12/07/2021
Il D.L. 99 del 30.06.2021 è stato pubblicato nella G.U. n. 155 ed entrato in vigore sempre il 30.06.2021. A seguire le principali novità.
1. CARTELLE DI PAGAMENTO E ACCERTAMENTI ESECUTIVI- PROROGA DEI TERMINI DI VERSAMENTO
Le somme intimate tramite cartella di pagamento devono essere versate nei 60 giorni successivi alla data di notifica della cartella stessa. Per effetto dell’art. 2 del DL 99/2021, i pagamenti i cui termini scadono dall’8.3.2020 al 31.8.2021 devono avvenire, in unica soluzione, entro la fine del mese successivo, cioè entro il 30.9.2021. Prima del DL 99/2021, il termine finale del periodo di sospensione era il 30.6.2021 e il pagamento sarebbe dovuto avvenire entro il 31.7.2021.
Entro il 30.9.2021 le somme non devono, necessariamente, essere pagate tutte in unica soluzione, in quanto è possibile chiederne la dilazione.
Durante il periodo di sospensione non vengono notificate le cartelle di pagamento.
1.1 AVVISI DI ADDEBITO INPS
Le somme che devono essere pagate a seguito di avviso di addebito INPS, se scadono dall’8.3.2020 al 31.8.2021, vanno pagate in unica soluzione entro il 30.9.2021, rimanendo ferma la possibilità di chiedere la dilazione.
1.2 ACCERTAMENTI ESECUTIVI
Il DL 99/2021 prevede espressamente che se le somme intimate con accertamento esecutivo scadono dall’8.3.2020 al 31.8.2021, il pagamento può avvenire entro il 30.9.2021.
Ciò vale quindi per gli accertamenti in materia di imposte sui redditi, IVA e IRAP e in materia di fiscalità locale.
1.3 RATE DA DILAZIONE DEI RUOLI
Le rate inerenti a dilazioni di somme iscritte a ruolo, oppure derivanti da accertamenti esecutivi e avvisi di addebito INPS, scadenti dall’8.3.2020 al 31.8.2021, vanno pagate in unica soluzione entro il 30.9.2021.
1.4 RATE DA “ROTTAMAZIONE DEI RUOLI” E DA “SALDO E STRALCIO DEGLI OMESSI VERSAMENTI”
Il DL 99/2021 non ha invece previsto ulteriori proroghe in relazione al versamento delle rate relative alla c.d. “rottamazione dei ruoli” (inclusa la rottamazione dei ruoli inerente a dazi doganali/IVA all’importazione) e al c.d. “saldo e stralcio degli omessi versamenti”, che continua quindi a dover avvenire:
2. SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ ESECUTIVE E CAUTELARI
Dall’8.3.2020 al 31.8.2021 sono sospese le attività esecutive (pignoramenti) nonché cautelari (fermi e ipoteche).
Rimangono validi i pignoramenti e le altre misure eventualmente già disposte.
3. CREDITI D’IMPOSTA LEGATI AI PAGAMENTI ELETTRONICI
L’art. 1 co. 10 e 11 del DL 99/2021 prevede alcune novità in relazione a crediti d’imposta legati agli strumenti di pagamento elettronici.
3.1 CREDITO D’IMPOSTA SULLE COMMISSIONI ADDEBITATE
Viene previsto che il credito d’imposta di cui all’art. 22 del DL 124/2019 è incrementato al 100% (in luogo dell’ordinario 30%):
3.2 CREDITO D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI POS
Il nuovo art. 22-bis del DL 124/2019 prevede un credito d’imposta per l’acquisto, il noleggio o l’utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico collegato ai registratori telematici.
Il credito d’imposta spetta, nel limite massimo di spesa per soggetto di 160,00 euro, nelle seguenti misure:
Ai medesimi soggetti che, nel corso dell’anno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti evoluti di pagamento elettronico che consentono anche la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, il credito d’imposta è riconosciuto, nel limite massimo di spesa per soggetto di 320,00 euro, nelle seguenti misure:
4. NUOVA SABATINI
L’art. 5 del DL 99/2021 dispone il rifinanziamento della “Nuova Sabatini”.
Con il DM 2.7.2021 è stata disposta la riapertura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso ai contributi.
Viene inoltre previsto che, con riferimento alle domande di agevolazione presentate in data antecedente all’1.1.2021 per le quali sia stata già erogata in favore delle imprese beneficiarie almeno la prima quota di contributo, si procede, secondo criteri cronologici, nei limiti delle risorse autorizzate, ad erogare le successive quote di contributo spettanti in un’unica soluzione, anche se non espressamente richieste dalle imprese beneficiarie, previo positivo esito delle verifiche amministrative propedeutiche al pagamento.
5. ABROGAZIONE DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER I SOGGETTI CON RICAVI TRA 10 E 15 MILIONI DI EURO
Viene abrogato il contributo a fondo perduto “eventuale” che era stato previsto, dall’art. 1 co. 30 del DL 73/2021 (c.d. “Sostegni-bis”), in presenza di risorse disponibili, per i soggetti con ricavi o compensi compresi tra 10 e 15 milioni di euro.
Si precisa che alla data di redazione della presente circolare è in corso l’iter di conversione in legge del D.L. 73 (Decreto Sostegni Bis). È stato presentato un emendamento che dovrebbe reintrodurre il contributo a fondo perduto per i soggetti con ricavi/compensi anno 2019 tra i 10 e i 15 milioni di euro.
LE PROROGHE PREVISTE DAL DPCM DEL 28.06.2021
Con il DPCM 28.6.2021, pubblicato sulla G.U. 30.6.2021 n. 154, è stata disposta la proroga del termine per i versamenti risultanti dai modelli REDDITI 2021, IRAP 2021 e IVA 2021:
Il rinvio del termine di versamento:
Si precisa che alla data di redazione della presente circolare è in corso l’iter di conversione in legge del D.L. 73 (Decreto Sostegni Bis). È stato presentato un emendamento che dovrebbe far slittare la scadenza del 20.07.2021 (prevista dal DPCM) al 15 SETTEMBE 2021.
1 soggetti interessati dalla proroga dei versamenti
Per quanto riguarda i contribuenti interessati, il DPCM 28.6.2021 stabilisce che, analogamente allo scorso anno, la proroga si applica ai soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:
Termini di versamento
Nei confronti dei soggetti che possono beneficiare della proroga, i versamenti devono essere eseguiti entro il 20.7.2021, invece che entro il 30.6.2021, senza la maggiorazione dello 0,4%.
2 contribuenti per i quali ricorrono cause di esclusione dagli isa
Il DPCM 28.6.2021 prevede espressamente che possono beneficiare della proroga anche i contribuenti che:
Soggetti che svolgono attività agricole
Sono invece esclusi dalla proroga i contribuenti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari ai sensi degli artt. 32 ss. del TUIR (cfr. risposta a interpello Agenzia delle Entrate 2.8.2019 n. 330).
3 Soci di società e associazioni “trasparenti”
Analogamente allo scorso anno, il DPCM 28.6.2021 stabilisce che la proroga in esame interessa anche i soggetti che: