LA LEGGE DI BILANCIO 2022

12/01/2022

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 1

LA LEGGE DI BILANCIO 2022

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31.12.2021 è stata pubblicata la Legge n. 234/2021 denominata “Legge di Bilancio 2022” in vigore dal 01 gennaio 2022. Nelle pagine che seguono si riportano le novità e le proroghe fiscali in essa contenute.

 

NOVITA’ FISCALI DI MAGGIORE INTERESSE

  1. LA RIFORMA DELL’IRPEF (art. 1 commi da 2 a 7)

Viene prevista una riforma dell’IRPEF allo scopo di ridurre il c.d. “cuneo fiscale” e l’imposizione fiscale, che prevede:

  • la rimodulazione degli scaglioni di reddito imponibile e delle aliquote applicabili, di cui all’art. 11 co. 1 del TUIR;
  • la modifica delle detrazioni d’imposta per tipologie reddituali, di cui all’art. 13 del TUIR;
  • la modifica del “trattamento integrativo della retribuzione”.

Nuovi scaglioni di reddito imponibile e aliquote IRPEF

Ai sensi del nuovo art. 11 co. 1 del TUIR, le aliquote IRPEF applicabili agli scaglioni di reddito imponibile si riducono da 5 a 4, così articolate:

  • fino a 15.000,00 euro: 23%;
  • oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro: 25%;
  • oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro: 35%;
  • oltre 50.000,00 euro: 43%.

In precedenza, invece, le aliquote IRPEF erano così articolate:

  • fino a 15.000,00 euro: 23%;
  • oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro: 27%;
  • oltre 28.000,00 euro e fino a 55.000,00 euro: 38%;
  • oltre 55.000,00 euro e fino a 75.000,00 euro: 41%;
  • oltre 75.000,00 euro: 43%.

 

Le nuove disposizioni entrano in vigore dal 01/01/2022.

  1. ESCLUSIONE DA IRAP PER I PROFESSIONISTI E IMPRENDITORI INDIVIDUALI (commi 8 e 9)

A decorrere dal periodo d’imposta 2022, l’IRAP non è più dovuta dalle persone fisiche esercenti:

  • attività commerciali;
  • arti e professioni.

Restano invece soggetti ad IRAP gli altri contribuenti che già ora scontano l’imposta (es. società di capitali, società di persone, enti commerciali e non commerciali, studi associati e associazioni tra professionisti).

Professionisti e imprenditori già esclusi da IRAP 

Prima del 2022, risultano già esclusi da IRAP i professionisti e i “piccoli” imprenditori che, in alternativa:

  • si avvalgano del regime forfetario ex L. 190/2014 o di quello di vantaggio ex DL 98/2011;
  • siano privi di autonoma organizzazione (ex art. 2 del DLgs. 446/97), secondo la nozione delineata nel corso degli anni dalla giurisprudenza di legittimità e di merito (o, per i medici convenzionati con strutture ospedaliere, dall’art. 1 co. 1-bis del DLgs. 446/97).

Ultimi adempimenti relativi al 2021

Se ancora soggette ad IRAP nel 2021, le persone fisiche esercenti attività d’impresa ed arti e professioni nel 2022 dovranno ancora:

  • presentare la dichiarazione IRAP 2022 (relativa al 2021) entro il 30.11.2022;
  • versare il saldo IRAP (relativo al 2021) entro il 30.6.2022 (ovvero entro il 22.8.2022, con la maggiorazione dello 0,4%).

 

Non sono invece più dovuti gli acconti relativi al 2022.

  1. SOSTITUZIONE DEL PATENT BOX CON LA NUOVA SUPER DEDUZIONE DEI COSTI DI RICERCA E SVILUPPO (commi 10 e 11)

Rispetto alla versione originaria della nuova normativa che ha sostituito il patent box con la nuova deduzione e prevista dall’art. 6 del DL 146/2021 convertito, sono state previste le seguenti variazioni:

  1. le nuove disposizioni sulla “super deduzione” si applicano dalle opzioni relative al periodo d’imposta 2021 (soggetti “solari”);
  2. non sono più esercitabili le opzioni Patent box con riferimento ai periodi d’imposta 2021 e successivi;
  3. la misura percentuale della maggiorazione è stata incrementata al 110%;
  4. sono esclusi dai beni agevolabili i marchi d’impresa e il know how;
  1. è stato eliminato il divieto di cumulo con il credito d’imposta ricerca e sviluppo.

4. CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI (comma 44)

Viene prorogato dal 2022 al 2025 il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali e immateriali “4.0”, con modifiche in merito alla misura dell’agevolazione.

Credito d’imposta per i beni materiali “4.0”

Per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi “4.0”, compresi nell’Allegato A alla L. 232/2016, effettuati dal 2023 al 2025, il credito d’imposta è riconosciuto (solo alle imprese) nella misura del:

  1. 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro (40% per l’anno 2022);
  2. 10% del costo, per la quota di investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro (20% per l’anno 2022);
  3. 5% del costo, per la quota di investimenti tra 10 e 20 milioni di euro (10% per l’anno 2022).

Credito d’imposta per i beni immateriali “4.0”

Il credito d’imposta per gli investimenti in beni immateriali “4.0”, compresi nell’Allegato B alla L. 232/2016, è riconosciuto:

  1. per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2023, nella misura del 20%, con limite massimo annuale di costi pari a 1 milione di euro;
  2. per gli investimenti effettuati nel 2024, nella misura del 15%, con un limite di costi ammissibili pari a 1 milione di euro;
  3. per gli investimenti effettuati nel 2025, nella misura del 10%, con un limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Adempimenti confermati:

  1. Comunicazione al MISE
  2. Indicazione in fattura e nei documenti della seguente dicitura: “Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d’imposta ex art. 1 co. 44 Legge n. 234/2021”.

 

Non è prevista la proroga per gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali GENERICI” effettuati a partire dal 2023.

  1. CREDITO D’IMPOSTA PER RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE (comma 45)

Viene prorogato il credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, con alcune modifiche in merito alla misura dell’agevolazione.

In particolare:

  • il credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo viene prorogato fino al 2031, mantenendo fino al 2022 la misura già prevista (20%, nel limite di 4 milioni di euro); per i successivi periodi d’imposta fino al 2031, la misura è del 10% e nel limite di 5 milioni di euro;
  • il credito d’imposta per le attività di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica è prorogato fino al 2025, mantenendo per i periodi d’imposta 2022 e 2023 la misura del 10% e prevedendo per i periodi d’imposta 2024 e 2025 la misura del 5%, fermo restando il limite annuo di 2 milioni di euro;
  • per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d’imposta è prorogato fino al 2025 ed è riconosciuto:
  • per il 2022, nella misura già prevista del 15%, nel limite di 2 milioni di euro; 
  • per il 2023, nella misura del 10% nel limite massimo annuo di 4 milioni di euro;
  • per il 2024 e il 2025, nella misura del 5% nel limite annuale di 4 milioni di euro.

6.  SOSPENSIONE AMMORTAMENTI: ESTENSIONE AL BILANCIO 2021 (comma 711)

Viene esteso anche ai bilanci relativi all’esercizio 2021 il regime derogatorio di cui all’art. 60 co. 7-bis ss. del DL 104/2020 convertito, che ha consentito ai soggetti che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile di sospendere (in misura variabile da zero fino al 100%) gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali nei bilanci relativi all’esercizio 2020.

La sospensione si applica, nell’esercizio 2021, per i soli soggetti che, nell’esercizio 2020, non hanno effettuato il 100% dell’ammortamento. La stessa sembrerebbe, quindi, preclusa ai soggetti che hanno sospeso soltanto una parte della quota di ammortamento.

7.  RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA E RIALLINEAMENTO DEL VALORI CIVILI E FISCALI (commi da 622 a 624)

Con alcune modifiche all’art. 110 del DL 104/2020 si stabilisce che, per i maggiori valori imputati ai marchi e all’avviamento nei bilanci 2020 in base a tale disciplina, la deducibilità degli ammortamenti è effettuata in misura non superiore ad un cinquantesimo per periodo d’imposta. Quindi, se ad esempio è stato riallineato il valore dell’avviamento per 9 milioni di euro, per ciascun anno dal 2021 al 2070 possono essere dedotti ammortamenti per 180.000,00 euro (1/50 di 9 milioni).

È possibile mantenere l’ammortamento per diciottesimi, ma solo dietro il versamento di una ulteriore imposta sostitutiva, a scaglioni dal 12% al 16%, al netto dell’imposta sostitutiva del 3% pagata per la rivalutazione o per il riallineamento. Se viene prescelta tale opzione, per ciascun anno dal 2021 al 2038 possono essere dedotti ammortamenti per 500.000,00 euro (1/18 di 9 milioni).

Una terza opzione è quella di revocare, anche parzialmente, la disciplina fiscale della rivalutazione o del riallineamento, con modalità e termini che verranno stabiliti da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. All’impresa che rinuncia agli effetti della rivalutazione o del riallineamento l’imposta sostitutiva del 3% pagata viene rimborsata, o ne è ammesso l’utilizzo in compensazione nel modello F24.

Beni diversi dai marchi e dall’avviamento

Non vi sono modifiche alla disciplina della rivalutazione o del riallineamento, se l’impresa ha deciso di sfruttare tali agevolazioni nei bilanci 2020 con riferimento:

  • ai beni materiali;
  • ai beni immateriali diversi da marchi e avviamento (brevetti, software, know-how, diritti di utilizzazione delle prestazioni dei calciatori, ecc.);
  • alle partecipazioni.

8.    INCENTIVO ALLE AGGREGAZIONI AZIENDALI (commi 70 e 71)

Viene prorogato, con modifiche, l’incentivo alle aggregazioni aziendali, prevedendo che, nelle ipotesi di fusione, scissione o conferimento d’azienda, con progetto approvato o deliberato dall’organo amministrativo tra l’1.1.2021 e il 30.6.2022, sia consentita, in capo ai soggetti aventi causa, la trasformazione in credito d’imposta delle attività per imposte anticipate (DTA), anche se non iscritte in bilancio, riferite alle perdite fiscali e alle eccedenze ACE.

Viene introdotto l’ulteriore limite, in valore assoluto, dell’ammontare di DTA trasformabili, pari a 500 milioni di euro.

Viene altresì eliminata, per il 2022, la possibilità di accedere al c.d. “bonus aggregazioni” di cui all’art. 11 del DL 34/2019.

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 9.    LE PROROGHE AL COMPARTO EDILIZIO (commi da 28 a 43)

    1. 5.1. PROROGA AGLI INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO

Viene prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2024, la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare.

Rimangono ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato art. 16-bis del TUIR.

    1. 5.2. PROROGA DETRAZIONE BONUS MOBILI

Viene prorogato, con riferimento alle spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024, il c.d. “bonus mobili” (art. 16 co. 2 del DL 63/2013).

Per le spese sostenute nel 2022 rilevano a tal fine gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dall’1.1.2021.

Il limite massimo di spesa detraibile è pari a:

  • 10.000 euro, per le spese sostenute nel 2022;
  • 5.000 euro, per le spese sostenute nel 2023 o 2024.

9.3 PROROGA INTERVENTI ANTISISMICI (SISMABONUS)

Viene prorogato, con riguardo alle spese sostenute entro il 31.12.2024, il sismabonus di cui ai co. 1-bis ss. Dell’art. 16 del DL 63/2013, con riguardo a tutte le tipologie di detrazioni per interventi (50%, 70-80% e 75-85%) ed anche il c.d. “sismabonus acquisti” spettante agli acquirenti degli immobili di cui al co. 1-septies.

9.4 PROROGA INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

Viene prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2024 la detrazione IRPEF/IRES spettante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di cui ai co. 344 – 349 dell’art. 1 della L. 296/2006 e all’art. 14 del DL 63/2013. 

In generale, quindi, la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2024.

Si ricorda al riguardo che, dall’1.1.2018, per alcune tipologie di interventi l’aliquota della detrazione spettante è del 50%.

Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici, sono prorogate fino al 31.12.2024, altresì, le detrazioni del 70-75% del c.d. “ecobonus parti comuni”, ivi comprese le detrazioni 80-85% previste dal co. 2-quater1 dell’art. 14 del DL 63/2013, laddove, sempre per gli interventi relativi alle parti comuni dell’edificio, si preferisca applicare congiuntamente, anziché separatamente, l’ecobonus e il sismabonus.

9.5 SUPERBONUS DEL 110%

Per quanto concerne il superbonus del 110%, stante un termine finale “generale” fissato al 30.6.2022, la riformulazione del co. 8-bis dell’art. 119 del DL 34/2020 amplia il predetto termine finale sino:

  • al 31.12.2025 (con aliquota del 110% sino al 31.12.2023, del 70% per le spese sostenute nel 2024 e del 65% per le spese sostenute nel 2025), per gli interventi effettuati:
  • da condomìni, oppure da persone fisiche che possiedono per intero l’edificio oggetto degli interventi (il quale può essere composto al massimo da quattro unità immobiliari);
  • da persone fisiche, su unità immobiliari site all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio interamente posseduto oggetto degli interventi di cui al trattino precedente (c.d. “interventi trainati”);
  • da ONLUS, organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale;
  • al 31.12.2023, per gli interventi effettuati da IACP ed “enti equivalenti” (compresi quelli effettuati da persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio) e dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa, a condizione che alla data del 30.6.2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo;
  • al 31.12.2022, per gli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari, unità immobiliari “indipendenti e autonome”, o comunque unità immobiliari non ubicate in edifici sulle cui parti comuni si stanno effettuando interventi “trainanti” ai fini del superbonus, a condizione che alla data del 30.6.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

Le novità che la legge di bilancio 2022 introduce alla disciplina del superbonus 110%, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, al di là della proroga della finestra temporale agevolata disposta con riguardo agli interventi effettuati da taluni soggetti, si estrinsecano in particolare:

  • nella previsione della obbligatorietà del visto di conformità, di cui al co. 11 dell’art. 119, anche nel caso di fruizione del superbonus nella naturale configurazione di detrazione fiscale posta a scomputo dell’imposta lorda in dichiarazione dei redditi, salvo il caso in cui la dichiarazione venga presentata dal contribuente sulla base di quella “precompilata” dall’Agenzia delle Entrate, oppure per il tramite del sostituto d’imposta che gli presta assistenza fiscale;
  • nell’introduzione, nel co. 13-bis dell’art. 119, di un rinvio ad un apposito decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanarsi entro il 9.2.2022, al quale è demandato il compito di stabilire, “per talune tipologie di beni”, i valori massimi stabiliti ai fini dell’attestabilità della congruità delle spese sostenute;
  • nella specificazione, sempre nel co. 13-bis dell’art. 119, che i prezzari individuati dal DM 6.8.2020 “Requisiti” (ossia i prezzari regionali e i prezzari DEI) possono essere applicati anche ai fini del rilascio dell’attestazione di congruità sulle spese sostenute per interventi di riduzione del rischio sismico (agevolate con il superbonus o il “semplice” sismabonus), nonché per quelle sostenute per interventi di rifacimento delle facciate esterne (agevolate con il bonus facciate) e per quelle sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio (agevolate con la detrazione IRPEF 50%).

9.6 PROROGA AL BONUS FACCIATE

La detrazione fiscale spettante per gli interventi di rifacimento delle facciate degli immobili (c.d. “bonus facciate”), di cui all’art. 1 co. 219 – 223 della L. 160/2019, è prorogata anche alle spese sostenute nell’anno 2022, ma con una riduzione dell’aliquota dal 90% al 60%.

9.7 NUOVA DETRAZIONE PER LE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Viene introdotto un bonus edilizio dedicato agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche.

La detrazione, in particolare:

  • spetta nella misura del 75%;
  • spetta per le spese documentate sostenute dall’1.1.2022 al 31.12.2022;
  • deve essere ripartita in cinque rate di pari importo.

La detrazione nella misura del 75% delle spese sostenute è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

  • 50.000,00 euro, per gli interventi negli edifici unifamiliari (villette e simili) o per quelli nelle singole unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • 40.000,00 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se è composto da 2 a 8 unità immobiliari;
  • 30.000,00 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se è composto da più di 8 unità immobiliari.

Anche questo nuovo bonus edilizio viene ricompreso, mediante contestuale modifica dell’art. 121 co. 2 del DL 34/2020, nel novero di quelli per i quali è possibile esercitare le opzioni per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito.

9.8 PROROGA BONUS VERDE

È prorogato anche per gli anni dal 2022 al 2024 il c.d. “bonus verde” di cui ai co. 12 – 15 dell’art. 1 della L. 27.12.2017 n. 205.

La detrazione IRPEF del 36%, pertanto, spetta:

  • per le spese documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti dall’1.1.2018 al 31.12.2024;
  • fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 5.000,00 euro per unità immobiliare ad uso abitativo.

