La conversione in legge del Decreto Ucraina (L. 51 del 20/05/2022): novità e riconferme

20/06/2022

1. Premessa

Il DL 21.3.2022 n. 21 (Decreto Ucraina) è stato convertito nella L. 20.5.2022 n. 51, pubblicata sulla G.U. 20.5.2022 n. 117 ed entrata in vigore il 21.5.2022, prevedendo numerose novità rispetto al testo originario. Di seguito vengono analizzate le principali novità apportate in sede di conversione.

2. Detrazioni “edilizie” – imprese che effettuano i lavori – Certificazione SOA

Per effetto dell’art. 10-bis del DL 21/2022 convertito, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli artt. 119 e 121 del DL 34/2020, dall’1.1.2023 al 30.6.2023, per i lavori di importo superiore a 516.000,00 euro, relativi agli interventi che beneficiano del superbonus o agli interventi per i quali è possibile optare per la cessione del credito o lo sconto sul corrispettivo, di cui al co. 2 dell’art. 121 del DL 34/2020, l’esecuzione deve essere affidata:

  • a imprese, o a imprese subappaltatrici, che al momento della sottoscrizione del contratto di appalto, o al momento di sottoscrizione del contratto di subappalto, sono in possesso dell’attestazione SOA, di cui all’art. 84 del DLgs. 50/2016;
  • a imprese che al momento della sottoscrizione del contratto di appalto, o a imprese subappaltatrici che al momento di sottoscrizione del contratto di subappalto, hanno sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione SOA.

Le suddette disposizioni non si applicano:

  • ai lavori in corso di esecuzione al 21.5.2022 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 21/2022);
  • ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa, ai sensi dell’art. 2704 c.c., anteriore al 21.5.2022 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 21/2022).

Possesso della certificazione SOA

Dall’1.7.2023, invece, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli artt. 119 e 121 del DL 34/2020, “l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dall’articolo 119 ovvero dall’articolo 121, comma 2, del citato decreto legge n. 34 del 2020, è affidata esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell’articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.

In sostanza, quindi, per i lavori superiori a 516.000,00 euro, nei primi sei mesi del 2023 le imprese a cui vengono affidati i lavori edilizi possono non aver ancora ottenuto la certificazione ma devono averne fatto richiesta, mentre dall’1.7.2023 dette imprese devono obbligatoriamente aver ottenuto la certificazione affinché il committente possa non soltanto beneficiare del superbonus, ma possa anche optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura in relazione a tutti gli interventi “optabili” previsti dall’art. 121 co. 2 del DL 34/2020.

 

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3. Detrazioni “edilizie” – Interventi edili iniziati dal 28.5.2022 -Indicazione del CCNL applicato dal datore di lavoro 

Per i lavori che iniziano dal 28.5.2022, l’art. 1 co. 43-bis della L. 234/2021 prevede che per beneficiare delle detrazioni per interventi “edilizi” venga indicato il contratto collettivo applicato nell’atto di affidamento dei lavori e nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori.

Il nuovo adempimento riguarda i benefici previsti dagli artt. 119 (superbonus), 119-ter (c.d. “bonus barriere al 75%”), 120 (credito d’imposta per adeguamento ambienti di lavoro) e 121 del DL 34/2020 (interventi per i quali è possibile optare per la cessione della detrazione o lo sconto sul corrispettivo), nonché quelli previsti dall’art. 16 co. 2 del DL 63/2013 (c.d. “bonus mobili”), dall’art. 1 co. 12 della L. 205/2017 (c.d. “bonus verde”) e dall’art. 1 co. 219 della L. 160/2019 (c.d. “bonus facciate”), nel caso in cui le opere siano di importo complessivamente superiore a 70.000,00 euro.

Dal punto di vista degli interventi agevolati assoggettati alla predetta condizione rientrano soltanto i “lavori edili di cui all’allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” il cui importo è complessivamente superiore a 70.000 euro”.

4. Avvisi bonari – termine di pagamento – elevazione a 60 giorni

Con l’art. 37-quater del DL 21/2022, inserito in sede di conversione, si è esteso il termine da 30 a 60 giorni, per il periodo intercorrente tra il 21.5.2022 (entrata in vigore della legge di conversione) e il 31.8.2022 per poter procedere al pagamento degli avvisi bonari con la sanzione ridotta del 10% in luogo di quella ordinaria del 30%.

Tale maggior termine di 60 giorni non opera se gli importi vengono pagati in forma rateale. 

5. bonus carburante per i dipendenti – estensione

L’art. 2 del DL 21/2022, come modificato in sede di conversione, prevede che, per il 2022, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i buoni benzina o analoghi titoli ceduti da tutti i datori di lavoro privati (e non solo, come nella versione originaria della norma, da aziende private) ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di 200,00 euro per lavoratore.

6. Comunicazioni di avvio attività dei lavoratori autonomi occasionali – modifiche

L’art. 12-sexies del DL 21/2022, introdotto in sede di conversione, modifica l’art. 14 del DLgs. 81/2008 in materia di comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale con riguardo alle modalità di adempimento di tale obbligo nonché ai soggetti esclusi.

In particolare è previsto che:

  1. l’unica modalità per adempiere a tale adempimento è l’utilizzo della piattaforma telematica dedicata, presente su “Servizi Lavoro” e accessibile tramite SPID e CIE dal 28.3.2022.
  2. non sono soggette a comunicazione le prestazioni intermediate dalle piattaforme digitali, in quanto soggette a diversa comunicazione UniLav ex art. 9-bis del DL 510/96.

7. Misure di sostegno finanziario alle imprese

L’art. 8-bis del DL 21/2022 convertito estende a 30 mesi il periodo di preammortamento per i finanziamenti, garantiti dal Fondo di garanzia PMI (art. 13 del DL 23/2020):

  • di importo non superiore a 30.000,00 euro, di cui all’art. 13 co. 1 lett. m) del DL 23/2020;
  • di importo superiore a 25.000,00 euro, di cui all’art. 13 co.1 lett. p-bis) del DL 23/2020.

La disciplina anteriore prevedeva che il rimborso del capitale avesse inizio non prima di 24 mesi dall’erogazione per la prima tipologia di finanziamenti e non oltre i 24 mesi per la seconda.

 

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