SCADENZIARIO FISCALE GIUGNO 2020

1/07/2020

Lunedì 15 giugno

Adempimenti modelli 730/2020

I professionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in relazione ai modelli 730/2020 presentati dai contribuenti entro il 31.5.2020:

  • consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);
  • trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli 730/2020 e le schede per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modelli 730-1);
  • comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2020 elaborati (modelli 730-4), ai fini dell’effettuazione dei conguagli in capo al contribuente.

La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.

Adempimenti modelli 730/2020

I sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale diretta devono, in relazione ai modelli 730/2020 presentati dai contribuenti entro il 31.5.2020:

  • consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);
  • trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli 730/2020, direttamente o tramite un intermediario abilitato;
  • comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2020 elaborati (modelli 730-4), direttamente o tramite un intermediario abilitato, ai fini dell’effettuazione dei conguagli in capo al contribuente.

La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.

Le buste contenenti le schede per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modelli 730-1) devono essere consegnate ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale.

Martedì 16 giugno

Acconto IMU 2020

I proprietari di immobili e gli altri soggetti passivi, diversi dagli enti non commerciali, devono provvedere al versamento della prima rata dell’IMU dovuta per l’anno 2020, pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019.

Per effetto dell’emergenza sanitaria da Coronavirus:

  • i Comuni possono differire il versamento della prima rata dell’IMU 2020;
  • la prima rata dell’IMU 2020 non è dovuta in relazione a determinati immobili, ai sensi dell’art. 177 del DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. “DL Rilancio”).
Saldo IMU 2019 e acconto IMU 2020 enti non commerciali

Gli enti non commerciali devono provvedere al versamento:

  • del conguaglio dell’IMU complessivamente dovuta per l’anno 2019;
  • della prima rata dell’IMU dovuta per l’anno 2020, pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019.

Per effetto dell’emergenza sanitaria da Coronavirus:

  • i Comuni possono differire il versamento della prima rata dell’IMU 2020;
  • la prima rata dell’IMU 2020 non è dovuta in relazione a determinati immobili, ai sensi dell’art. 177 del DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. “DL Rilancio”).
Estromissione immobili strumentali imprenditori individuali

Gli imprenditori individuali devono effettuare il versamento della seconda e ultima rata, pari al 40%, dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e dell’IRAP, nella misura dell’8%, dovuta per l’estromissione agevolata dall’ambito imprenditoriale:

  • dei beni immobili strumentali posseduti al 31.10.2018, effettuata entro il 31.5.2019;
  • con effetto dall’1.1.2019.
Versamento ritenute e addizionali

I sostituti d’imposta devono versare:

  • le ritenute alla fonte operate nel mese di maggio 2020;
  • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di maggio 2020 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.

A causa dell’emergenza da Coronavirus, gli enti sportivi e le imprese del settore florovivaistico possono beneficiare della sospensione del versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai sensi degli artt. 61 co. 5 e 78 co. 2-quinquiesdecies del DL 18/2020.

Versamento IVA mensile

I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:

  • liquidare l’IVA relativa al mese di maggio 2020;
  • versare l’IVA a debito.

A causa dell’emergenza da Coronavirus, gli enti sportivi e le imprese del settore florovivaistico possono beneficiare della sospensione del versamento, ai sensi degli artt. 61 co. 5 e 78 co. 2-quinquiesdecies del DL 18/2020.

Versamento rata saldo IVA 2019

I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 20.3.2020, la prima rata del saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2019 (modello IVA 2020), devono versare la quarta rata, con applicazione dei previsti interessi.

Martedì 23 giugno

Comunicazione interventi di risparmio energetico

I contribuenti o gli intermediari (es. tecnici, amministratori di condominio) devono trasmettere all’ENEA i dati relativi agli interventi:

  • volti alla riqualificazione energetica degli edifici, oppure di recupero edilizio dai quali deriva un risparmio energetico, oppure di rifacimento delle facciate degli edifici dai quali si consegue un risparmio energetico;
  • ultimati dall’1.1.2020 al 25.3.2020.