9.9 OPZIONI PER SCONTO SUL CORRISPETTIVO E CESSIONE DEL CREDITO

Con riguardo alla disciplina delle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito, che possono essere esercitate in relazione ai bonus edilizi, ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020, la legge di bilancio 2022:

  • proroga la finestra temporale di operatività della disciplina delle opzioni in parallelo alla proroga dei bonus edilizi;
  • amplia il novero delle detrazioni “edilizie” per le quali è possibile esercitare le predette opzioni (si inserisce la nuova detrazione per le barriere architettoniche e quella spettante per la realizzazione di box auto pertinenziali);
  • generalizza, salvo che per taluni interventi c.d. “minori” (interventi classificati come attività di edilizia libera e interventi di importo complessivo non superiore a 10.000,00 euro, fatta eccezione per quelli che beneficiano del c.d. “bonus facciate”), l’obbligo di accompagnare l’esercizio dell’opzione con una attestazione di congruità delle spese e un visto di conformità dei dati della documentazione che attesta la spettanza del beneficio; 
  • comprende, tra le spese detraibili, quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità dei dati e dell’attestazione di congruità delle spese oggetto delle opzioni.

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10.   LE ALTRE NOVITA’ INTRODOTTE DALLA LEGGE DI BILANCIO

10.1 BONUS COLONNINE DI RICARICA (comma 28)

In relazione al bonus colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, di cui all’art. 16-ter del DL 63/2013, non è prevista alcuna proroga del termine finale. Di conseguenza, per le spese sostenute dopo il 31.12.2021 sarà possibile fruire del relativo bonus soltanto se sussisteranno i presupposti per considerare l’intervento “trainato” nel superbonus 110%, ai sensi del co. 8 dell’art. 119 del DL 34/2020.

10.2 PROROGA ESENZIONE IRPEF TERRENI COLTIVATORI DIRETTI (comma 25)

Viene prorogata anche per il 2022 l’agevolazione prevista dal co. 44 dell’art. 1 della L. 232/2016 per i coltivatori diretti (CD) e per gli imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all’art. 1 del DLgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, in relazione ai redditi fondiari dei terreni da loro posseduti e condotti.

Redditi fondiari per i terreni dei CD e IAP dal 2017 al 2022

Dal 2017 e fino al 2022, la disciplina fiscale dei terreni in argomento è quindi la seguente:

  • i terreni posseduti e condotti da CD o IAP sono esenti da IRPEF sia per il reddito dominicale che per il reddito agrario;
  • i terreni che vengono affittati per coltivarli continuano a generare reddito dominicale in capo al proprietario, mentre l’esenzione dall’IRPEF si applica sul reddito agrario in capo ai CD o IAP.

10.3 AUMENTO IMPORTO DEL CREDITO ANNUO COMPENSABILE (comma 72)

Viene disposto l’innalzamento a 2 milioni di euro, a decorrere dall’1.1.2022, del limite annuo, previsto dall’art. 34 co. 1 della L. 388/2000, dell’ammontare, cumulativo, dei crediti d’imposta e contributivi che possono essere:

  • utilizzati in compensazione “orizzontale” nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97;
  • ovvero rimborsati ai soggetti intestatari di conto fiscale, con la procedura c.d. “semplificata”.

La legge di bilancio 2022 mette quindi a regime il limite di 2 milioni di euro già previsto, per il solo anno 2021, dall’art. 22 del DL 73/2021.

Si ricorda che, per il solo anno 2020, il limite in esame era stato incrementato da 700.000,00 a un milione di euro (art. 147 del DL 34/2020).

Subappaltatori edili

Il limite di 2 milioni di euro “assorbe” quindi il limite di un milione di euro previsto, a regime, per i subappaltatori edili, qualora il volume d’affari registrato nell’anno precedente sia costituito, per almeno l’80%, da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto (art. 35 co. 6-ter del DL 223/2006).

Crediti d’imposta agevolativi

Il limite di cui all’art. 34 della L. 388/2000 non è applicabile ai crediti d’imposta concessi per effetto di disposizioni di agevolazione o di incentivo fiscale (cfr. R.M. 24.5.99 n. 86), per i quali tuttavia vige l’apposito limite di 250.000,00 euro introdotto dall’art. 1 co. 53 della L. 244/2007 (salvo esplicite esclusioni dalla sua applicazione).

10.4 POSTICIPAZIONE TERMINI DI PAGAMENTO CARTELLE (comma 913)

Per le cartelle di pagamento notificate dall’1.1.2022 al 31.3.2022, il termine di pagamento è di 180 giorni e non di 60 giorni.

Si tratta dell’estensione di un’agevolazione esistente, in quanto era già stata prevista dal DL 146/2021 per le cartelle di pagamento notificate dall’1.9.2021 al 31.12.2021.

