20/06/2022
Con il DL 17.5.2022 n. 50, pubblicato sulla G.U. 17.5.2022 n. 114, sono state emanate ulteriori misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina (c.d. decreto“Aiuti”).
Di seguito vengono analizzate le principali novità in esso contenute.
Gli artt. 2 e 4 del DL 50/2022 modificano nuovamente la disciplina dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.
2.1 Incremento della misura di alcuni crediti d’imposta
Ai sensi dell’art. 2 del DL 50/2022, il credito d’imposta è aumentato come indicato nella tabella sottostante:
Soggetti beneficiari del credito |
Credito d’imposta precedente |
Nuovo credito d’imposta |
Imprese GASIVORE- II TRIM. 2022 |
20% |
25% |
Imprese ENERGIVORE- II TRIM. 2022 |
25% |
25% |
Imprese NON GASIVORE – II TRIM. 2022 |
20% |
25% |
Imprese NON ENERGIVORE – II TRIM. 2022 |
12% |
15% |
2.2 Credito d’imposta alle imprese gasivore ANCHE per il primo trimestre 2022
L’art. 4 del DL 50/2022 riconosce un credito d’imposta per le imprese “GASIVORE” pari al 10% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale, consumato (non per usi termoelettrici) anche per il primo trimestre solare dell’anno 2022.
L’agevolazione spetta qualora il prezzo di riferimento del medesimo gas, calcolato come media, riferita all’ultimo trimestre 2021, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Soggetti beneficiari:
Tale credito d’imposta spetta alle imprese “gasivore” che:
Caratteristiche del credito d’imposta:
Ai sensi dell’art. 21 del DL 50/2022, per gli investimenti in beni immateriali 4.0 effettuati dall’1.1.2022 al 31.12.2022 (o nel termine “lungo” del 30.6.2023), il credito d’imposta di cui alla L. 178/2020 è incrementato al 50% (in luogo del precedente 20%).
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Ai sensi dell’art. 22 del DL 50/2022, il credito d’imposta per la formazione 4.0 è incrementato:
A tal fine, le attività formative devono essere erogate da specifici soggetti, che saranno individuati con apposito DM, e dovranno essere certificati i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle competenze.
In assenza di tali condizioni, per i progetti di formazione avviati dopo il 18.5.2022 il credito d’imposta è ridotto:
Per le persone fisiche è prorogato di tre mesi il termine entro cui effettuare gli interventi che consentono di beneficiare del superbonus al 110% per gli interventi eseguiti sugli edifici unifamiliari, oppure su unità immobiliari “indipendenti e autonome” site in edifici plurifamiliari.
Modificando il co. 8-bis dell’art. 119 del DL 34/2020, infatti, con l’art. 14 del DL 50/2022 viene stabilito che per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui all’art. 119 co. 9 lett. b) del DL 34/2020, il superbonus del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2022, a condizione che alla data del 30.9.2022 (anziché al 30.6.2022) siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati con il superbonus.
Con l’art. 14 del DL 50/2022 viene ulteriormente modificata la disciplina recata dall’art. 121 co. 1 del DL 34/2020 concernente la cessione dei crediti derivanti da interventi edilizi “optabili”.
Ferma restando la possibilità per il beneficiario delle detrazioni fiscali di optare, in luogo della fruizione nella propria dichiarazione dei redditi, per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o per il c.d. “sconto sul corrispettivo”, dopo una prima cessione (direttamente da parte del beneficiario oppure da parte del fornitore che ha applicato lo sconto sul corrispettivo) a favore di qualsivoglia terzo cessionario, sono possibili due ulteriori cessioni a favore però soltanto di “soggetti vigilati”.
Quarta o ultima cessione da parte delle banche
In aggiunta, per le comunicazioni (prima cessione o sconto in fattura) presentate dall’1.5.2022, un’ultima cessione può essere effettuata dalle banche, ovvero dalle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’art. 64 del DLgs. 385/93 (TUB), a favore dei “clienti professionali privati” di cui all’art. 6 co. 2-quinquies del DLgs. 58/98 (TUF), che hanno stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo.
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Gli artt. 31 e 32 del DL 50/2022 introducono un’indennità una tantum di 200,00 euro in favore di lavoratori dipendenti, autonomi, pensionati, e percettori di trattamenti a sostegno del reddito.