La trasmissione deve essere effettuata in via telematica, mediante gli appositi portali raggiungibili all’indirizzo https://detrazionifiscali.enea.it.

Per gli interventi conclusi dal 26.3.2020, l’invio dei dati deve avvenire entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.

Giovedì 25 giugno

Presentazione modelli INTARSIATE

I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:

  • relativi al mese di maggio 2020, in via obbligatoria o facoltativa;
  • mediante trasmissione telematica.

I soggetti che, nel mese di maggio 2020, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:

  • i modelli relativi ai mesi di aprile e maggio 2020, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa;

mediante trasmissione telematica.

Lunedì 29 giugno

Adempimenti modelli 730/2020

I professionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in relazione ai modelli 730/2020 presentati dai contribuenti dal 1° al 20.6.2020:

  • consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);
  • trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli 730/2020 e le schede per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modelli 730-1);
  • comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2020 elaborati (modelli 730-4), ai fini dell’effettuazione dei conguagli in capo al contribuente.

La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.

Adempimenti modelli 730/2020

I sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale diretta devono, in relazione ai modelli 730/2020 presentati dai contribuenti dal 1° al 20.6.2020:

  • consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);
  • trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli 730/2020, direttamente o tramite un intermediario abilitato;
  • comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2020 elaborati (modelli 730-4), direttamente o tramite un intermediario abilitato, ai fini dell’effettuazione dei conguagli in capo al contribuente.

La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.

Le buste contenenti le schede per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modelli 730-1) devono essere consegnate ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale.

Martedì 30 giugno

Effettuazione adempimenti fiscali sospesi per l’emergenza Coronavirus

I soggetti colpiti dall’emergenza sanitaria da Coronavirus devono effettuare gli adempimenti tributari sospesi:

  • che scadevano tra l’8.3.2020 e il 31.5.2020, diversi dai versamenti e dalle ritenute alla fonte;
  • senza applicazione di sanzioni.

Si tratta, ad esempio, della presentazione:

  • della dichiarazione IVA per l’anno 2019;
  • della comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA relativa al primo trimestre 2020;
  • dei modelli INTRASTAT relativi a febbraio, marzo e aprile 2020 o al primo trimestre 2020;
  • del modello TR relativo al primo trimestre 2020;
  • del c.d. “esterometro” relativo al primo trimestre 2020;
  • della comunicazione delle operazioni in contanti legate al turismo straniero relativa al 2019.
Versamenti imposte da modello REDDITI PF 2020

Le persone fisiche che presentano il modello REDDITI PF 2020 devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:

  • del saldo per l’anno 2019 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2020 relativo all’IRPEF, alla “cedolare secca” sulle locazioni, all’IVIE e all’IVAFE;
  • del saldo per l’anno 2019 relativo alle addizionali IRPEF e dell’eventuale acconto per l’anno 2020 dell’addizionale comunale;
  • del saldo per l’anno 2019 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2020 relativo all’imposta sostitutiva del 5% per i c.d. “contribuenti minimi”;
  • del saldo per l’anno 2019 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2020 relativo all’imposta sostitutiva (15% o 5%) per i contribuenti rientranti nel regime fiscale forfettario ex L. 190/2014;
  • delle altre imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

Tali versamenti possono essere rateizzati.

Versamenti contributi INPS da modello REDDITI PF 2020

Le persone fisiche, iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell’INPS, oppure alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 in qualità di lavoratori autonomi, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del:

  • saldo dei contributi per l’anno 2019;
  • primo acconto dei contributi per l’anno 2020.

Tali versamenti possono essere rateizzati.

Versamenti imposte da modello REDDITI SP 2020

Le società di persone e i soggetti equiparati devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive e addizionali).

Tali versamenti possono essere rateizzati.

Versamenti imposte da modello REDDITI SC ed ENC 2020

I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2020, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2019 o in acconto per il 2020 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive).

Tali versamenti possono essere rateizzati.

Versamenti IRAP

Le persone fisiche (se soggetti passivi), le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2020, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:

  • del saldo IRAP per l’anno 2019;
  • dell’eventuale primo acconto IRAP per l’anno 2020.

Tali versamenti possono essere rateizzati.