10.5 AGEVOLAZIONE IMPRESE DI PUBBLICO ESERCIZIO  

Sono prorogate fino al 31.3.2022 le agevolazioni a sostegno delle imprese di pubblico esercizio.

Dall’1.1.2021 al 31.3.2022, in particolare:

  • sono esonerate dal pagamento del “canone unico” le imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5 della L. 287/91, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico;
  • sono esonerati dal pagamento del canone di concessione di cui al co. 837 dell’art. 1 della L. 160/2019 i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l’esercizio di attività commerciali su aree pubbliche di cui al DLgs. 114/98;
  • non è dovuta l’imposta di bollo di cui al DPR 642/72 sulle domande di nuove concessioni per l’occupazione del suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse, presentate per via telematica all’ufficio competente dell’ente locale, con allegata la sola planimetria in deroga al DPR 160/2010;
  • non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli artt. 21 e 146 del DLgs. 42/2004 la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte delle imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5 della L. 287/91, di strutture amovibili (dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni), purché funzionali all’attività svolta.

10.6 RINVIO DI PLASTIC TAX E SUGAR TAX 

È stato disposto l’ulteriore differimento all’1.1.2023 dell’efficacia delle disposizioni relative:

  • all’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (c.d. “plastic tax”);
  • all’imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (c.d. “sugar tax”).

10.7 MISURE DI SOSTEGNO AL CREDITO DELLE IMPRESE (commi da 53 a 58)

Vengono prorogate alcune misure di sostegno alle imprese.

Fondo di Garanzia PMI 

È prorogata al 30.6.2022 l’operatività straordinaria del Fondo di Garanzia PMI, prevedendo contestualmente alcuni ridimensionamenti: 

  • dall’1.4.2022, la garanzia sarà concessa previo pagamento di una commissione una tantum (nuovo art. 13 co. 1 lett. a) del DL 23/2020);
  • la garanzia per operazioni fino a 30.000,00 euro è ridotta, a partire dall’1.1.2022, all’80% e il rilascio della garanzia è subordinato, dall’1.4.2022, al pagamento di una commissione (nuovo art. 13 co. 1 lett. m) del DL 23/2020).

Inoltre, è prorogata al 30.6.2022 l’operatività della garanzia per operazioni fino a 30.000,00 euro in favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti (art. 13 co. 12-bis del DL 23/2020).

Tra l’1.7.2022 e il 31.12.2022 il Fondo opererà nel modo che segue:

  • l’importo massimo garantito per singola impresa è pari a 5 milioni di euro;
  • la garanzia è concessa previa applicazione del modello di valutazione del merito creditizio, ferma l’ammissibilità dei soggetti rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione (che di regola non hanno accesso al Fondo);
  • le operazioni finanziarie concesse, per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione sono garantite nella misura massima del 60% dell’importo dell’operazione finanziaria, anziché dell’80%.

Garanzia SACE 

Viene prorogata al 30.6.2022 l’operatività della Garanzia SACE (art. 1 del DL 23/2020).

Garanzia green

Le risorse destinate alle garanzie concesse dalla SACE sui finanziamenti a favore di progetti del green new deal (art. 64 del DL 76/2020) saranno determinate con la legge di bilancio, nei limiti di impegno assumibili fissati annualmente da questa.

10.8 RIFINANZIAMENTO DELLA SABATINI TER (comma 47 e 48)

Viene rifinanziata l’agevolazione “Sabatini ter” e viene previsto che il contributo statale sia erogato in un’unica soluzione solo in caso di finanziamento non superiore a 200.000,00 euro.

10.9 PROROGA SOSPENSIONE MUTUI PRIMA CASA (commi da 151 a 153)

È prorogato al 31.12.2022 l’accesso al Fondo di solidarietà per i mutui prima casa per:

  • lavoratori autonomi, liberi professionisti, imprenditori individuali e piccoli imprenditori, alle condizioni previste dall’art. 54 co. 1 lett. a) del DL 18/2020;
  • cooperative edilizie a proprietà indivisa, per mutui ipotecari erogati alle predette cooperative, alle condizioni previste dall’art. 54 co. 1 lett. a-bis) del DL 18/2020.

Fino al 31.12.2022 è consentito l’accesso al Fondo anche per:

  • mutui di importo non superiore a 400.000,00 euro;
  • mutui a favore di contraenti che già fruiscano della garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa;
  • mutui già ammessi ai benefici del Fondo per i quali sia ripreso, per almeno 3 mesi, il regolare ammortamento delle rate.

