12/01/2022
CIRCOLARE INFORMATIVA N. 1
LA LEGGE DI BILANCIO 2022
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31.12.2021 è stata pubblicata la Legge n. 234/2021 denominata “Legge di Bilancio 2022” in vigore dal 01 gennaio 2022. Nelle pagine che seguono si riportano le novità e le proroghe fiscali in essa contenute.
NOVITA’ FISCALI DI MAGGIORE INTERESSE
Viene prevista una riforma dell’IRPEF allo scopo di ridurre il c.d. “cuneo fiscale” e l’imposizione fiscale, che prevede:
Nuovi scaglioni di reddito imponibile e aliquote IRPEF
Ai sensi del nuovo art. 11 co. 1 del TUIR, le aliquote IRPEF applicabili agli scaglioni di reddito imponibile si riducono da 5 a 4, così articolate:
In precedenza, invece, le aliquote IRPEF erano così articolate:
Le nuove disposizioni entrano in vigore dal 01/01/2022.
A decorrere dal periodo d’imposta 2022, l’IRAP non è più dovuta dalle persone fisiche esercenti:
Restano invece soggetti ad IRAP gli altri contribuenti che già ora scontano l’imposta (es. società di capitali, società di persone, enti commerciali e non commerciali, studi associati e associazioni tra professionisti).
Professionisti e imprenditori già esclusi da IRAP
Prima del 2022, risultano già esclusi da IRAP i professionisti e i “piccoli” imprenditori che, in alternativa:
Ultimi adempimenti relativi al 2021
Se ancora soggette ad IRAP nel 2021, le persone fisiche esercenti attività d’impresa ed arti e professioni nel 2022 dovranno ancora:
Non sono invece più dovuti gli acconti relativi al 2022.
Rispetto alla versione originaria della nuova normativa che ha sostituito il patent box con la nuova deduzione e prevista dall’art. 6 del DL 146/2021 convertito, sono state previste le seguenti variazioni:
4. CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI (comma 44)
Viene prorogato dal 2022 al 2025 il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali e immateriali “4.0”, con modifiche in merito alla misura dell’agevolazione.
Credito d’imposta per i beni materiali “4.0”
Per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi “4.0”, compresi nell’Allegato A alla L. 232/2016, effettuati dal 2023 al 2025, il credito d’imposta è riconosciuto (solo alle imprese) nella misura del:
Credito d’imposta per i beni immateriali “4.0”
Il credito d’imposta per gli investimenti in beni immateriali “4.0”, compresi nell’Allegato B alla L. 232/2016, è riconosciuto:
Adempimenti confermati:
Non è prevista la proroga per gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali GENERICI” effettuati a partire dal 2023.
Viene prorogato il credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, con alcune modifiche in merito alla misura dell’agevolazione.
In particolare:
6. SOSPENSIONE AMMORTAMENTI: ESTENSIONE AL BILANCIO 2021 (comma 711)
Viene esteso anche ai bilanci relativi all’esercizio 2021 il regime derogatorio di cui all’art. 60 co. 7-bis ss. del DL 104/2020 convertito, che ha consentito ai soggetti che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile di sospendere (in misura variabile da zero fino al 100%) gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali nei bilanci relativi all’esercizio 2020.
La sospensione si applica, nell’esercizio 2021, per i soli soggetti che, nell’esercizio 2020, non hanno effettuato il 100% dell’ammortamento. La stessa sembrerebbe, quindi, preclusa ai soggetti che hanno sospeso soltanto una parte della quota di ammortamento.
7. RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA E RIALLINEAMENTO DEL VALORI CIVILI E FISCALI (commi da 622 a 624)
Con alcune modifiche all’art. 110 del DL 104/2020 si stabilisce che, per i maggiori valori imputati ai marchi e all’avviamento nei bilanci 2020 in base a tale disciplina, la deducibilità degli ammortamenti è effettuata in misura non superiore ad un cinquantesimo per periodo d’imposta. Quindi, se ad esempio è stato riallineato il valore dell’avviamento per 9 milioni di euro, per ciascun anno dal 2021 al 2070 possono essere dedotti ammortamenti per 180.000,00 euro (1/50 di 9 milioni).
È possibile mantenere l’ammortamento per diciottesimi, ma solo dietro il versamento di una ulteriore imposta sostitutiva, a scaglioni dal 12% al 16%, al netto dell’imposta sostitutiva del 3% pagata per la rivalutazione o per il riallineamento. Se viene prescelta tale opzione, per ciascun anno dal 2021 al 2038 possono essere dedotti ammortamenti per 500.000,00 euro (1/18 di 9 milioni).