Ai sensi dell’art. 24 del DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. “DL Rilancio”), sono esclusi dal versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 i contribuenti con ricavi o compensi del 2019 non superiori a 250 milioni di euro, diversi da intermediari finanziari e imprese di assicurazione.

Versamento saldo IVA 2019

I soggetti con partita IVA devono effettuare il versamento del saldo IVA relativo al 2019, risultante dal modello IVA 2020, se non ancora effettuato, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 20.3.2020.

Tale versamento può essere rateizzato.

Versamento IVA da indici di affidabilità fiscale

Le persone fisiche con partita IVA, le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2020, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, ai quali sono applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità.

Tale versamento può essere rateizzato.

Versamento diritto camerale

Le imprese individuali, le società di persone, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2020, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, devono effettuare il pagamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.

Cumulo tra “Tremonti ambientale” e Conto energia

Le piccole e medie imprese che intendono mantenere il diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal GSE alla produzione di energia elettrica, di cui ai decreti ministeriali 6.8.2010, 5.5.2011 e 5.7.2012 (terzo, quarto e quinto Conto energia), in caso di cumulo della detassazione per gli investimenti ambientali realizzati ai sensi dell’art. 6 co. 13 – 19 della L. 23.12.2000 n. 388 (c.d. “Tremonti ambientale”), devono:

  • presentare al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate, tramite PEC, l’apposita comunicazione, sulla base del modello approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 6.3.2020 n. 114266;
  • effettuare il pagamento, mediante il modello F24 ELIDE, di una somma determinata applicando alla variazione in diminuzione, effettuata in dichiarazione relativa alla detassazione per investimenti ambientali, l’aliquota d’imposta pro tempore vigente.
Pubblicazione contributi e sovvenzioni ricevuti da Pubbliche amministrazioni

Le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata o che non sono tenute alla redazione della Nota integrativa devono pubblicare sul proprio sito, o sul portale digitale dell’associazione di categoria di appartenenza, le informazioni relative:

  • a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogati da Pubbliche Amministrazioni nell’anno precedente;
  • di importo complessivo pari o superiore a 10.000,00 euro annui.

L’obbligo di pubblicare tale informazioni sul proprio sito o portale digitale riguarda anche le ONLUS e le altre associazioni e fondazioni.

Presentazione in Posta del modello REDDITI PF 2020

Le persone fisiche non obbligate alla trasmissione telematica possono presentare il modello REDDITI PF 2020 presso un ufficio postale.

In alternativa, la dichiarazione deve essere trasmessa in via telematica:

  • direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati;
  • entro il 30.11.2020.
Presentazione in Posta di alcuni quadri del modello REDDITI PF 2020

Le persone fisiche che presentano il modello 730/2020 possono presentare presso un ufficio postale alcuni quadri del modello REDDITI PF 2020 (RT, RM e RW), per indicare redditi o dati che non sono previsti dal modello 730/2020.

Il quadro AC del modello REDDITI PF 2020 deve essere presentato se non viene compilato il quadro K del modello 730/2020.

In alternativa, tali quadri devono essere trasmessi in via telematica:

  • direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati;
  • entro il 30.11.2020.
Regolarizzazione modello REDDITI PF 2019 

Le persone fisiche che presentano in Posta il modello REDDITI PF 2020 possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso:

  • l’infedele presentazione della dichiarazione REDDITI PF 2019 relativa al 2018;
  • gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2019.

La regolarizzazione si perfeziona mediante:

  • il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte ad un ottavo del minimo, previste per le diverse violazioni;
  • la presentazione dell’eventuale dichiarazione integrativa.
Adempimenti persone decedute

Gli eredi delle persone decedute entro il 29.2.2020 possono:

  • presentare presso un ufficio postale il modello REDDITI PF 2020 cui era obbligato il defunto;
  • regolarizzare mediante il ravvedimento operoso, in relazione all’operato del defunto, l’infedele presentazione della dichiarazione relativa al 2018 e gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2019, con riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo.

In alternativa, la presentazione della dichiarazione deve avvenire in via telematica entro il 30.11.2020.