10.10 NUOVO IMPORTO FINANZIABILE CON MICROCREDITO (comma 914)

È elevato da 40.000,00 a 75.000,00 euro l’importo massimo delle operazioni di microcredito (art. 111 del DLgs. 1.9.93 n. 385). Si prevede, inoltre:

  • l’eliminazione del riferimento alla necessità che i finanziamenti siano finalizzati all’avvio o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali o all’inserimento nel mercato del lavoro;
  • la possibilità di concedere finanziamenti a srl fino a 100.000,00 euro. 

Le disposizioni attuative, nell’individuare i requisiti concernenti i beneficiari e le forme tecniche dei finanziamenti, prevedranno una durata dei finanziamenti fino a 15 anni ed escluderanno ogni limitazione riguardante i ricavi, il livello di indebitamento e l’attivo patrimoniale

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ALTRE INFORMAZIONI IMPORTANTI

 

LIMITI ALL’UTILIZZO DEI CONTANTI

A partire dall’1.1.2022 il limite all’utilizzo del denaro contante si abbasserà dagli attuali 1.999,99 euro (soglia di 2.000,00 euro) a 999,99 euro (soglia di 1.000,00 euro).

Per le operazioni effettuate nei confronti di turisti stranieri, resta applicabile il regime di deroga che consente l’utilizzo dei contanti fino a 15.000,00 euro, nel rispetto delle previste condizioni.

Il limite all’utilizzo del denaro contante, quale che ne sia la causa o il titolo, vale anche quando il trasferimento sia effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono “artificiosamente frazionati”.

Dal punto di vista sanzionatorio, si ricorda che, fatta salva l’efficacia degli atti, alle violazioni della disciplina in questione si applica, in via generale, la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 a 50.000,00 euro.

Per esigenze di coerenza sistematica, peraltro, è stato previsto, per le violazioni commesse e contestate dall’1.7.2020 al 31.12.2021, il minimo edittale di 2.000,00 euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dall’1.1.2022, invece, il predetto minimo edittale sarà ulteriormente abbassato a 1.000,00 euro.

Per le violazioni che riguardano importi superiori a 250.000,00 euro, invece, la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali.

TASSO DI INTERESSE LEGALE

Con il D.M. 13.12.2021 pubblicato in G.U. n. 297 del 15.12.2021, è stato definito il tasso di interesse legale per l’anno 2022.

Il tasso sale a 1.25% in ragione d’anno a partire dal 01.01.2022.

 

Sabato 15 Gennaio

Mod. 730/2022

Comunicazione da parte del datore di lavoro ai dipendenti e collaboratori di voler prestare assistenza fiscale diretta.

 

Lunedì 17 Gennaio

Iva

Liquidazione mensile 

Liquidazione IVA riferita a dicembre 2021 e versamento dell’imposta dovuta considerando l’eventuale acconto già versato / dovuto.

Irpef

Ritenute alla fonte 

su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a dicembre 2021 relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Irpef

Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a dicembre 2021 per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

irpef 

Ritenute alla fonte 

dividendi

Versamento delle ritenute operate (26% – codice tributo 1035) relativamente ai dividendi corrisposti nel quarto trimestre 2021 per:

  • partecipazioni non qualificate;
  • partecipazioni qualificate, derivanti da utili prodotti dal 2018.

Ritenute alla fonte

condomini

Versamento delle ritenute (4%) operate a dicembre 2021 da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d’appalto / d’opera effettuate nell’esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).

Ritenute alla fonte 

locazioni brevi

Versamento delle ritenute (21%) operate a dicembre 2021 da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell’incasso / pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919).

Irpef

Altre ritenute alla fonte

Versamento delle ritenute operate a dicembre 2021 relative a:

  • rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040);
  • utilizzazione di marchi e opere dell’ingegno (codice tributo 1040);
  • contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l’ammontare dell’apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell’associante risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.

Inps

Dipendenti

Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di dicembre 2021.

inps

Gestione separata

Versamento del contributo del 24% – 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a dicembre 2021 a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).

Versamento da parte dell’associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a dicembre 2021 agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% – 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).

Il contributo è pari al 34,23% per i soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA (ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali).

