d’impresa e non possono nemmeno essere qualificati come spese di rappresentanza; di conseguenza:

  • la relativa IVA è indetraibile;
  • la loro cessione gratuita è esclusa dal campo di applicazione dell’imposta, ai sensi dell’art. 2 co. 2 n. 4 del DPR 633/72.

Le medesime considerazioni dovrebbero, altresì, valere per gli eventuali servizi acquistati per essere successivamente resi a titolo di omaggio ai propri dipendenti. Di conseguenza anche in tale caso:

  • la relativa IVA risulterà indetraibile;
  • la prestazione gratuita resa al dipendente verrà considerata fuori campo IVA ai sensi dell’art. 3 co. 3 del DPR 633/72.

Se gli omaggi sono rappresentati da beni oggetto dell’attività d’impresa, spetta la detrazione dell’imposta, mentre la cessione gratuita è imponibile ex art. 2 co. 2 n. 4 del DPR 633/72.

 

3. VERSAMENTO DELL’ACCONTO IVA

Il prossimo 27 dicembre 2023 scade il termine di versamento dell’acconto IVA dovuto per il 2023. L’acconto, che non è dovuto nel caso in cui risulti inferiore ad € 103,29, si versa tramite Mod. F24 utilizzando alternativamente uno dei seguenti codici tributo:

  • 6013, per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell’Iva mensilmente;
  • 6035, per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell’Iva trimestralmente.

Al versamento dell’acconto non si applica la maggiorazione dell’1% normalmente prevista per i contribuenti che optano per le liquidazioni trimestrali. Per la determinazione dell’acconto si deve utilizzare alternativamente uno dei criteri illustrati nella tabella che segue:

METODO DETERMINAZIONE DELL’ACCONTO IVA
Storico Con questo criterio, certamente preferibile per la semplicità di calcolo, l’acconto è pari all’88% del versamento IVA dovuto relativamente:

  • al mese di dicembre 2022 per i contribuenti mensili;
  • al saldo dell’anno 2022 per i contribuenti trimestrali;
  • al 4° trimestre dell’anno precedente (ottobre-novembre-dicembre 2022), per i contribuenti trimestrali “speciali” (autotrasportatori, distributori di carburante, odontotecnici).

In tutti i casi il calcolo si esegue sull’importo dell’Iva dovuta al lordo dell’eventuale acconto versato nel mese di dicembre 2022.

Storico: casi particolari di variazione di regime Se, a seguito della variazione del volume d’affari, la cadenza dei versamenti IVA è cambiata nel 2023 rispetto a quella adottata nel 2022, passando da trimestrale a mensile o viceversa, nel calcolo dell’acconto con il metodo storico occorre commisurare l’acconto come segue:

  • contribuente trimestrale nel 2022 che è passato mensile nel 2023: l’acconto dell’88% è pari ad un terzo dell’IVA versata (a saldo e in acconto) per il quarto trimestre del 2022; nel caso in cui nell’anno precedente si sia versato un acconto superiore al dovuto, ottenendo un saldo a credito in sede di dichiarazione annuale, l’acconto per il 2023 è pari ad un terzo della differenza tra acconto versato e saldo a credito da dichiarazione annuale;
  • contribuente mensile nel 2022 che è passato trimestrale nel 2023: l’acconto dell’88% è pari alla somma dell’IVA versata (compreso l’acconto eventualmente versato in dicembre 2022) per gli ultimi tre mesi del 2022, al netto dell’eventuale eccedenza detraibile risultante dalla liquidazione relativa al mese di dicembre 2023.
Analitico (o delle operazione effettuate) Con questo criterio, l’acconto risulta pari al 100% dell’IVA risultante da una liquidazione “parziale” e straordinaria, effettuata considerando le operazioni attive effettuate fino al 20 dicembre 2023, anche se non sono ancora state emesse e registrate le relative fatture di vendita, e le operazioni passive registrate fino alla medesima data. Tale metodo può essere conveniente per il contribuente a cui risulta un debito IVA inferiore rispetto al metodo storico.
Previsionale Analogamente a quanto avviene nel calcolo degli acconti delle imposte sui redditi, con questo criterio l’acconto da versare si determina nella misura pari all’88% dell’IVA che si prevede di dover versare per il mese di dicembre dell’anno in corso per i contribuenti mensili o per l’ultimo trimestre dell’anno in corso per i contribuenti trimestrali. Anche tale metodo risulta conveniente per il contribuente nelle ipotesi in cui il versamento dovuto risulti inferiore a quello derivante dall’applicazione del metodo storico.

Naturalmente con questo metodo, contrariamente agli altri due, vi è il rischio di vedersi applicare sanzioni nel caso di versamento che risulta, una volta liquidata definitivamente l’Iva, inferiore al dovuto.

 

4. AVVIATI I CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI D’INTENTO

L’Agenzia delle Entrate sta procedendo alla trasmissione tramite PEC di comunicazioni ai fornitori di esportatori abituali che hanno manifestato indici di anomalia in base ai criteri fissati dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 293390/2021.

Si tratta di lettere, emesse dall’Ufficio analisi e strategia antifrode dell’Agenzia delle Entrate, che hanno ad oggetto la “segnalazione di falsi esportatori abituali 2023” e contengono in calce i dati identificativi dei presunti falsi esportatori abituali intercettati dall’Amministrazione Finanziaria.

Le lettere contengono un invito al fornitore destinatario a interrompere o a evitare l’emissione di fatture senza l’applicazione dell’imposta. Sempre l’Agenzia segnala che è possibile avvalersi delle disposizioni dell’art. 26 del DPR 633/72 se il fornitore ritenesse (valutazione discrezionale  del soggetto) di dover ripristinare la corretta imponibilità delle fatture già emesse emettendo una nota di debito per la sola Iva oppure una nota di credito per le fatture emesse e una nuova emissione delle fatture con Iva.

 

5. ADEGUAMENTO STATUTI ENTI SPORTIVI: PROROGA

Per effetto di un emendamento al DdL di conversione del DL. 145/2023 approvato il 30 novembre 2023 dalla Commissione Bilancio del Senato, il termine ultimo per l’adeguamento degli statuti degli enti sportivi alle novità introdotte dalla riforma dello sport slitta dal 31 dicembre 2023 al 31 giugno 2024.

La mancata conformità dello statuto alle nuove disposizioni introdotte con la riforma dello sport porterà alla cancellazione d’ufficio dell’ente dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche. Tuttavia lo Studio n. 29 del Notariato rileva che la cancellazione non dovrebbe essere automatica ma preceduta da una diffida ad adempiere da parte del Dipartimento dello Sport.

 

Studio Pietrobon & Associati è a tua disposizione per chiarire ogni dubbio. Contattaci per richiedere una consulenza o per avere informazioni sui nostri servizi.
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