In tal caso, viene differito a tale data anche il termine per il ravvedimento operoso.

Rivalutazione partecipazioni non quotate

Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che possiedono partecipazioni non quotate all’1.1.2020, al di fuori dell’ambito d’impresa, possono riderterminare il loro costo o valore fiscale di acquisto:

  • facendo redigere e asseverare un’apposita perizia di stima da parte di un professionista abilitato;
  • versando il totale dell’imposta sostitutiva dovuta, pari all’11% sia per le partecipazioni “qualificate” che per quelle “non qualificate”, oppure la prima di tre rate annuali di pari importo.
Rivalutazione terreni

Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che possiedono terreni agricoli o edificabili all’1.1.2020, al di fuori dell’ambito d’impresa, possono riderterminare il loro costo o valore fiscale di acquisto:

  • facendo redigere e asseverare un’apposita perizia di stima da parte di un professionista abilitato;
  • versando il totale dell’imposta sostitutiva dell’11% dovuta, oppure la prima di tre rate annuali di pari importo.
Rivalutazione all’1.1.2019 delle partecipazioni non quotate o dei terreni

Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che hanno rideterminato il costo o valore fiscale di acquisto delle partecipazioni non quotate o dei terreni, posseduti all’1.1.2019, con versamento rateale dell’imposta sostitutiva dell’11% (per le partecipazioni “qualificate”) ovvero del 10% (per le partecipazioni “non qualificate” e i terreni), devono versare la seconda delle tre rate annuali dell’imposta dovuta, unitamente agli interessi del 3% annuo a decorrere dall’1.7.2019.

Rivalutazione all’1.1.2018 delle partecipazioni non quotate o dei terreni

Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che hanno rideterminato il costo o valore fiscale di acquisto delle partecipazioni non quotate o dei terreni, posseduti all’1.1.2018, con versamento rateale dell’imposta sostitutiva dell’8%, devono versare la terza e ultima rata annuale dell’imposta dovuta, unitamente agli interessi del 3% annuo a decorrere dall’1.7.2018.

Comunicazione contratti di locazione breve

Gli intermediari immobiliari, compresi i gestori di portali telematici, devono comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati:

  • dei contratti di locazione breve, stipulati nel 2019 da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, comprese le sublocazioni e le concessioni in godimento a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario;
  • per i quali non siano state operate ritenute.

Per i contratti relativi al medesimo immobile e stipulati dal medesimo locatore, la comunicazione dei dati può essere effettuata in forma aggregata.

Registrazione contratti di locazione

Le parti contraenti devono provvedere:

  • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di giugno 2020 e al pagamento della relativa imposta di registro;
  • al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di giugno 2020.

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI” approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019
n. 64442.

Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate.

Dichiarazione sostitutiva per il cinque per mille

Gli enti di volontariato, le ONLUS, le associazioni di promozione sociale, le altre associazioni o fondazioni riconosciute che operano in determinati settori, inserite nell’elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del cinque per mille dell’IRPEF, devono inviare la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà:

  • attestante la persistenza dei requisiti previsti;
  • alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente in base alla sede legale dell’ente;
  • mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata (PEC).

L’adempimento in esame è obbligatorio solo più:

  • in caso di prima iscrizione nel 2020;
  • oppure in presenza di variazioni rispetto alla precedente iscrizione, tra cui quella del rappresentante legale.
Dichiarazione sostitutiva per il cinque per mille

Le associazioni sportive dilettantistiche in possesso di determinati requisiti, inserite nell’elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del cinque per mille dell’IRPEF, devono inviare la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà:

  • attestante la persistenza dei requisiti previsti;
  • all’ufficio del CONI territorialmente competente in base alla sede legale dell’ente;
  • mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

L’adempimento in esame è obbligatorio solo più:

  • in caso di prima iscrizione nel 2020;
  • oppure in presenza di variazioni rispetto alla precedente iscrizione, tra cui quella del rappresentante legale.

 

Rimanendo a più completa disposizione per fornirVi ulteriori chiarimenti e precisazioni, cogliamo l’occasione per porgerVi cordiali saluti.

Studio Pietrobon & Associati