10/12/2021
IL CONTRIBUTO PEREQUATIVO
1. Premessa
L’art. 1 co. 16-27 del DL 25.5.2021 n. 73 (c.d. “Sostegni-bis”), conv. L. 23.7.2021 n. 106, al fine di sostenere gli operatori economici maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha previsto il riconoscimento di un contributo a fondo perduto, con finalità perequative, calcolato sul risultato economico d’esercizio.
A seguito dell’autorizzazione della Commissione europea, con il DM 12.11.2021 sono state quindi definite:
Con il provv. Agenzia delle Entrate 29.11.2021 n. 336196:
2. Soggetti beneficiari
Possono beneficiare del contributo i soggetti:
Esclusioni
Il contributo non spetta:
3. Condizioni
Il contributo spetta a condizione che:
4. Misura del contributo
L’ammontare del contributo è calcolato applicando le percentuali definite dal DM 12.11.2021 alla differenza tra il risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019, diminuita dei contributi a fondo perduto eventualmente riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate.
A tale importo si applicano quindi le seguenti percentuali:
30%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 100.000,00 euro;
20%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 100.000,00 e 400.000,00 euro;
15%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 400.000,00 e 1 milione di euro;
10%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 1 e 5 milioni di euro;
5%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 5 e 10 milioni.
4.1 Contributo massimo – minimo
L’importo del contributo non può essere comunque superiore a 150.000,00 euro.
A differenza di precedenti contributi a fondo perduto, per il contributo perequativo non è previsto un importo minimo.
4.2. Non spettanza del contributo
Non spetta alcun contributo se l’ammontare complessivo dei contributi già riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate è uguale o maggiore alla differenza tra il risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 e quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019.
4.3 Limiti comunitari
Il contributo a fondo perduto è erogato nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea 19.3.2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche.
In particolare, il contributo a fondo perduto “perequativo” è ascrivibile alla sezione 3.1 “Aiuti di importo limitato” del Quadro temporaneo aiuti di Stato, insieme ai benefici fiscali concessi ai contribuenti durante il periodo di emergenza da Coronavirus.
Qualora, sommando all’importo complessivo di aiuti ricevuti dal richiedente e dall’impresa unica per la sezione 3.1 il contributo richiesto con l’istanza, si dovesse superare il limite massimo applicabile, il richiedente potrà richiedere il contributo limitatamente all’importo che consente di non superare il limite di aiuti di Stato.
In ogni caso, il richiedente può presentare l’istanza per la richiesta del contributo perequativo solo qualora il suddetto massimale non sia superato.
5. Presentazione dell’istanza per accedere al contributo
Per accedere al contributo a fondo perduto, i soggetti interessati devono presentare un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate, secondo le modalità e i termini stabiliti con il relativo provv. 29.11.2021 n. 336196.
5.1 Contenuto dell’istanza
L’istanza, oltre ai dati identificativi del richiedente e del suo rappresentante legale, contiene tra l’altro:
Aiuti di Stato
Nell’istanza deve essere compilata la sezione dedicata alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, per attestare il possesso dei requisiti previsti per le sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo aiuti di Stato.
Qualora con il contributo in esame il richiedente superi il limite massimo di aiuti di Stato previsto per la sezione 3.1, occorre indicare nell’apposita sezione il minor importo richiesto per evitare il superamento del limite massimo di aiuti di Stato.
Il soggetto richiedente inoltre:
– qualora faccia parte di un’impresa unica, deve indicare nel quadro B l’elenco dei codici fiscali di tutti i soggetti facenti parte dell’impresa unica.
5.2 Modalità e termini di presentazione dell’istanza
L’istanza deve essere presentata, direttamente o tramite intermediario, all’Agenzia delle Entrate:
– dal 30.11.2021 al 28.12.2021, nel caso in cui l’istanza sia presentata tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
5.3 Ricevute
A seguito della presentazione dell’istanza:
Le ricevute sono messe a disposizione del soggetto che ha trasmesso l’istanza nella sezione “Ricevute” della propria area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate “Servizi – Consultazioni e ricerca – Ricerca ricevute”.
