LE NOVITA’ DEL D.L. 99 DEL 30.06.2021

12/07/2021

Il D.L. 99 del 30.06.2021 è stato pubblicato nella G.U. n. 155 ed entrato in vigore sempre il 30.06.2021. A seguire le principali novità.

1. CARTELLE DI PAGAMENTO E ACCERTAMENTI ESECUTIVI- PROROGA DEI TERMINI DI VERSAMENTO 

Le somme intimate tramite cartella di pagamento devono essere versate nei 60 giorni successivi alla data di notifica della cartella stessa. Per effetto dell’art. 2 del DL 99/2021, i pagamenti i cui termini scadono dall’8.3.2020 al 31.8.2021 devono avvenire, in unica soluzione, entro la fine del mese successivo, cioè entro il 30.9.2021. Prima del DL 99/2021, il termine finale del periodo di sospensione era il 30.6.2021 e il pagamento sarebbe dovuto avvenire entro il 31.7.2021.

Entro il 30.9.2021 le somme non devono, necessariamente, essere pagate tutte in unica soluzione, in quanto è possibile chiederne la dilazione.

Durante il periodo di sospensione non vengono notificate le cartelle di pagamento.

1.1 AVVISI DI ADDEBITO INPS 

Le somme che devono essere pagate a seguito di avviso di addebito INPS, se scadono dall’8.3.2020 al 31.8.2021, vanno pagate in unica soluzione entro il 30.9.2021, rimanendo ferma la possibilità di chiedere la dilazione.

1.2 ACCERTAMENTI ESECUTIVI 

Il DL 99/2021 prevede espressamente che se le somme intimate con accertamento esecutivo scadono dall’8.3.2020 al 31.8.2021, il pagamento può avvenire entro il 30.9.2021.

Ciò vale quindi per gli accertamenti in materia di imposte sui redditi, IVA e IRAP e in materia di fiscalità locale.

1.3 RATE DA DILAZIONE DEI RUOLI 

Le rate inerenti a dilazioni di somme iscritte a ruolo, oppure derivanti da accertamenti esecutivi e avvisi di addebito INPS, scadenti dall’8.3.2020 al 31.8.2021, vanno pagate in unica soluzione entro il 30.9.2021.

1.4 RATE DA “ROTTAMAZIONE DEI RUOLI” E DA “SALDO E STRALCIO DEGLI OMESSI VERSAMENTI” 

Il DL 99/2021 non ha invece previsto ulteriori proroghe in relazione al versamento delle rate relative alla c.d. “rottamazione dei ruoli” (inclusa la rottamazione dei ruoli inerente a dazi doganali/IVA all’importazione) e al c.d. “saldo e stralcio degli omessi versamenti”, che continua quindi a dover avvenire:

  • entro il 31.7.2021, per le rate scadute nel 2020;
  • entro il 30.11.2021, per le rate in scadenza il 28.2.2021, il 31.3.2021, il 31.5.2021 e il 31.7.2021.

 

2. SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ ESECUTIVE E CAUTELARI 

Dall’8.3.2020 al 31.8.2021 sono sospese le attività esecutive (pignoramenti) nonché cautelari (fermi e ipoteche).

Rimangono validi i pignoramenti e le altre misure eventualmente già disposte.

 

3. CREDITI D’IMPOSTA LEGATI AI PAGAMENTI ELETTRONICI 

L’art. 1 co. 10 e 11 del DL 99/2021 prevede alcune novità in relazione a crediti d’imposta legati agli strumenti di pagamento elettronici.

3.1 CREDITO D’IMPOSTA SULLE COMMISSIONI ADDEBITATE

Viene previsto che il credito d’imposta di cui all’art. 22 del DL 124/2019 è incrementato al 100% (in luogo dell’ordinario 30%):

  • per le commissioni maturate dall’1.7.2021 al 30.6.2022;
  • nel caso in cui gli esercenti attività di impresa, arte o professioni, che effettuano vendite nei confronti di consumatori finali, adottino strumenti di pagamento elettronico collegati ai registratori telematici ovvero strumenti di pagamento evoluto di cui all’art. 2 co. 5-bis del DLgs. 127/2015.

3.2 CREDITO D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI POS 

Il nuovo art. 22-bis del DL 124/2019 prevede un credito d’imposta per l’acquisto, il noleggio o l’utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico collegato ai registratori telematici.

