IL REGIME DEI BUONI – VOUCHER

13/05/2019

Recentemente è stato pubblicato in GU il D. Lgs. relativo all’attuazione della direttiva comunitaria relativa al trattamento dei buoni-corrispettivo. L’obiettivo è quello di uniformare, a livello
comunitario, il trattamento dei buoni – corrispettivo (detti anche voucher).

Il Decreto è intervenuto direttamente sul DPR 633/72 (Decreto Iva) e ha:

a) introdotto la definizione di “buono –corrispettivo” distinguendolo poi tra monouso e
multiuso;
b) individuato il trattamento Iva riservato al trasferimento dei buoni;
c) individuato la base imponibile di riferimento.

A partire dal 01.01.2019 si definisce “buono corrispettivo” lo strumento che contiene l’obbligo di essere accettato come corrispettivo a fronte di una cessione di beni/prestazione di
servizi e che indica sul buono stesso il bene o il servizio da cedere – le identità dei potenziali cedenti / prestatori e le condizioni generali di utilizzo.
Il buono è MONOUSO quanto al momento della sua emissione è nota la disciplina Iva applicabile, MULTIUSO quando tale disciplina non è nota.

DISCIPLINA IVA

Per i buoni MONOUSO, essendo nota da subito, la disciplina Iva della cessione o prestazione a cui lo stesso dà diritto, l’Iva è applicabile al momento della sua emissione mentre diventa irrilevante ai fini Iva il momento di cessione o prestazione rappresentata dal buono.
Per i buoni MULTIUSO invece l’Iva è applicabile nel momento in cui viene erogato il servizio o ceduto il bene rappresentato nel buono medesimo. Nessuna rilevanza Iva ci sarà nei trasferimenti precedenti all’accettazione del buono medesimo.