5.4 Comunicazione al soggetto richiedente tramite PEC
Qualora l’istanza sia trasmessa da un intermediario, al soggetto richiedente viene comunque inviata, al proprio indirizzo PEC, una apposita comunicazione relativa alla presentazione dell’istanza o di una rinuncia.
6. Erogazione del contributo
L’Agenzia delle Entrate eroga il contributo a fondo perduto:
L’Agenzia delle Entrate verifica che il conto sul quale erogare il bonifico, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente.
7. Irrilevanza fiscale del contributo
Il contributo a fondo perduto non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini IRAP.
8. Controlli successivi
Successivamente all’erogazione del contributo, l’Agenzia delle Entrate effettua:
9. Sanzioni
Qualora dai predetti controlli emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, l’Agenzia delle Entrate:
L’indebita percezione del contributo è inoltre soggetta alla pena della reclusione da 3 mesi a 6 anni ai sensi dell’art. 316-ter c.p. (o sanzione amministrativa in determinate circostanze).
È comunque consentita la regolarizzazione spontanea da parte del contribuente, mediante restituzione del contributo indebitamente percepito e dei relativi interessi, nonché mediante versamento delle sanzioni.
LE NOVITA’ DEL DECRETO ANTIFRODE
(D.L. 157 del 11.12.2021)
In data 12.11.2021 è entrato in vigore il D.L. 157 (c.d. Decreto Antifrde) che, in relazione alle agevolazioni fiscali esistenti in materia edilizia ha previsto:
A seguire le novità introdotte:
Nel caso di esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta corrispondente alla detrazione “edilizia” altrimenti spettante (diversa dal superbonus 110%), il nuovo co. 1-ter dell’art. 121 del DL 34/2020 dispone che:
L’obbligo del visto di conformità e di attestazione della congruità delle spese esteso a tutte le opzioni esercitate ai sensi dell’art. 121 co. 1 del DL 34/2020, è obbligatorio, in via di principio, per tutte le comunicazioni trasmesse a partire dal 12.11.2021.
Con riguardo ai bonus diversi dal superbonus, la circ. 16/2021 dell’Agenzia delle Entrate precisa che:
l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che l’obbligo di apporre il visto di conformità alla comunicazione e di attestazione della congruità delle spese non sussiste per i contribuenti che pur non avendo ancora trasmesso telematicamente la comunicazione all’Agenzia delle Entrate, anteriormente al 12.11.2021, hanno:
Per quanto riguarda il superbonus del 110% di cui all’art. 119 del DL 34/2020, invece, il visto di conformità (già richiesto in caso di opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020) diventa obbligatorio anche nel caso in cui si intenda fruire della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, con l’eccezione delle dichiarazioni:
La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 16/2021 ha chiarito che l’obbligo di rilasciare il visto di conformità:
Detraibilità delle spese per il visto di conformità
Le spese sostenute per l’apposizione del visto di confomità, anche nel caso in cui il contribuente fruisca del superbonus direttamente nella propria dichiarazione dei redditi, sono detraibili ai sensi dell’art. 119 co. 15 del DL 34/2020.
ALTRE INFORMAZIONI
IL NUOVO ESTEROMETRO: DIFFERIMENTO ENTRATA IN VIGORE
Come anticipato nelle circolari dei mesi precedenti, per effetto delle variazioni introdotte dalla Legge 178/2020 in tema di Esterometro, a partire dal 01.01.2022 doveva entrare in vigore il “NUOVO ESTEROMETRO” ossia l’obbligo di comunicare le operazioni effettuate dal 1 gennaio 2022 relative a cessioni di beni/prestazioni di servizi effettuate/ricevute verso/da soggetti non stabiliti in Italia in via telematica tramite SDI secondo il formato previsto per la fattura elettronica. La norma aveva anche disciplinato i nuovi termini di invio di tali documenti e in particolare:
In sede di conversione del D.L. 146/2021 (Decreto Fiscale) è stato approvato un emendamento in base al quale le nuove modalità di invio del nuovo esterometro sono state differite al 01.07.2022.
