1/07/2020
I professionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in relazione ai modelli 730/2020 presentati dai contribuenti entro il 31.5.2020:
La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.
I sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale diretta devono, in relazione ai modelli 730/2020 presentati dai contribuenti entro il 31.5.2020:
La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.
Le buste contenenti le schede per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modelli 730-1) devono essere consegnate ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale.
I proprietari di immobili e gli altri soggetti passivi, diversi dagli enti non commerciali, devono provvedere al versamento della prima rata dell’IMU dovuta per l’anno 2020, pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019.
Per effetto dell’emergenza sanitaria da Coronavirus:
Gli enti non commerciali devono provvedere al versamento:
Per effetto dell’emergenza sanitaria da Coronavirus:
Gli imprenditori individuali devono effettuare il versamento della seconda e ultima rata, pari al 40%, dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e dell’IRAP, nella misura dell’8%, dovuta per l’estromissione agevolata dall’ambito imprenditoriale:
I sostituti d’imposta devono versare:
A causa dell’emergenza da Coronavirus, gli enti sportivi e le imprese del settore florovivaistico possono beneficiare della sospensione del versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai sensi degli artt. 61 co. 5 e 78 co. 2-quinquiesdecies del DL 18/2020.
I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:
A causa dell’emergenza da Coronavirus, gli enti sportivi e le imprese del settore florovivaistico possono beneficiare della sospensione del versamento, ai sensi degli artt. 61 co. 5 e 78 co. 2-quinquiesdecies del DL 18/2020.
I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 20.3.2020, la prima rata del saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2019 (modello IVA 2020), devono versare la quarta rata, con applicazione dei previsti interessi.
I contribuenti o gli intermediari (es. tecnici, amministratori di condominio) devono trasmettere all’ENEA i dati relativi agli interventi:
La trasmissione deve essere effettuata in via telematica, mediante gli appositi portali raggiungibili all’indirizzo https://detrazionifiscali.enea.it.
Per gli interventi conclusi dal 26.3.2020, l’invio dei dati deve avvenire entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.
I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:
I soggetti che, nel mese di maggio 2020, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:
mediante trasmissione telematica.
I professionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in relazione ai modelli 730/2020 presentati dai contribuenti dal 1° al 20.6.2020:
La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.
I sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale diretta devono, in relazione ai modelli 730/2020 presentati dai contribuenti dal 1° al 20.6.2020:
La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.
Le buste contenenti le schede per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modelli 730-1) devono essere consegnate ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale.
I soggetti colpiti dall’emergenza sanitaria da Coronavirus devono effettuare gli adempimenti tributari sospesi:
Si tratta, ad esempio, della presentazione:
Le persone fisiche che presentano il modello REDDITI PF 2020 devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:
Tali versamenti possono essere rateizzati.
Le persone fisiche, iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell’INPS, oppure alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 in qualità di lavoratori autonomi, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del:
Tali versamenti possono essere rateizzati.
Le società di persone e i soggetti equiparati devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive e addizionali).
Tali versamenti possono essere rateizzati.
I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2020, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2019 o in acconto per il 2020 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive).
Tali versamenti possono essere rateizzati.
Le persone fisiche (se soggetti passivi), le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2020, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:
Tali versamenti possono essere rateizzati.
Ai sensi dell’art. 24 del DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. “DL Rilancio”), sono esclusi dal versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 i contribuenti con ricavi o compensi del 2019 non superiori a 250 milioni di euro, diversi da intermediari finanziari e imprese di assicurazione.
I soggetti con partita IVA devono effettuare il versamento del saldo IVA relativo al 2019, risultante dal modello IVA 2020, se non ancora effettuato, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 20.3.2020.
Tale versamento può essere rateizzato.
Le persone fisiche con partita IVA, le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2020, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, ai quali sono applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità.
Tale versamento può essere rateizzato.
Le imprese individuali, le società di persone, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2020, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, devono effettuare il pagamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.