Una terza opzione è quella di revocare, anche parzialmente, la disciplina fiscale della rivalutazione o del riallineamento, con modalità e termini che verranno stabiliti da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. All’impresa che rinuncia agli effetti della rivalutazione o del riallineamento l’imposta sostitutiva del 3% pagata viene rimborsata, o ne è ammesso l’utilizzo in compensazione nel modello F24.
Beni diversi dai marchi e dall’avviamento
Non vi sono modifiche alla disciplina della rivalutazione o del riallineamento, se l’impresa ha deciso di sfruttare tali agevolazioni nei bilanci 2020 con riferimento:
8. INCENTIVO ALLE AGGREGAZIONI AZIENDALI (commi 70 e 71)
Viene prorogato, con modifiche, l’incentivo alle aggregazioni aziendali, prevedendo che, nelle ipotesi di fusione, scissione o conferimento d’azienda, con progetto approvato o deliberato dall’organo amministrativo tra l’1.1.2021 e il 30.6.2022, sia consentita, in capo ai soggetti aventi causa, la trasformazione in credito d’imposta delle attività per imposte anticipate (DTA), anche se non iscritte in bilancio, riferite alle perdite fiscali e alle eccedenze ACE.
Viene introdotto l’ulteriore limite, in valore assoluto, dell’ammontare di DTA trasformabili, pari a 500 milioni di euro.
Viene altresì eliminata, per il 2022, la possibilità di accedere al c.d. “bonus aggregazioni” di cui all’art. 11 del DL 34/2019.
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9. LE PROROGHE AL COMPARTO EDILIZIO (commi da 28 a 43)
Viene prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2024, la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare.
Rimangono ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato art. 16-bis del TUIR.
Viene prorogato, con riferimento alle spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024, il c.d. “bonus mobili” (art. 16 co. 2 del DL 63/2013).
Per le spese sostenute nel 2022 rilevano a tal fine gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dall’1.1.2021.
Il limite massimo di spesa detraibile è pari a:
9.3 PROROGA INTERVENTI ANTISISMICI (SISMABONUS)
Viene prorogato, con riguardo alle spese sostenute entro il 31.12.2024, il sismabonus di cui ai co. 1-bis ss. Dell’art. 16 del DL 63/2013, con riguardo a tutte le tipologie di detrazioni per interventi (50%, 70-80% e 75-85%) ed anche il c.d. “sismabonus acquisti” spettante agli acquirenti degli immobili di cui al co. 1-septies.
9.4 PROROGA INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Viene prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2024 la detrazione IRPEF/IRES spettante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di cui ai co. 344 – 349 dell’art. 1 della L. 296/2006 e all’art. 14 del DL 63/2013.
In generale, quindi, la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2024.
Si ricorda al riguardo che, dall’1.1.2018, per alcune tipologie di interventi l’aliquota della detrazione spettante è del 50%.
Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici, sono prorogate fino al 31.12.2024, altresì, le detrazioni del 70-75% del c.d. “ecobonus parti comuni”, ivi comprese le detrazioni 80-85% previste dal co. 2-quater1 dell’art. 14 del DL 63/2013, laddove, sempre per gli interventi relativi alle parti comuni dell’edificio, si preferisca applicare congiuntamente, anziché separatamente, l’ecobonus e il sismabonus.
9.5 SUPERBONUS DEL 110%
Per quanto concerne il superbonus del 110%, stante un termine finale “generale” fissato al 30.6.2022, la riformulazione del co. 8-bis dell’art. 119 del DL 34/2020 amplia il predetto termine finale sino:
Le novità che la legge di bilancio 2022 introduce alla disciplina del superbonus 110%, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, al di là della proroga della finestra temporale agevolata disposta con riguardo agli interventi effettuati da taluni soggetti, si estrinsecano in particolare:
9.6 PROROGA AL BONUS FACCIATE
La detrazione fiscale spettante per gli interventi di rifacimento delle facciate degli immobili (c.d. “bonus facciate”), di cui all’art. 1 co. 219 – 223 della L. 160/2019, è prorogata anche alle spese sostenute nell’anno 2022, ma con una riduzione dell’aliquota dal 90% al 60%.
9.7 NUOVA DETRAZIONE PER LE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Viene introdotto un bonus edilizio dedicato agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche.