LA DISCIPLINA DEGLI OMAGGI
La concessione di omaggi da parte delle imprese e degli esercenti arti e professioni rappresenta un fatto usuale, in special modo in occasione di festività e ricorrenze.
Di seguito si riepilogano i principali aspetti del regime fiscale di tali cessioni nell’ambito delle imposte sui redditi e dell’IVA.
Gli oneri sostenuti per la distribuzione di omaggi possono assumere diversa natura reddituale a seconda che il bene venga ceduto:
In linea generale, gli oneri sostenuti per omaggi distribuiti ai clienti sono deducibili:
Ai fini di determinare il “valore unitario” dell’omaggio consegnato, occorre fare riferimento:
Beni autoprodotti
Per i beni autoprodotti dall’impresa (beni alla cui ideazione, produzione e commercializzazione è diretta l’attività d’impresa che vengono prodotti dalla società o che sono commissionati a lavoranti esterni e acquistati dall’impresa per la successiva rivendita):
1.2. OMAGGI AI DIPENDENTI E SOGGETTI ASSIMILATI
In linea generale, il costo sostenuto dal datore di lavoro per l’acquisto di beni da destinare in omaggio ai dipendenti e ai soggetti assimilati (es. collaboratori) è deducibile dal reddito d’impresa secondo le norme relative ai costi per le prestazioni di lavoro.
Tale regola non si applica alle spese di istruzione, educazione, ricreazione, di assistenza sociale e di culto che sono deducibili dal reddito d’impresa nel limite del 5 per mille delle spese per prestazioni di lavoro dipendente.
Lato dipendenti, gli omaggi ricevuti in relazione al rapporto di lavoro concorrono a formare il reddito per il lavoratore dipendente; risultano non imponibili gli omaggi ricevuti che, nel periodo d’imposta 2020, non superino, insieme all’ammontare degli altri fringe benefit, l’importo di 516,46 euro (limite così elevato dall’art. 112 del DL 104/2020, rispetto alla precedente soglia di 258,23 euro).
Le cessioni gratuite di beni ai clienti seguono la disciplina generale di imponibilità IVA, ad eccezione dei beni non rientranti nell’attività propria dell’impresa, per i quali sono previsti alcuni casi di esclusione. A seguire le precisazioni.
Gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o commercio rientra nell’attività dell’impresa, non costituiscono spese di rappresentanza. Pertanto, l’IVA assolta all’atto dell’acquisto è detraibile senza limitazioni.
Ai fini della determinazione della base imponibile, il valore da prendere a riferimento, a seguito delle modifiche introdotte dalla L. 7.7.2009 n. 88 (legge Comunitaria 2008), è il prezzo d’acquisto dei beni e non più il loro “valore normale”.
2.1.1.Documentazione per la cessione
La rivalsa dell’IVA non è obbligatoria per le cessioni gratuite di beni.
In assenza di rivalsa, l’operazione può essere certificata, alternativamente:
Le autofatture per omaggi devono essere emesse in modalità elettronica ai sensi dell’art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015:
L’IVA non addebitata in rivalsa è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi.
2.1.2. Campioni gratuiti
Sono escluse da IVA le cessioni gratuite di campioni:
Gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa, costituiscono sempre spese di rappresentanza, indipendentemente dal costo unitario dei beni stessi.
Per i beni non rientranti nell’attività propria dell’impresa (non essendo di propria produzione o commercio), la cessione gratuita è sempre esclusa da IVA.
L’IVA relativa alle spese di rappresentanza, invece, è detraibile solo in relazione all’acquisto di beni di costo unitario non superiore a 50,00 euro.
Pertanto, l’IVA “a monte” è:
I beni acquistati per essere ceduti a titolo di omaggio ai propri dipendenti e ai soggetti assimilati (es. collaboratori) non sono inerenti all’attività d’impresa e non possono nemmeno essere qualificati come spese di rappresentanza; di conseguenza, la relativa IVA è indetraibile, mentre la loro cessione gratuita è esclusa dal campo di applicazione dell’imposta.
