Il decreto n. 50/2022 (Decreto Aiuti): novità principali

20/06/2022

1. Premessa

Con il DL 17.5.2022 n. 50, pubblicato sulla G.U. 17.5.2022 n. 114, sono state emanate ulteriori misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina (c.d. decreto“Aiuti”).

Di seguito vengono analizzate le principali novità in esso contenute.

2. Crediti d’imposta alle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas

Gli artt. 2 e 4 del DL 50/2022 modificano nuovamente la disciplina dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.

2.1 Incremento della misura di alcuni crediti d’imposta

Ai sensi dell’art. 2 del DL 50/2022, il credito d’imposta è aumentato come indicato nella tabella sottostante:

Soggetti beneficiari del credito

Credito d’imposta precedente

Nuovo credito d’imposta

Imprese GASIVORE- II TRIM. 2022

20%

25%

Imprese ENERGIVORE- II TRIM. 2022

25%

25%

Imprese NON GASIVORE – II TRIM. 2022

20%

25%

Imprese NON ENERGIVORE – II TRIM. 2022

12%

15%

2.2 Credito d’imposta alle imprese gasivore ANCHE per il primo trimestre 2022

L’art. 4 del DL 50/2022 riconosce un credito d’imposta per le imprese “GASIVORE” pari al 10% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale, consumato (non per usi termoelettrici) anche per il primo trimestre solare dell’anno 2022.

L’agevolazione spetta qualora il prezzo di riferimento del medesimo gas, calcolato come media, riferita all’ultimo trimestre 2021, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Soggetti beneficiari:

Tale credito d’imposta spetta alle imprese “gasivore” che:

  • Operano in uno dei settore di cui all’Allegato 1 del Decreto Mite 21.12.2021 (tra cui le aziende che producono gelati, lavorano tè e caffè, confezionano abbigliamenti in pelle-indumenti da lavoro- biancheria- fabbricano calzature etc.)

Caratteristiche del credito d’imposta:

  • Si usa solo in compensazione in F24
  • non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile IRAP;
  • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR;
  • è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto;
  • è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di “soggetti vigilati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e imprese di assicurazione). 

3. Credito d’imposta per investimenti in beni immateriali 4.0 – incremento

Ai sensi dell’art. 21 del DL 50/2022, per gli investimenti in beni immateriali 4.0 effettuati dall’1.1.2022 al 31.12.2022 (o nel termine “lungo” del 30.6.2023), il credito d’imposta di cui alla L. 178/2020 è incrementato al 50% (in luogo del precedente 20%).

 

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4. Credito d’imposta per la formazione 4.0 – modifiche

Ai sensi dell’art. 22 del DL 50/2022, il credito d’imposta per la formazione 4.0 è incrementato:

  • per le piccole imprese, dal 50% al 70%;
  • per le medie imprese, dal 40% al 50%.

A tal fine, le attività formative devono essere erogate da specifici soggetti, che saranno individuati con apposito DM, e dovranno essere certificati i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle competenze.

In assenza di tali condizioni, per i progetti di formazione avviati dopo il 18.5.2022 il credito d’imposta è ridotto:

  • per le piccole imprese, al 40%;
  • per le medie imprese, al 35%.

5. Superbonus del 110% – Edifici unifamiliari e unità autonome in edifici plurifamiliari – Proroga 

Per le persone fisiche è prorogato di tre mesi il termine entro cui effettuare gli interventi che consentono di beneficiare del superbonus al 110% per gli interventi eseguiti sugli edifici unifamiliari, oppure su unità immobiliari “indipendenti e autonome” site in edifici plurifamiliari.

Modificando il co. 8-bis dell’art. 119 del DL 34/2020, infatti, con l’art. 14 del DL 50/2022 viene stabilito che per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui all’art. 119 co. 9 lett. b) del DL 34/2020, il superbonus del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2022, a condizione che alla data del 30.9.2022 (anziché al 30.6.2022) siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati con il superbonus.