La detrazione, in particolare:
La detrazione nella misura del 75% delle spese sostenute è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:
Anche questo nuovo bonus edilizio viene ricompreso, mediante contestuale modifica dell’art. 121 co. 2 del DL 34/2020, nel novero di quelli per i quali è possibile esercitare le opzioni per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito.
9.8 PROROGA BONUS VERDE
È prorogato anche per gli anni dal 2022 al 2024 il c.d. “bonus verde” di cui ai co. 12 – 15 dell’art. 1 della L. 27.12.2017 n. 205.
La detrazione IRPEF del 36%, pertanto, spetta:
9.9 OPZIONI PER SCONTO SUL CORRISPETTIVO E CESSIONE DEL CREDITO
Con riguardo alla disciplina delle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito, che possono essere esercitate in relazione ai bonus edilizi, ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020, la legge di bilancio 2022:
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10. LE ALTRE NOVITA’ INTRODOTTE DALLA LEGGE DI BILANCIO
10.1 BONUS COLONNINE DI RICARICA (comma 28)
In relazione al bonus colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, di cui all’art. 16-ter del DL 63/2013, non è prevista alcuna proroga del termine finale. Di conseguenza, per le spese sostenute dopo il 31.12.2021 sarà possibile fruire del relativo bonus soltanto se sussisteranno i presupposti per considerare l’intervento “trainato” nel superbonus 110%, ai sensi del co. 8 dell’art. 119 del DL 34/2020.
10.2 PROROGA ESENZIONE IRPEF TERRENI COLTIVATORI DIRETTI (comma 25)
Viene prorogata anche per il 2022 l’agevolazione prevista dal co. 44 dell’art. 1 della L. 232/2016 per i coltivatori diretti (CD) e per gli imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all’art. 1 del DLgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, in relazione ai redditi fondiari dei terreni da loro posseduti e condotti.
Redditi fondiari per i terreni dei CD e IAP dal 2017 al 2022
Dal 2017 e fino al 2022, la disciplina fiscale dei terreni in argomento è quindi la seguente:
10.3 AUMENTO IMPORTO DEL CREDITO ANNUO COMPENSABILE (comma 72)
Viene disposto l’innalzamento a 2 milioni di euro, a decorrere dall’1.1.2022, del limite annuo, previsto dall’art. 34 co. 1 della L. 388/2000, dell’ammontare, cumulativo, dei crediti d’imposta e contributivi che possono essere:
La legge di bilancio 2022 mette quindi a regime il limite di 2 milioni di euro già previsto, per il solo anno 2021, dall’art. 22 del DL 73/2021.
Si ricorda che, per il solo anno 2020, il limite in esame era stato incrementato da 700.000,00 a un milione di euro (art. 147 del DL 34/2020).
Subappaltatori edili
Il limite di 2 milioni di euro “assorbe” quindi il limite di un milione di euro previsto, a regime, per i subappaltatori edili, qualora il volume d’affari registrato nell’anno precedente sia costituito, per almeno l’80%, da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto (art. 35 co. 6-ter del DL 223/2006).
Crediti d’imposta agevolativi
Il limite di cui all’art. 34 della L. 388/2000 non è applicabile ai crediti d’imposta concessi per effetto di disposizioni di agevolazione o di incentivo fiscale (cfr. R.M. 24.5.99 n. 86), per i quali tuttavia vige l’apposito limite di 250.000,00 euro introdotto dall’art. 1 co. 53 della L. 244/2007 (salvo esplicite esclusioni dalla sua applicazione).
10.4 POSTICIPAZIONE TERMINI DI PAGAMENTO CARTELLE (comma 913)
Per le cartelle di pagamento notificate dall’1.1.2022 al 31.3.2022, il termine di pagamento è di 180 giorni e non di 60 giorni.
Si tratta dell’estensione di un’agevolazione esistente, in quanto era già stata prevista dal DL 146/2021 per le cartelle di pagamento notificate dall’1.9.2021 al 31.12.2021.
10.5 AGEVOLAZIONE IMPRESE DI PUBBLICO ESERCIZIO
Sono prorogate fino al 31.3.2022 le agevolazioni a sostegno delle imprese di pubblico esercizio.
Dall’1.1.2021 al 31.3.2022, in particolare:
10.6 RINVIO DI PLASTIC TAX E SUGAR TAX
È stato disposto l’ulteriore differimento all’1.1.2023 dell’efficacia delle disposizioni relative:
10.7 MISURE DI SOSTEGNO AL CREDITO DELLE IMPRESE (commi da 53 a 58)
Vengono prorogate alcune misure di sostegno alle imprese.