Se gli omaggi sono rappresentati da beni oggetto dell’attività d’impresa, spetta la detrazione dell’imposta, mentre la cessione gratuita è imponibile.
Tabella riepilogativa per beni non rientranti nell’attività dell’impresa
Destinatari dell’omaggio |
DETRAZIONE IVA (SU ACQUISTO) |
CESSIONE gratuita |
IRES/IRPEF Deducibilità costo |
Clienti |
SI se costo unitario ≤ € 50 NO se costo unitario ≥ € 50 |
Esclusa da Iva |
Costo deducibile integralmente se valore unitario ≤ € 50 Nel limite annuo deducibile se valore unitario ≥ € 50 |
Dipendenti |
NO |
Esclusa da Iva |
Deducibilità integrale nell’esercizio |
È ormai prassi diffusa concedere omaggi anche sotto forma di “buoni acquisto” (voucher), che consentono l’acquisto di beni/servizi negli esercizi convenzionati.
La disciplina IVA applicabile all’emissione, al trasferimento e al riscatto dei voucher è stata riformata con il DLgs. 29.11.2018 n. 141, al fine di recepire le novità introdotte dalla direttiva 2016/1065/UE. Le nuove disposizioni trovano applicazione per i buoni emessi successivamente al 31.12.2018.
Nell’ambito della nuova disciplina, i voucher (o “buoni corrispettivo”) sono definiti come strumenti che contengono l’obbligo di essere accettati come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che riportano sul supporto utilizzato o sulla relativa documentazione le informazioni necessarie a individuare i beni o servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo dei buoni medesimi.
Inoltre, nella nuova disciplina, si distingue tra:
La deducibilità delle spese sostenute per l’acquisto di voucher che le imprese omaggiano ai propri clienti segue il trattamento delle spese di rappresentanza.
Nel caso in cui i buoni acquisto siano concessi ai dipendenti, gli stessi costituiscono fringe benefit per i dipendenti per effetto del co. 3-bis dell’art. 51 del TUIR e i relativi costi rientrerebbero tra quelli deducibili per la società.
VERSAMENTO DELL’ACCONTO IVA
Il prossimo 27 dicembre 2021 scade il termine di versamento dell’acconto IVA dovuto per il 2021. L’acconto, che non è dovuto nel caso in cui risulti inferiore ad € 103,29, si versa tramite Mod. F24 utilizzando alternativamente uno dei seguenti codici tributo:
Al versamento dell’acconto non si applica la maggiorazione dell’1% normalmente prevista per i contribuenti che optano per le liquidazioni trimestrali. Per la determinazione dell’acconto si deve utilizzare alternativamente uno dei criteri illustrati nella tabella che segue:
Metodo |
Determinazione dell’acconto Iva |
Storico |
Con questo criterio, certamente preferibile per la semplicità di calcolo, l’acconto è pari all’88% del versamento IVA dovuto relativamente:
In tutti i casi il calcolo si esegue sull’importo dell’Iva dovuta al lordo dell’eventuale acconto versato nel mese di dicembre 2020. |
Storico: casi particolari di variazione di regime |
Se, a seguito della variazione del volume d’affari, la cadenza dei versamenti IVA è cambiata nel 2021 rispetto a quella adottata nel 2020, passando da trimestrale a mensile o viceversa, nel calcolo dell’acconto con il metodo storico occorre commisurare l’acconto come segue:
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Analitico (o delle operazione effettuate) |
Con questo criterio, l’acconto risulta pari al 100% dell’IVA risultante da una liquidazione “parziale” e straordinaria, effettuata considerando le operazioni attive effettuate fino al 20 dicembre 2021, anche se non sono ancora state emesse e registrate le relative fatture di vendita, e le operazioni passive registrate fino alla medesima data. Tale metodo può essere conveniente per il contribuente a cui risulta un debito IVA inferiore rispetto al metodo storico. |
Previsionale |
Analogamente a quanto avviene nel calcolo degli acconti delle imposte sui redditi, con questo criterio l’acconto da versare si determina nella misura pari all’88% dell’IVA che si prevede di dover versare per il mese di dicembre dell’anno in corso per i contribuenti mensili o per l’ultimo trimestre dell’anno in corso per i contribuenti trimestrali. Anche tale metodo risulta conveniente per il contribuente nelle ipotesi in cui il versamento dovuto risulti inferiore a quello derivante dall’applicazione del metodo storico. Naturalmente con questo metodo, contrariamente agli altri due, vi è il rischio di vedersi applicare sanzioni nel caso di versamento che risulta, una volta liquidata definitivamente l’Iva, inferiore al dovuto. |