6. Detrazioni edilizie – Opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito – Disciplina della cessione dei crediti

Con l’art. 14 del DL 50/2022 viene ulteriormente modificata la disciplina recata dall’art. 121 co. 1 del DL 34/2020 concernente la cessione dei crediti derivanti da interventi edilizi “optabili”.

Ferma restando la possibilità per il beneficiario delle detrazioni fiscali di optare, in luogo della fruizione nella propria dichiarazione dei redditi, per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o per il c.d. “sconto sul corrispettivo”, dopo una prima cessione (direttamente da parte del beneficiario oppure da parte del fornitore che ha applicato lo sconto sul corrispettivo) a favore di qualsivoglia terzo cessionario, sono possibili due ulteriori cessioni a favore però soltanto di “soggetti vigilati”. 

Quarta o ultima cessione da parte delle banche

In aggiunta, per le comunicazioni (prima cessione o sconto in fattura) presentate dall’1.5.2022, un’ultima cessione può essere effettuata dalle banche, ovvero dalle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’art. 64 del DLgs. 385/93 (TUB), a favore dei “clienti professionali privati” di cui all’art. 6 co. 2-quinquies del DLgs. 58/98 (TUF), che hanno stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo.

 

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7. Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti e altre categorie

Gli artt. 31 e 32 del DL 50/2022 introducono un’indennità una tantum di 200,00 euro in favore di lavoratori dipendenti, autonomi, pensionati, e percettori di trattamenti a sostegno del reddito.

L’indennità viene erogata:

  • al ricorrere delle condizioni previste dalle norme;
  • in alcuni casi in via automatica e in altri dietro domanda da parte dell’interessato;
  • per il tramite del datore di lavoro o direttamente dall’INPS, in base alla categoria interessata.

7.1 Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti

L’art. 31 del DL 50/2022 riconosce un’indennità di 200,00 euro ai lavoratori dipendenti di cui all’art. 1 co. 121 della L. 30.12.2021 n. 234.

Il lavoratore:

  • non deve essere titolare dei trattamenti di cui all’art. 32 del DL 50/2022;
  • deve aver beneficiato – nel primo quadrimestre dell’anno 2022 – dell’esonero dello 0,8% della quota IVS a suo carico.

L’indennità è riconosciuta:

  • una sola volta, anche nel caso in cui il lavoratore risulti titolare di più rapporti di lavoro;
  • per il tramite del datore di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022;
  • in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all’art. 32 co. 1 e 18 del DL 50/2022.

Recupero da parte del datore di lavoro

Il datore di lavoro recupera quanto anticipato al proprio dipendente mediante la denuncia contributiva mensile, secondo le indicazioni che fornirà l’INPS.

7.2 Indennità una tantum per i pensionati e altre categorie

L’art. 32 del DL 50/2022 introduce un’indennità una tantum di 200,00 euro in favore delle seguenti categorie di soggetti:

  • pensionati e titolari di altre prestazioni sociali;
  • lavoratori domestici;
  • percettori di NASpI, DIS-COLL e indennità di disoccupazione agricola;
  • titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 409 c.p.c.;
  • lavoratori beneficiari delle indennità ex art. 10 co. 1-9 del DL 41/2021 e art. 42 del DL 73/2021;
  • lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti;
  • lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
  • lavoratori autonomi occasionali;
  • incaricati alle vendite a domicilio;
  • percettori di reddito di cittadinanza.

L’indennità spetta al ricorrere di specifiche condizioni, che differiscono in base al soggetto destinatario.

Tempi di erogazione

Ad esclusione dei pensionati, dei lavoratori domestici e dei percettori di reddito di cittadinanza, che percepiranno il bonus con la mensilità di luglio 2022, per le altre categorie di soggetti le indennità saranno erogate successivamente all’invio della denuncia contributiva mensile dei datori di lavoro ex art. 31 co. 4 del DL 50/2022.

8. Fondo per l’indennità una tantum dei lavoratori autonomi

L’art. 33 del DL 50/2022 istituisce, nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, il Fondo destinato a finanziare un’indennità una tantum per i lavoratori autonomi e i professionisti, avente una dotazione finanziaria di 500 milioni di euro per l’anno 2022.