Fondo di Garanzia PMI
È prorogata al 30.6.2022 l’operatività straordinaria del Fondo di Garanzia PMI, prevedendo contestualmente alcuni ridimensionamenti:
Inoltre, è prorogata al 30.6.2022 l’operatività della garanzia per operazioni fino a 30.000,00 euro in favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti (art. 13 co. 12-bis del DL 23/2020).
Tra l’1.7.2022 e il 31.12.2022 il Fondo opererà nel modo che segue:
Garanzia SACE
Viene prorogata al 30.6.2022 l’operatività della Garanzia SACE (art. 1 del DL 23/2020).
Garanzia green
Le risorse destinate alle garanzie concesse dalla SACE sui finanziamenti a favore di progetti del green new deal (art. 64 del DL 76/2020) saranno determinate con la legge di bilancio, nei limiti di impegno assumibili fissati annualmente da questa.
10.8 RIFINANZIAMENTO DELLA SABATINI TER (comma 47 e 48)
Viene rifinanziata l’agevolazione “Sabatini ter” e viene previsto che il contributo statale sia erogato in un’unica soluzione solo in caso di finanziamento non superiore a 200.000,00 euro.
10.9 PROROGA SOSPENSIONE MUTUI PRIMA CASA (commi da 151 a 153)
È prorogato al 31.12.2022 l’accesso al Fondo di solidarietà per i mutui prima casa per:
Fino al 31.12.2022 è consentito l’accesso al Fondo anche per:
10.10 NUOVO IMPORTO FINANZIABILE CON MICROCREDITO (comma 914)
È elevato da 40.000,00 a 75.000,00 euro l’importo massimo delle operazioni di microcredito (art. 111 del DLgs. 1.9.93 n. 385). Si prevede, inoltre:
Le disposizioni attuative, nell’individuare i requisiti concernenti i beneficiari e le forme tecniche dei finanziamenti, prevedranno una durata dei finanziamenti fino a 15 anni ed escluderanno ogni limitazione riguardante i ricavi, il livello di indebitamento e l’attivo patrimoniale
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ALTRE INFORMAZIONI IMPORTANTI
LIMITI ALL’UTILIZZO DEI CONTANTI
A partire dall’1.1.2022 il limite all’utilizzo del denaro contante si abbasserà dagli attuali 1.999,99 euro (soglia di 2.000,00 euro) a 999,99 euro (soglia di 1.000,00 euro).
Per le operazioni effettuate nei confronti di turisti stranieri, resta applicabile il regime di deroga che consente l’utilizzo dei contanti fino a 15.000,00 euro, nel rispetto delle previste condizioni.
Il limite all’utilizzo del denaro contante, quale che ne sia la causa o il titolo, vale anche quando il trasferimento sia effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono “artificiosamente frazionati”.
Dal punto di vista sanzionatorio, si ricorda che, fatta salva l’efficacia degli atti, alle violazioni della disciplina in questione si applica, in via generale, la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 a 50.000,00 euro.
Per esigenze di coerenza sistematica, peraltro, è stato previsto, per le violazioni commesse e contestate dall’1.7.2020 al 31.12.2021, il minimo edittale di 2.000,00 euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dall’1.1.2022, invece, il predetto minimo edittale sarà ulteriormente abbassato a 1.000,00 euro.
Per le violazioni che riguardano importi superiori a 250.000,00 euro, invece, la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali.
TASSO DI INTERESSE LEGALE
Con il D.M. 13.12.2021 pubblicato in G.U. n. 297 del 15.12.2021, è stato definito il tasso di interesse legale per l’anno 2022.
Il tasso sale a 1.25% in ragione d’anno a partire dal 01.01.2022.