L’indennità viene erogata:
7.1 Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti
L’art. 31 del DL 50/2022 riconosce un’indennità di 200,00 euro ai lavoratori dipendenti di cui all’art. 1 co. 121 della L. 30.12.2021 n. 234.
Il lavoratore:
L’indennità è riconosciuta:
Recupero da parte del datore di lavoro
Il datore di lavoro recupera quanto anticipato al proprio dipendente mediante la denuncia contributiva mensile, secondo le indicazioni che fornirà l’INPS.
7.2 Indennità una tantum per i pensionati e altre categorie
L’art. 32 del DL 50/2022 introduce un’indennità una tantum di 200,00 euro in favore delle seguenti categorie di soggetti:
L’indennità spetta al ricorrere di specifiche condizioni, che differiscono in base al soggetto destinatario.
Tempi di erogazione
Ad esclusione dei pensionati, dei lavoratori domestici e dei percettori di reddito di cittadinanza, che percepiranno il bonus con la mensilità di luglio 2022, per le altre categorie di soggetti le indennità saranno erogate successivamente all’invio della denuncia contributiva mensile dei datori di lavoro ex art. 31 co. 4 del DL 50/2022.
L’art. 33 del DL 50/2022 istituisce, nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, il Fondo destinato a finanziare un’indennità una tantum per i lavoratori autonomi e i professionisti, avente una dotazione finanziaria di 500 milioni di euro per l’anno 2022.
8.1 Ambito soggettivo
L’indennità spetta ai:
I suddetti soggetti non devono aver fruito dell’indennità di 200,00 euro di cui agli artt. 31 e 32 del DL 50/2022 e devono aver percepito – nel periodo d’imposta 2021 – un reddito complessivo non superiore all’importo stabilito con il decreto attuativo.
8.2 Decreto attuativo
Con un successivo decreto ministeriale saranno infatti stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dell’indennità una tantum e la quota del limite di spesa da destinare ai professionisti con Cassa di previdenza.
Per far fronte alle ripercussioni economiche negative derivanti dalla crisi internazionale in Ucraina, l’art. 18 del DL 50/2022 riconosce un contributo a fondo perduto alle imprese nazionali che hanno registrato perdite di fatturato derivanti dalla contrazione della domanda, dall’interruzione di contratti e progetti e dalla crisi nelle catene di approvvigionamento.
9.1 Soggetti beneficiari
I contributi spettano alle piccole e medie imprese (diverse da quelle agricole) che presentano, cumulativamente, i seguenti requisiti:
9.2 Determinazione del contributo
Per la concessione dei contributi in esame è prevista una dotazione di 130 milioni di euro.
Le risorse sono ripartite tra le imprese aventi diritto, riconoscendo a ciascuna di esse un importo calcolato applicando una percentuale pari alla differenza tra l’ammontare medio dei ricavi relativi all’ultimo trimestre anteriore al 18.5.2022 e l’ammontare dei medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2019, determinata come segue:
Per le imprese costituite dall’1.1.2020 il periodo d’imposta di riferimento è quello relativo all’anno 2021.
9.3 Istanza e erogazione del contributo
Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico saranno definite le modalità attuative di erogazione delle risorse, ivi compreso il termine di presentazione delle domande.
Qualora la dotazione finanziaria non sia sufficiente a soddisfare tutte le istanze ammissibili, il Ministero dello Sviluppo economico provvede a ridurre in modo proporzionale il contributo.
9.4 Quadro temporaneo aiuti di Stato crisi ucraina
I contributi, che non possono comunque superare l’ammontare massimo di 400.000,00 euro per singolo beneficiario, sono attribuiti nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea 2022/C131 I/01, recante il “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina”.
L’art. 35 del DL 50/2022 prevede l’attribuzione di un buono da utilizzare per l’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.
Il buono in questione:
Le modalità di richiesta ed emissione del buono saranno definite con un apposito decreto ministeriale attuativo.
Il buono in questione è utilizzabile per l’acquisto di un solo abbonamento nel periodo compreso tra la data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del predetto DM attuativo e il 31.12.2022.
Inoltre, il buono non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
Detrazione IRPEF del 19%
Resta comunque ferma la detrazione IRPEF del 19% prevista dall’art. 15 co. 1 lett. i-decies) del TUIR, sulla spesa rimasta a carico del beneficiario del buono.
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