8.1 Ambito soggettivo

L’indennità spetta ai:

  • lavoratori autonomi e professionisti iscritti all’INPS;
  • professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al DLgs. 30.6.94 n. 509 e DLgs. 10.2.96 n. 103 (c.d. Casse professionali).

I suddetti soggetti non devono aver fruito dell’indennità di 200,00 euro di cui agli artt. 31 e 32 del DL 50/2022 e devono aver percepito – nel periodo d’imposta 2021 – un reddito complessivo non superiore all’importo stabilito con il decreto attuativo.

8.2 Decreto attuativo

Con un successivo decreto ministeriale saranno infatti stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dell’indennità una tantum e la quota del limite di spesa da destinare ai professionisti con Cassa di previdenza.

9. Contributi a fondo perduto per le imprese danneggiate dalla crisi ucraina

Per far fronte alle ripercussioni economiche negative derivanti dalla crisi internazionale in Ucraina, l’art. 18 del DL 50/2022 riconosce un contributo a fondo perduto alle imprese nazionali che hanno registrato perdite di fatturato derivanti dalla contrazione della domanda, dall’interruzione di contratti e progetti e dalla crisi nelle catene di approvvigionamento.

9.1 Soggetti beneficiari

I contributi spettano alle piccole e medie imprese (diverse da quelle agricole) che presentano, cumulativamente, i seguenti requisiti:

  • hanno realizzato negli ultimi 2 anni operazioni di vendita di beni o servizi, ivi compreso l’approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l’Ucraina, la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia, pari almeno al 20% del fatturato aziendale totale;
  • hanno sostenuto un costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati nel corso dell’ultimo trimestre antecedente il 18.5.2022 incrementato almeno del 30% rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2019 (ovvero, per le imprese costituite dall’1.1.2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2021);
  • hanno subito nel corso del trimestre antecedente il 18.5.2022 un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto all’analogo periodo del 2019.

9.2 Determinazione del contributo

Per la concessione dei contributi in esame è prevista una dotazione di 130 milioni di euro.

Le risorse sono ripartite tra le imprese aventi diritto, riconoscendo a ciascuna di esse un importo calcolato applicando una percentuale pari alla differenza tra l’ammontare medio dei ricavi relativi all’ultimo trimestre anteriore al 18.5.2022 e l’ammontare dei medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2019, determinata come segue:

  • 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 5 milioni di euro;
  • 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro.

Per le imprese costituite dall’1.1.2020 il periodo d’imposta di riferimento è quello relativo all’anno 2021.

9.3 Istanza e erogazione del contributo

Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico saranno definite le modalità attuative di erogazione delle risorse, ivi compreso il termine di presentazione delle domande.

Qualora la dotazione finanziaria non sia sufficiente a soddisfare tutte le istanze ammissibili, il Ministero dello Sviluppo economico provvede a ridurre in modo proporzionale il contributo.

9.4 Quadro temporaneo aiuti di Stato crisi ucraina

I contributi, che non possono comunque superare l’ammontare massimo di 400.000,00 euro per singolo beneficiario, sono attribuiti nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea 2022/C131 I/01, recante il “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina”.

10. Bonus alle famiglie per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico

L’art. 35 del DL 50/2022 prevede l’attribuzione di un buono da utilizzare per l’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.

Il buono in questione:

  • viene riconosciuto in favore delle persone fisiche che, nell’anno 2021, hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35.000,00 euro;
  • ha un valore pari al 100% della spesa da sostenere per l’acquisto dell’abbonamento e non può superare l’importo di 60,00 euro.

Le modalità di richiesta ed emissione del buono saranno definite con un apposito decreto ministeriale attuativo.

Il buono in questione è utilizzabile per l’acquisto di un solo abbonamento nel periodo compreso tra la data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del predetto DM attuativo e il 31.12.2022.

Inoltre, il buono non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Detrazione IRPEF del 19%

Resta comunque ferma la detrazione IRPEF del 19% prevista dall’art. 15 co. 1 lett. i-decies) del TUIR, sulla spesa rimasta a carico del beneficiario del buono.

 

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