Sabato 15 Gennaio
Mod. 730/2022 |
Comunicazione da parte del datore di lavoro ai dipendenti e collaboratori di voler prestare assistenza fiscale diretta. |
Lunedì 17 Gennaio
Iva Liquidazione mensile |
Liquidazione IVA riferita a dicembre 2021 e versamento dell’imposta dovuta considerando l’eventuale acconto già versato / dovuto. |
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati |
Versamento delle ritenute operate a dicembre 2021 relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001). |
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo |
Versamento delle ritenute operate a dicembre 2021 per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040). |
irpef Ritenute alla fonte dividendi |
Versamento delle ritenute operate (26% – codice tributo 1035) relativamente ai dividendi corrisposti nel quarto trimestre 2021 per:
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Ritenute alla fonte condomini |
Versamento delle ritenute (4%) operate a dicembre 2021 da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d’appalto / d’opera effettuate nell’esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES). |
Ritenute alla fonte locazioni brevi |
Versamento delle ritenute (21%) operate a dicembre 2021 da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell’incasso / pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919). |
Irpef Altre ritenute alla fonte |
Versamento delle ritenute operate a dicembre 2021 relative a:
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Inps Dipendenti |
Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di dicembre 2021. |
inps Gestione separata |
Versamento del contributo del 24% – 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a dicembre 2021 a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell’associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a dicembre 2021 agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% – 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). Il contributo è pari al 34,23% per i soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA (ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali). |
Inps Agricoltura |
Versamento della quarta rata 2021 dei contributi previdenziali sul reddito convenzionale da parte dei coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP). |
Lunedì 24 Gennaio
Contributo prodotti sfusi / alla spina |
Invio telematico, utilizzando la piattaforma informatica disponibile sul sito Internet di Invitalia, della domanda per accedere al contributo a fondo perduto, per le spese sostenute nel 2020, da parte degli esercenti commerciali di vicinato, di media struttura e di grandi dimensioni, che attrezzano spazi dedicati alla vendita di prodotti alimentari e detergenti sfusi / alla spina. |
Martedì 25 Gennaio
Iva comunitaria Elenchi intrastat mensili e trimestrali |
Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi dicembre (soggetti mensili) / quarto trimestre 2021 (soggetti trimestrali). Si rammenta che:
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Lunedì 31 Gennaio
Spesometro estero |
Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione relativa al quarto trimestre 2021 dei dati fatture emesse / ricevute a / da soggetti UE / extraUE. L’obbligo non interessa le operazioni documentate da fattura elettronica / bolletta doganale. |
IRAP errata applicazione esonero IRAP c.d. “Decreto Fiscale” |
Termine entro il quale i soggetti che hanno “splafonato” il limite di cui Comunicazione della Commissione UE 1863 final (€ 800.000) a seguito dell’errata applicazione dell’esonero dal versamento del saldo IRAP 2019 / prima rata acconto IRAP 2020, possono regolarizzare i versamenti senza sanzioni / interessi. |
Inps Dipendenti |
Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di dicembre 2021. L’adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015. |
Inps Agricoltura |
Invio telematico del mod. DMAG relativo alla denuncia delle retribuzioni degli operai agricoli erogate nel quarto trimestre 2021. |
Irpef Invio spese sanitarie Mod. 730/2022 precompilato |
Invio telematico, tramite il Sistema Tessera Sanitaria (STS), dei dati delle spese sanitarie sostenute nel secondo semestre 2021, ai fini della predisposizione del mod. 730 / REDDITI 2023 PF precompilato, da parte dei seguenti soggetti:
Si rammenta che è stata ampliata la platea dei soggetti obbligati all’invio al Sistema Tessera Sanitaria (STS). In particolare l’invio dei dati in esame è stato esteso ai soggetti iscritti agli elenchi speciali di cui al DM 13.3.2018, tra i quali dietisti, igienisti dentali, fisioterapisti, logopedisti, podologi, ortottisti e assistenti di oftalmologia. Per tali soggetti è previsto l’invio al STS de dati relativi alle spese sanitarie sostenute dall’1.1.2021 |
Contributo annuale revisori legali |
Versamento del contributo annuale (€ 35) da parte degli iscritti nel Registro dei Revisori legali tramite l’apposito c/c postale, bonifico bancario, ovvero online tramite il Nodo dei Pagamenti SPC (c.d. PagoPA) accessibile dal sito Internet www.revisionelegale.mef.gov.it. |
Imposta di bollo Dichiarazione 2021 |
Invio telematico all’Agenzia della Entrate dichiarazione per la liquidazione definitiva dell’imposta di bollo assolta in modo “virtuale” per il 2021 utilizzando l’apposito modello. |
Iva Dichiarazione trimestrale e liquidazione OSS |
Invio telematico della dichiarazione IVA OSS del quarto trimestre 2021 relativa alle vendite a distanza / prestazioni di servizi a consumatori finali UE da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico (OSS). |
Iva Dichiarazione mensile e liquidazione IOSS |
Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di dicembre 2021 relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS). |
Rimanendo a più completa disposizione per fornirVi ulteriori chiarimenti e precisazioni, cogliamo l’occasione per porgerVi cordiali saluti.