Il credito d’imposta spetta, nel limite massimo di spesa per soggetto di 160,00 euro, nelle seguenti misure:

  • 70% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000,00 euro;
  • 40% per i soggetti con i suddetti ricavi e compensi superiori a 200.000,00 euro e fino a 1 milione di euro;
  • 10% per i soggetti con i suddetti ricavi e compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

Ai medesimi soggetti che, nel corso dell’anno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti evoluti di pagamento elettronico che consentono anche la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, il credito d’imposta è riconosciuto, nel limite massimo di spesa per soggetto di 320,00 euro, nelle seguenti misure:

  • 100% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000,00 euro;
  • 70% per i soggetti con i suddetti ricavi e compensi superiori a 200.000,00 euro e fino a 1 milione di euro;
  • 40% per i soggetti con i suddetti ricavi e compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

 

4. NUOVA SABATINI 

L’art. 5 del DL 99/2021 dispone il rifinanziamento della “Nuova Sabatini”. 

Con il DM 2.7.2021 è stata disposta la riapertura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso ai contributi.

Viene inoltre previsto che, con riferimento alle domande di agevolazione presentate in data antecedente all’1.1.2021 per le quali sia stata già erogata in favore delle imprese beneficiarie almeno la prima quota di contributo, si procede, secondo criteri cronologici, nei limiti delle risorse autorizzate, ad erogare le successive quote di contributo spettanti in un’unica soluzione, anche se non espressamente richieste dalle imprese beneficiarie, previo positivo esito delle verifiche amministrative propedeutiche al pagamento.

5. ABROGAZIONE DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER I SOGGETTI CON RICAVI TRA 10 E 15 MILIONI DI EURO 

Viene abrogato il contributo a fondo perduto “eventuale” che era stato previsto, dall’art. 1 co. 30 del DL 73/2021 (c.d. “Sostegni-bis”), in presenza di risorse disponibili, per i soggetti con ricavi o compensi compresi tra 10 e 15 milioni di euro.

Si precisa che alla data di redazione della presente circolare è in corso l’iter di conversione in legge del D.L. 73 (Decreto Sostegni Bis). È stato presentato un emendamento che dovrebbe reintrodurre il contributo a fondo perduto per i soggetti con ricavi/compensi anno 2019 tra i 10 e i 15 milioni di euro.

LE PROROGHE PREVISTE DAL DPCM DEL 28.06.2021  

Con il DPCM 28.6.2021, pubblicato sulla G.U. 30.6.2021 n. 154, è stata disposta la proroga del termine per i versamenti risultanti dai modelli REDDITI 2021, IRAP 2021 e IVA 2021:

  • dal 30.6.2021 al 20.7.2021, senza la maggiorazione dello 0,4%;
  • in relazione ai contribuenti interessati dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfettario o dei c.d. “minimi”.

Il rinvio del termine di versamento:

  • è stato deciso per tener conto dell’impatto che l’emergenza da COVID-19 ha avuto anche quest’anno sull’operatività dei contribuenti di minori dimensioni e, conseguentemente, sull’operatività dei loro intermediari;
  • era stato “anticipato” con il comunicato stampa del Ministero dell’Economia e delle Finanze 28.6.2021 n. 133.

Si precisa che alla data di redazione della presente circolare è in corso l’iter di conversione in legge del D.L. 73 (Decreto Sostegni Bis). È stato presentato un emendamento che dovrebbe far slittare la scadenza del 20.07.2021 (prevista dal DPCM) al 15 SETTEMBE 2021.

1 soggetti interessati dalla proroga dei versamenti

Per quanto riguarda i contribuenti interessati, il DPCM 28.6.2021 stabilisce che, analogamente allo scorso anno, la proroga si applica ai soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:

  • esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all’art. 9-bis del DL 50/2017;
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569,00 euro).

Termini di versamento

Nei confronti dei soggetti che possono beneficiare della proroga, i versamenti devono essere eseguiti entro il 20.7.2021, invece che entro il 30.6.2021, senza la maggiorazione dello 0,4%.

2 contribuenti per i quali ricorrono cause di esclusione dagli isa

Il DPCM 28.6.2021 prevede espressamente che possono beneficiare della proroga anche i contribuenti che:

  • applicano il regime forfettario di cui all’art. 1 co. 54 – 89 della L. 190/2014;
  • applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27 co. 1 del DL 98/2011 (c.d. “contribuenti minimi”);
  • presentano altre cause di esclusione dagli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfettaria del reddito, ecc.), comprese quelle che sono state previste a seguito dell’emergenza da COVID-19.

Soggetti che svolgono attività agricole

Sono invece esclusi dalla proroga i contribuenti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari ai sensi degli artt. 32 ss. del TUIR (cfr. risposta a interpello Agenzia delle Entrate 2.8.2019 n. 330).

3 Soci di società e associazioni “trasparenti”

Analogamente allo scorso anno, il DPCM 28.6.2021 stabilisce che la proroga in esame interessa anche i soggetti che:

  • partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
  • devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, tra cui i soci di società di persone e i componenti di associazioni tra artisti e professionisti.