Inps

Agricoltura

Versamento della quarta rata 2021 dei contributi previdenziali sul reddito convenzionale da parte dei coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP).

Lunedì 24 Gennaio

Contributo

prodotti sfusi / alla spina

Invio telematico, utilizzando la piattaforma informatica disponibile sul sito Internet di Invitalia, della domanda per accedere al contributo a fondo perduto, per le spese sostenute nel 2020, da parte degli esercenti commerciali di vicinato, di media struttura e di grandi dimensioni, che attrezzano spazi dedicati alla vendita di prodotti alimentari e detergenti sfusi / alla spina.

 

Martedì 25 Gennaio

Iva comunitaria

Elenchi intrastat mensili 

e trimestrali

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi dicembre (soggetti mensili) / quarto trimestre 2021 (soggetti trimestrali). 

Si rammenta che:

  • sono soppressi i modd. Intra trimestrali relativi agli acquisti (beni / servizi);
  • la presentazione dei modd. Intra mensili è effettuata ai soli fini statistici;
  • i soggetti non obbligati all’invio possono comunque scegliere di inviare i modd. Intra (beni / servizi) con periodicità sia mensile che trimestrale.

 

Lunedì 31 Gennaio

Spesometro estero

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione relativa al quarto trimestre 2021 dei dati fatture emesse / ricevute a / da soggetti UE / extraUE. L’obbligo non interessa le operazioni documentate da fattura elettronica / bolletta doganale.

IRAP 

errata applicazione esonero IRAP

c.d. “Decreto Fiscale”

Termine entro il quale i soggetti che hanno “splafonato” il limite di cui Comunicazione della Commissione UE 1863 final (€ 800.000) a seguito dell’errata applicazione dell’esonero dal versamento del saldo IRAP 2019 / prima rata acconto IRAP 2020, possono regolarizzare i versamenti senza sanzioni / interessi.

Inps

Dipendenti

Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di dicembre 2021. 

L’adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.

Inps

Agricoltura

Invio telematico del mod. DMAG relativo alla denuncia delle retribuzioni degli operai agricoli erogate nel quarto trimestre 2021.

Irpef 

Invio spese sanitarie

Mod. 730/2022 precompilato

Invio telematico, tramite il Sistema Tessera Sanitaria (STS), dei dati delle spese sanitarie sostenute nel secondo semestre 2021, ai fini della predisposizione del mod. 730 / REDDITI 2023 PF precompilato, da parte dei seguenti soggetti:

  • medici e odontoiatri / farmacie e parafarmacie;
  • ASL, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari, presidi di specialistica ambulatoriale;
  • strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, altri presidi e strutture autorizzate all’erogazione di servizi sanitari;
  • psicologi / infermieri e ostetriche / tecnici sanitari radiologia medica /ottici / biologi / soggetti iscritti agli Albi delle professioni sanitarie.

Si rammenta che è stata ampliata la platea dei soggetti obbligati all’invio al Sistema Tessera Sanitaria (STS). In particolare l’invio dei dati in esame è stato esteso ai soggetti iscritti agli elenchi speciali di cui al DM 13.3.2018, tra i quali dietisti, igienisti dentali, fisioterapisti, logopedisti, podologi, ortottisti e assistenti di oftalmologia. Per tali soggetti è previsto l’invio al STS de dati relativi alle spese sanitarie sostenute dall’1.1.2021

Contributo annuale

revisori legali

Versamento del contributo annuale (€ 35) da parte degli iscritti nel Registro dei Revisori legali tramite l’apposito c/c postale, bonifico bancario, ovvero online tramite il Nodo dei Pagamenti SPC (c.d. PagoPA) accessibile dal sito Internet www.revisionelegale.mef.gov.it.

Imposta di bollo 

Dichiarazione 2021

Invio telematico all’Agenzia della Entrate dichiarazione per la liquidazione definitiva dell’imposta di bollo assolta in modo “virtuale” per il 2021 utilizzando l’apposito modello.

Iva

Dichiarazione trimestrale e liquidazione OSS

Invio telematico della dichiarazione IVA OSS del quarto trimestre 2021 relativa alle vendite a distanza / prestazioni di servizi a consumatori finali UE da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico (OSS).

Iva

Dichiarazione mensile 

e liquidazione IOSS

Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di dicembre 2021 relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS).

 

Rimanendo a più completa disposizione per fornirVi ulteriori chiarimenti e precisazioni, cogliamo l’occasione per porgerVi cordiali saluti.