Martedì 14 dicembre |
SCADENZA |
ADEMPIMENTO |
COMMENTO |
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14.12.2021 |
Regolarizzazione versamento imposte |
I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente i versamenti delle somme dovute a saldo per il 2020 o in acconto per il 2021, relative ai modelli REDDITI 2021 e IRAP 2021, la cui scadenza del termine era il 15.9.2021 per effetto della proroga di cui all’art. 9-ter del DL 73/2021, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell’1,67%, oltre agli interessi legali. Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:
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14.12.2021 |
Versamento rate sospese |
I soggetti con carichi affidati agli Agenti della Riscossione tra l’1.1.2000 e il 31.12.2017, che hanno aderito alla definizione agevolata delle cartelle di pagamento, degli accertamenti esecutivi e degli avvisi di addebito (c.d. “rottamazione-ter”) e/o al “saldo e stralcio” degli omessi versamenti di imposte e contributi, devono effettuare il versamento delle rate scadute negli anni 2020 e 2021, che erano state sospese a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. |
Giovedì 16 dicembre |
SCADENZA |
ADEMPIMENTO |
COMMENTO |
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16.12.2021 |
Saldo IMU 2021 |
I proprietari di immobili e gli altri soggetti passivi, diversi dagli enti non commerciali, devono provvedere al versamento del saldo dell’imposta municipale propria (IMU) dovuta per l’anno 2021:
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16.12.2021 |
Seconda rata IMU 2021 enti non commerciali |
Gli enti non commerciali devono provvedere al versamento della seconda rata dell’imposta municipale propria (IMU) dovuta per l’anno 2021:
Il conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta per l’anno 2021 dovrà essere corrisposto entro il 16.6.2022. |
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16.12.2021 |
Effettuazione versamenti da |
I soggetti che, entro il 16.9.2020 o il 16.12.2020 (in caso di opzione per il versamento in 4 rate mensili) non hanno effettuato i pagamenti derivanti da “avvisi bonari”, emessi a seguito di liquidazione automatica o controllo formale delle dichiarazioni, il cui termine di versamento scadeva dall’8.3.2020 al 31.5.2020 e che erano stati sospesi per effetto dell’emergenza sanitaria da COVID-19, possono effettuarli senza applicazione di ulteriori sanzioni e interessi. |
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16.12.2021 |
Versamento IVA mensile |
I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:
I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente. È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi. |
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16.12.2021 |
Versamento ritenute |
I sostituti d’imposta devono versare:
Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2021 non è di almeno 500,00 euro. |
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16.12.2021 |
Imposta sostitutiva rivalutazioni TFR |
I datori di lavoro sostituti d’imposta devono versare l’acconto dell’imposta sostitutiva del 17% in relazione alle rivalutazioni del TFR che maturano nel 2021. L’acconto è commisurato:
È possibile utilizzare in compensazione della suddetta imposta sostitutiva il credito derivante dal versamento negli anni 1997 e/o 1998 dell’anticipo della tassazione del TFR. Il saldo dovrà essere versato entro il 16.2.2022. |
Lunedì 20 dicembre |
SCADENZA |
ADEMPIMENTO |
COMMENTO |
20.12.2021 |
Regolarizzazione versamento imposte |
I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2021, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2021 in seconda convocazione, che svolgono attività senza indici di affidabilità fiscale (ISA) o dichiarano ricavi superiori a 5.164.569,00 euro, che hanno effettuato insufficienti versamenti delle imposte dovute a saldo per il 2020 o in acconto per il 2021, relative ai modelli REDDITI 2021 e IRAP 2021, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,4% era il 20.9.2021, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell’1,67%, oltre agli interessi legali. Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:
Se entro il 20.9.2021 non è stato effettuato alcun versamento, il ravvedimento operoso va effettuato:
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Lunedì 27 dicembre |
SCADENZA |
ADEMPIMENTO |
COMMENTO |
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27.12.2021 |
Versamento |
I soggetti titolari di partita IVA, sia mensili che trimestrali, devono versare l’acconto IVA relativo al 2021. |
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27.12.2021 |
Presentazione modelli INTRASTAT |
I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:
I soggetti che, nel mese di novembre 2021, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:
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Martedì 28 dicembre |
SCADENZA |
ADEMPIMENTO |
COMMENTO |
28.12.2021 |
Domande contributo fondo perduto “perequativo” |
Gli esercenti attività d’impresa, arte o professione o titolari di reddito agrario, con ricavi o compensi 2019 non superiori a 10 milioni di euro, salve le previste esclusioni, devono presentare all’Agenzia delle Entrate l’istanza di concessione del contributo a fondo perduto c.d. “perequativo”:
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Giovedì 30 dicembre |
SCADENZA |
ADEMPIMENTO |
COMMENTO |
30.12.2021 |
Registrazione contratti di locazione |
Le parti contraenti devono provvedere:
Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI”, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 |
Venerdì 31 dicembre |
SCADENZA |
ADEMPIMENTO |
COMMENTO |
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31.12.2021 |
Presentazione richiesta di un nuovo piano di dilazione |
I soggetti che alla data dell’8.3.2020 sono decaduti da un piano di dilazione ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/73, possono richiedere all’Agente della Riscossione una nuova richiesta di rateazione. Al fine di accedere alla nuova dilazione non è necessario effettuare il versamento delle rate scadute alla data di presentazione della richiesta. |
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31.12.2021 |
Definizione agevolata degli “avvisi bonari” |
I soggetti titolari di partita IVA attiva al 23.3.2021, che hanno subito nel 2020 una riduzione del volume di affari (o dei ricavi) superiore del 30% rispetto al 2019, devono presentare all’Agenzia delle Entrate l’autodichiarazione:
Nel caso in cui la proposta di definizione agevolata non venga ricevuta dal contribuente in tempo utile per rispettare il termine in esame, l’autodichiarazione deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui è effettuato il pagamento degli importi dovuti per la definizione o della prima rata. |
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31.12.2021 |
Comunicazione cessione crediti d’imposta per |
I soggetti che hanno maturato i crediti d’imposta per botteghe e negozi (art. 65 del DL 18/2020) e/o per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda (art. 28 del DL 34/2020), devono comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate la cessione, anche parziale, dei suddetti crediti d’imposta, se non ancora effettuata:
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31.12.2021 |
Comunicazione dei dati relativi ad alcuni crediti d’imposta |
Le imprese devono comunicare al Ministero dello Sviluppo economico, al fine di valutare l’andamento e l’efficacia delle misure agevolative, i dati riguardanti l’applicazione dei crediti d’imposta per:
La comunicazione, che non costituisce presupposto per l’applicazione dell’agevolazione, deve avvenire:
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31.12.2021 |
Dichiarazione ritenuta ridotta sulle provvigioni |
I percipienti provvigioni di intermediazione (es. agenti, mediatori, rappresentanti di commercio) che si avvalgono del-l’opera continuativa di dipendenti o di terzi, ai fini dell’applicazione della ritenuta d’acconto sul 20% (invece che sul 50%) delle provvigioni corrisposte, devono spedire ai committenti, preponenti o mandanti:
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Rimanendo a più completa disposizione per fornirVi ulteriori chiarimenti e precisazioni, cogliamo l’occasione per porgerVi cordiali saluti.
Studio Pietrobon & Associati