Le piccole e medie imprese che intendono mantenere il diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal GSE alla produzione di energia elettrica, di cui ai decreti ministeriali 6.8.2010, 5.5.2011 e 5.7.2012 (terzo, quarto e quinto Conto energia), in caso di cumulo della detassazione per gli investimenti ambientali realizzati ai sensi dell’art. 6 co. 13 – 19 della L. 23.12.2000 n. 388 (c.d. “Tremonti ambientale”), devono:
Le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata o che non sono tenute alla redazione della Nota integrativa devono pubblicare sul proprio sito, o sul portale digitale dell’associazione di categoria di appartenenza, le informazioni relative:
L’obbligo di pubblicare tale informazioni sul proprio sito o portale digitale riguarda anche le ONLUS e le altre associazioni e fondazioni.
Le persone fisiche non obbligate alla trasmissione telematica possono presentare il modello REDDITI PF 2020 presso un ufficio postale.
In alternativa, la dichiarazione deve essere trasmessa in via telematica:
Le persone fisiche che presentano il modello 730/2020 possono presentare presso un ufficio postale alcuni quadri del modello REDDITI PF 2020 (RT, RM e RW), per indicare redditi o dati che non sono previsti dal modello 730/2020.
Il quadro AC del modello REDDITI PF 2020 deve essere presentato se non viene compilato il quadro K del modello 730/2020.
In alternativa, tali quadri devono essere trasmessi in via telematica:
Le persone fisiche che presentano in Posta il modello REDDITI PF 2020 possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso:
La regolarizzazione si perfeziona mediante:
Gli eredi delle persone decedute entro il 29.2.2020 possono:
In alternativa, la presentazione della dichiarazione deve avvenire in via telematica entro il 30.11.2020.
In tal caso, viene differito a tale data anche il termine per il ravvedimento operoso.
Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che possiedono partecipazioni non quotate all’1.1.2020, al di fuori dell’ambito d’impresa, possono riderterminare il loro costo o valore fiscale di acquisto:
Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che possiedono terreni agricoli o edificabili all’1.1.2020, al di fuori dell’ambito d’impresa, possono riderterminare il loro costo o valore fiscale di acquisto:
Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che hanno rideterminato il costo o valore fiscale di acquisto delle partecipazioni non quotate o dei terreni, posseduti all’1.1.2019, con versamento rateale dell’imposta sostitutiva dell’11% (per le partecipazioni “qualificate”) ovvero del 10% (per le partecipazioni “non qualificate” e i terreni), devono versare la seconda delle tre rate annuali dell’imposta dovuta, unitamente agli interessi del 3% annuo a decorrere dall’1.7.2019.
Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che hanno rideterminato il costo o valore fiscale di acquisto delle partecipazioni non quotate o dei terreni, posseduti all’1.1.2018, con versamento rateale dell’imposta sostitutiva dell’8%, devono versare la terza e ultima rata annuale dell’imposta dovuta, unitamente agli interessi del 3% annuo a decorrere dall’1.7.2018.
Gli intermediari immobiliari, compresi i gestori di portali telematici, devono comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati:
Per i contratti relativi al medesimo immobile e stipulati dal medesimo locatore, la comunicazione dei dati può essere effettuata in forma aggregata.
Le parti contraenti devono provvedere:
Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI” approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019
n. 64442.
Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate.
Gli enti di volontariato, le ONLUS, le associazioni di promozione sociale, le altre associazioni o fondazioni riconosciute che operano in determinati settori, inserite nell’elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del cinque per mille dell’IRPEF, devono inviare la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà:
L’adempimento in esame è obbligatorio solo più:
Le associazioni sportive dilettantistiche in possesso di determinati requisiti, inserite nell’elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del cinque per mille dell’IRPEF, devono inviare la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà:
L’adempimento in esame è obbligatorio solo più:
Rimanendo a più completa disposizione per fornirVi ulteriori chiarimenti e precisazioni, cogliamo l’occasione per porgerVi cordiali saluti.
Studio Pietrobon & Associati